Mi ha sorpreso stamane sapere da Vita che in GU era stata pubblicata venerdì scorso un DPCM di proroga dei termini per le tre ultime edizioni del 5 per mille (09, 10 e 11).
Ho dovuto però faticare non poco per capire quali siano gli effetti della proroga.
Li riassumerei così:
– per il 2009, è possibile per gli enti del “volontariato” (Onlus, APS, Fondazioni e associazioni riconosciute) integrare la documentazione già inviata in passato (non importa se nei termini giusti).
– per il 2010 e il 2011, è possibile per gli enti del “volontariato” (Onlus, APS, Fondazioni e associazioni riconosciute) integrare la documentazione già inviata solo se alla data del 7 maggio (2010 e 2011) erano in possesso dei requisiti, e se avevano presentato la domanda di iscrizione (incompleta, evidentemente, altrimenti non ci sarebbe bisogno di integrazione) entro il 30 giugno (2010 e 2011).
Per questi casi (09, 10, 11) il termine ultimo per integrare i documenti mancanti entro il 31 maggio 2012.
Carlo Mazzini
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2012
Disposizioni in materia di cinque per mille a sostegno del
volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997. Esercizi
finanziari 2009, 2010 e 2011. (12A04916)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
reca disposizioni concernenti la destinazione, per l’anno finanziario
2009, di una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2009, n. 133,
recante «Disposizioni in materia di 5 per mille per l’anno
finanziario 2009», che, in forza del comma 4 del citato art. 63-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha definito, per
l’esercizio finanziario 2009, le modalita’ di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita’ del riparto delle somme
nonche’ le modalita’ e i termini del recupero delle somme non
rendicontate;
Visto l’art. 2, comma 4-novies e seguenti, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, che reca disposizioni concernenti la
destinazione, per l’anno finanziario 2010, di una quota pari al
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n.
131, recante «Finalita’ e soggetti ai quali puo’ essere destinato il
5 per mille per l’anno finanziario 2010», che, in forza del comma
4-duodecies del citato art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
ha definito per l’esercizio finanziario 2010, le modalita’ di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita’
del riparto delle somme nonche’ le modalita’ e i termini del recupero
delle somme non spettanti;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, che prevede che per l’esercizio finanziario 2011, relativamente
al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, si applicano le disposizioni di cui all’art.
2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, nonche’ le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, con l’aggiornamento dei
termini ivi stabiliti;
Visto l’art. 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, che prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da
disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del
Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali,
i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati
al primo giorno lavorativo successivo;
Considerata la necessita’ di prorogare i termini per l’integrazione
documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate dai
soggetti indicati dall’art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009 e dall’art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, al fine di
consentire agli enti in possesso dei requisiti richiesti ai fini
dell’ammissione al beneficio, esclusi per un’inadempienza di
carattere formale o una non corretta esecuzione degli adempimenti
procedurali, di poter partecipare al riparto del contributo del
cinque per mille;
Considerato che per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 e’
possibile procedere all’integrazione dell’elenco degli enti iscritti
al riparto, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, e che,
pertanto, relativamente agli stessi esercizi la partecipazione al
riparto del contributo del cinque per mille puo’ essere consentita
anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di iscrizione
tardivamente, ma non oltre il 30 giugno di ciascun esercizio
interessato, siano in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso
al beneficio alla data dell’originaria scadenza;
Rilevata la necessita’ di conformarsi alle disposizioni di cui
all’art. 7, comma 2, lettera l), del decreto legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
relativamente alle domande di iscrizione al contributo del cinque per
mille e delle dichiarazioni sostitutive la cui data di scadenza
coincide con il sabato o un giorno festivo;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Proroga dei termini per l’integrazione documentale delle domande di
iscrizione per la partecipazione al riparto del contributo del
cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.
1. Ai fini del riparto delle somme relative al cinque per mille
inerenti gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, sono prorogati al
31 maggio 2012 i termini per l’integrazione documentale delle domande
di iscrizione regolarmente presentate dai soggetti di cui all’art. 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2009, e
all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno
2010.
Art. 2
Domande di iscrizione per la partecipazione al riparto del contributo
del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2010 e 2011.
1. Relativamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, i soggetti
di cui all’art. 1 possono essere inseriti nell’elenco degli iscritti
ai fini del riparto delle somme relative al cinque per mille e
possono provvedere all’integrazione documentale delle domande di
iscrizione nel termine stabilito dallo stesso art. 1, qualora siano
in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio alla
data rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011 e abbiano
presentato la domanda di iscrizione entro il termine rispettivamente
del 30 giugno 2010 e del 30 giugno 2011.
Art. 3
Termini di presentazione delle domande di iscrizione per il riparto
del cinque per mille e delle successive integrazioni documentali.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, i termini di
presentazione all’Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione
per il riparto del cinque per mille e delle successive integrazioni
documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati
al primo giorno lavorativo successivo.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile, 2012
Il Presidente: Monti

10 commenti
Mamma mia , piove sul bagnato per le associazioni sportive. Adesso l’impiegato aspetterà il 31 maggio per iniziare a controllare la documentazione. Penso che i mandati del 2009 slitteranno al 2014…
Oltre il danno la beffa. Che cosa pensano, che siamo degli idioti? Questo DPCM non è altro che uno stratagemma per CONGELARE i fondi destinati al cinque per mille per uno o due anni ancora. Deve passare come un intervento a favore del volontariato? Che siano onesti e dicano le cose come stanno, così ci offendono.
Effettivamente, dietro una buona notizia che molte associazioni attendono da tempo, c’è l’incognita delle tempistiche dei pagamenti che potrebbero allungarsi e diventare eterne (“geologiche” lo sono già).
PS Nota tecnica: il testo del dpcm mi pare sbrodoli fuori dalla pagina, dott. Mazzini.
Caro Mazzini,
una domanda secca: se è comprensibile il termine di integrazione della documentazione per il 5 x mille del 2009 e del 2010 per i quali le liste con gli importi ( e gli ammessi e non ammessi) esistono già, come fare per il 5 per mille del 2011 per il quale dette liste ancora non ci sono? come fa un’Associazione a sapere preventivamente se è ammessa o no? o forse il Governo pensa di pubblicare anche questi elenchi prima della scadenza del termine di sanataria che se non erro è al 31 maggio 2012?
Con stima.
Andrea Vuano
E io che credevo che lei sapesse vedere nel futuro! 😀
Credo si riferiscano a quelli che hanno già ricevuto informazione di non ammissibilità … se l’hanno ricevuta!
Questo decreto – per le ragioni che dice lei e per altre ancora – l’hanno scritto coi piedi!
Cordiali saluti
cm
Caro Mazzini,
la risposta alla mia del 07 scorso è venuta dall’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato gli elenchi dei “riammessi” sia per il 2010 che per il 2011(ho dovuto faticare un po’ per reperire quelli del 2011, mi ha aiutato in questo il buon articolo di Non Profit Online); bene, stamani telefono alla prima delle 5 Associazioni della ns. Regione presente nell’elenco dei riammessi 2011 per sollecitarla a inviare la dichiarazione sostitutiva pervista dal DPCM entro il 31 maggio e…miracolo, mi dicono di essere stati contattati telefonicamente 5 minuti prima dalla Direzione Regionale dell’Agenzia di Trieste che oltre a dare loro la buona notizia, gli invierà via mail copia del modulo , con le istruzioni per la compilazione, l’indirizzo e quant’altro! Non credevo alle mie orecchie: un’amministrazione che si preoccupa del cittadino al punto di cercarlo per favorirlo e non vessarlo non si era mai vista!
Un buon viatico per la giornata in attesa delle prossime “mazzate”( a proposito: ho letto che il Ministero del Lavoro si propone di pagare entro agosto il 50%del 5 per mille di qs. anno già così ben decurtato: e il resto a quando?)
Con stima
Andrea Vuano
Caro Vuano, prezioso come sempre.
Dove ha letto – io sono fuori in questi giorni – la questione del pagamento a breve il 50%?
Cordiali saluti
cm
Caro Mazzini,
la notizia (insieme ad altre su modalità e tempi di pagamento del beneficio) viene dal sito http://www.uneba.org (sito dell’Un. Naz.Istituzioni e Iniziative di Ass. Sociale), Notiziario maggio 2012, art. “Elenchi 5×1000 2010” a firma di Donatello Ferrari.
A presto.
Andrea Vuano
gent.mo dott. mazzini,
mi sa spiegare perchè, per la dichiarazione presentata per il 2009 con pochi giorni di ritardo, all’ufficio onlus dell’intendenza di finanza di napoli non vogliono accogliere la nostra richiesta, considerando che lei scrive:
“per il 2009, è possibile per gli enti del “volontariato” (Onlus, APS, Fondazioni e associazioni riconosciute) integrare la documentazione già inviata in passato (non importa se nei termini giusti).”
grazie.
Ha fatto presente che esiste un DPCM 20.4.2012 e una circolare (circ 13 del 4.5.2012) che dicono che si può integrare la domanda? Cosa le rispondono?