Nuove previsioni di deducibilità per gli enti di ricerca

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Avverto: la questione è un pò intricata, in quanto il legislatore, quando vuol far impazzire il contribuente, ci si mette di impegno.
Ma la notizia è comunque buona.

In origine era la “+ dai, – versi”, cioè il DL 35/05, convertito con modificazioni dalla L 80/05.
Su questa legge sappiamo tutto o quasi, del doppio limite (vale il più basso) dei 70mila e il 10%, della soggettività degli enti (le Onlus, ecc) e dei donatori (persone fisiche e giuridiche in quanto soggetti ad IRES).

La “+ dai, – versi” propriamente detta si fermava al comma 6, e poi continuava una disposizione interessante che prevedeva l’inserimento nel corpo del TUIR (DPR 917/86) di due deducibilità (persone fisiche e soggetti IRES) “no-limits” per erogazioni effettuate a favore di enti di Ricerca Scientifica, senza tetti nè assoluti nè percentuali.

Ma torniamo al c 1 dell’art 14 del DL 35/05, incipit della “+ dai, – versi”.
Esso recita
“1. Le liberalita’ in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’ in favore di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche’ quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.”

Ieri è uscito finalmente dopo due anni il DPCM – quello riportato in “grassetto” – con l’elenco delle organizzazioni che possono utilizzare la “+ dai – versi” a partire, si crede, da oggi.
Qui l’elenco diviso in tre pagine:
Prima pagina
Seconda pagina
Terza pagina

Ma non è finita qui.
Prima rammentavamo dell’inserzione nel TUIR di due previsioni a favore della Ricerca Scientifica; da due si sono ridotte ad una (solo i soggetti IRES possono dedursi l’erogazione senza limite), quell’una è stata condizionata esplicitamente alla ricerca scientifica (come vincolo di destinazione e non solo come soggettività del percipiente), è stata scorporata dal TUIR (genialata di un legislatore pasticcione che ci rende la vita vieppiù difficile), e poi siamo rimasti tutti in attesa.
La previsione rimaneva valida ed attuabile per alcuni soggetti pubblici ma non era attuabile per i soggetti privati da individuarsi con apposito DPCM.
Ieri è uscito proprio il DPCM tanto atteso con un elenco – questa volta di 4 pagine -, provvedimento in sostanza consente ai soggetti IRES di erogare l’erogabile senza timori di superare il classico tetto del 2% (o quello doppio della “+ dai …” del 10% or 70.000), ovviamente alle organizzazioni riportate nell’elenco.
Il testo legislativo di riferimento è infatti l’art 1, c 353 e segg, L 266/05
“353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalita’, dalle societa’ e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’ (IRES) in favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali.
354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.”

Elenco dei soggetti “beneficiari” del provvedimento
Prima Pagina
Seconda Pagina
Terza Pagina
Quarta pagina

Per la cronaca, il primo DPCM è
DPCM 8 maggio 2007 Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. (GU n. 135 del 13-6-2007 )
il secondo
DPCM 8 maggio 2007 Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (GU n. 135 del 13-6-2007 )

Da notarsi che per ambedue gli elenchi è prevista la possibilità di revisione annuale.

Carlo Mazzini

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