Con la circolare 39.e del 12.08.05 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della legge 80/05 di conversione del dl. 35/05 più conosciuta come “+Dai –Versi”. Riferendoci a quanto illustrato nella “Guida alla nuova legge sulle donazioni” curata da StudioUno e pubblicata dal settimanale Vita (link per richiederne copia) commentiamo brevemente il contenuto della circolare.
Conferme
Sono in sostanza confermati i soggetti beneficiari delle deduzioni, ovvero le persone fisiche soggette all’IRPEF e gli enti soggetti all’IRES ( art. 73 TUIR – società ed enti non commerciali).
Non ci sono novità per quanto riguarda l’importo massimo deducibile, ovvero 70mila euro per redditi del soggetto erogante superiori o pari a 700mila euro, e 10% del reddito medesimo per redditi inferiori a 700mila euro.
E’ stata ulteriormente confermata l’ipotesi indicata nella Guida relativa alle modalità di erogazione delle risorse nel caso di donazioni di denaro. L’Agenzia ha quindi segnalato, in assenza di una specifica indicazione normativa, la necessità di utilizzare i sistemi di pagamento previsti per le donazioni alle Onlus e alle APS dalle previgenti normative. E’ da escludersi quindi la donazione di denaro contante. Per quanto riguarda i possibili oggetti di donazione la circolare non cita assolutamente “i servizi”, escludendoli implicitamente. Si ritiene che siano confermate le nostre interpretazioni in merito alle difficoltà che si riscontrerebbero nella documentazione degli stessi al fine di evitare possibili abusi. Per quanto riguarda le donazioni in natura invece vi sono alcune novità interpretative che approfondiremo in seguito.
Sono confermate poi l’entità delle sanzioni, la responsabilità solidale degli amministratori, le agevolazioni senza tetti alla deducibilità per le donazioni in favore di enti universitari e di ricerca, la riduzione degli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore di università e di fondazioni e istituzioni universitarie pubbliche ed infine le date di entrata in vigore della normativa in ragione dei successivi atti agevolativi (decreto legge, legge di conversione, decreto del presidente del consiglio dei ministri).
Novità e criticità
Per quanto riguarda i beneficiari delle erogazioni liberali, il Ministero ha fornito un’interpretazione di maggior favore per il Terzo Settore, estendendo l’agevolazione anche alle APS locali affiliate ad un ente nazionale. Non si comprende a questo punto la ragione del differente trattamento previsto da parte del legislatore per le APS iscritte direttamente ai registri locali, vista l’attuale loro esclusione.
Risulta differente l’interpretazione ministeriale anche in ambito di scritture contabili, ma in questo caso con effetti penalizzanti. L’Agenzia delle Entate sostiene infatti che per avvalersi della presente normativa sia necessario “tenere una contabilità complessa a tutti i beneficiari di erogazioni liberali sopra specificati, prescindendo dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni reddituali”. Secondo l’Agenzia sono sicuramente coerenti con la normativa la tenuta di una contabilità ordinaria, ai sensi art. 14 e ss. del DPR 600/73, e la redazione entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale, documenti che consentono una puntuale rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, prevedendo anche la redazione della nota integrativa. Tale previsione non tiene assolutamente conto delle agevolazioni previste dal DLgs 460/97 per le Onlus di diritto e per quelle di minori dimensioni (con entrate inferiori a 51645,69 euro) penalizzandole fortemente. Attenzione quindi all’obbligo di tenere scritture contabili complete (indicazione per ogni operazione di numero d’ordine, data, natura, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti) e analitiche (registrazione singola operazione escludendo la possibilità di raggruppamenti) .
Come precedentemente anticipato è innovativa anche l’interpretazione data in merito alle erogazioni liberali in natura. La circolare sancisce la possibilità di portare in deduzione la donazione di“beni in natura” prendendo in considerazione il valore normale del bene stesso ai sensi dell’art. 9 comma 3 del TUIR. In pratica si indica la necessità di avvalersi di listini, tariffari, mercuriali o simili, oppure in casi particolari ricorrendo alla stima di un perito. A nostro parere la principale difficoltà che si riscontrerà, alla luce delle tipiche donazioni di beni fatte a enti non profit (beni usati e spesso fuori dal ciclo commerciale – computer, arredamenti, indumenti), consisterà nell’identificazione del corretto “prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”, al fine di evitare possibili future contestazioni in caso di accertamento.
Si segnala ulteriormente che la circolare richiede al donatario l’emissione, oltre del documento attestante il valore normale del bene, di una ricevuta “che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con i relativi valori”.
Interessante e logica è indubbiamente l’interpretazione ministeriale riguardo alle sanzioni. Saranno applicabili solo nel caso in cui il donante porti in deduzione donazioni che non rispettino i presupposti soggettivo (enti beneficiari non appartenenti alle categorie indicate) e oggettivo (non rispetto dei limiti quantitativi, 70mila euro o 10%). Si esclude l’applicazione delle stesse in caso di mancata tenuta di corrette scritture contabili da parte del beneficiario, in quanto fattori non controllabili da parte del donante.
Ugualmente interessante risulta la precisazione relativa alla possibilità per il donante (soggetto IRES) di avvalersi alternativamente delle agevolazioni previste dal decreto 35/05 (+Dai –Versi) oppure dell’art. 100, c. 2 del TUIR (deducibilità con tetto 2% reddito dichiarato), purché tale scelta rimanga ferma per tutto il periodo d’imposta.
Si segnala un ultimo fattore di criticità: la circolare non cita assolutamente le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 pubblicate sulla GU del 9 agosto c.a (e quindi prima della circolare oggetto della nostra trattazione del 19 agosto) in cui si estende l’applicazione della +Dai –Versi (e quindi l’agevolazione anche per le donazioni effettuate da parte di soggetti IRPEF) anche alle associazioni e fondazioni riconosciute di diritto privato operanti nel settore della ricerca e individuate da specifico DPCM.
Peccato un’occasione persa per fare ulteriore chiarezza.
Sandro Massi