Sono diverse le novità che attendono gli amministratori degli enti senza scopo di lucro al loro rientro all’attività dopo le vacanze estive. Le segnaliamo brevemente.
La principale, oltre ai chiarimenti in merito alle erogazioni liberali alle Onlus, APS ed enti di ricerca trattati nell’altro articolo , interessa l’IVA sui cosiddetti “SMS solidali”, sempre più diffusi nell’attività di ricerca fondi da parte degli enti del Terzo Settore.
Sempre riguardo all’applicazione dell’IVA, ci sono novità per gli optionals delle autovetture dei disabili e per le cessioni di ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti.
Infine si segnala l’estensione delle agevolazioni della +Dai –Versi agli enti di ricerca di diritto privato identificati da specifico DPCM e una circolare relativa al sistema alternativo di certificazione delle attività spettacolistiche dovuto a problemi funzionali di natura tecnica e commerciale.
IVA e SMS solidali
In risposta all’interpello posto dal Comitato Telethon onlus l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 124.e del 12 agosto, chiarisce che l’SMS solidale, poste alcune particolari condizioni contrattuali, possa essere considerata un’erogazione liberale direttamente in favore del beneficiario e non l’acquisto di un servizio telefonico per cui non soggetta ad IVA. Tale risoluzione risulta di grande importanza in quanto permetterà alla onlus di ricevere, nelle future operazioni di SMS solidale che si basino su contratti coerenti con la suddetta risoluzione, l’intero euro donato e non solo gli attuali 83 centesimi per singola operazione, ovvero di avere un incremento netto delle somme ricevute del 20% pari all’aliquota IVA sino ad oggi applicata da parte delle compagnie telefoniche.
Viene così esteso a tutti gli SMS solidali il regime previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, emanato in riferimento alle raccolte di fondi effettuate attraverso SMS in occasione della catastrofe asiatica del dicembre 2004 (c.d. Tsunami).
IVA e autovetture destinate ai disabili
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 118/e dell’8 agosto 2005 torna sull’IVA da applicarsi all’acquisto di autovetture destinate ai disabili. Dopo aver chiarito il percorso storico delle agevolazioni IVA si occupa degli optional delle autovetture, intendendosi per tali quegli elementi che vengono aggiunti – in generale su determinazione dell’acquirente – al modello c.d. base e che comportano una maggiorazione del prezzo dell’autovettura. Il ministero indica che anche agli optional si possa applicare l’aliquota agevolata del 4% di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non potendo essere introdotta alcuna differenziazione basata sulle caratteristiche oggettive del modello di autovettura acquistabile dal portatore di handicap, atteso che la norma, sul piano oggettivo, fatta eccezione, per la cilindrata (2000 c.c. per i 4 motori a benzina e 2800 c.c. per i motori a diesel) non pone alcun limite all’agevolazione stessa dipendente dalle caratteristiche tecniche del modello. Per l’Agenzia “La soluzione adottata sembra rispondere meglio anche a criteri di ordine pratico attesa l’oggettiva difficoltà circa l’individuazione dei modelli qualificabili come “base” che, come noto, variano a seconda dell’azienda produttrice ovvero, come in certi casi, del modello di autovettura prescelto.
IVA e cessioni di ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti
La risoluzione 107/e del 29 luglio 2005 è più complicata delle precedenti in quanto affronta un caso piuttosto articolato. Riassumendo l’esposto si segnala la richiesta di applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% per l’acquisto di “materassi ortopedici antidecubito e terapeutici”, da parte di una fondazione che gestisce una residenza sanitaria assistenziale ospitando anziani di entrambi i sessi in condizioni psicofisiche gravemente deficitarie e tali da non permettere lo svolgimento di attività elementari. L’Agenzia ricostruisce i presupposti normativi dell’agevolazione, precisando la necessità che l’acquirente versi in condizioni di menomazione certificata da specifica prescrizione medico-specialistica. Ulteriormente ricorda che non sia sufficiente che l’oggetto dell’acquisto sia utilizzato da parte di un soggetto con menomazione funzionale permanente ma che si tratti di “ausili e protesi”. Affrontando il caso specifico, l’Agenzia sostiene che sia estendibile l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata anche alla fondazione (che acquista l’ausilio per i suo ospiti), purché l’acquirente produca al cedente: a) un elenco delle persone sofferenti delle suaccennate menomazioni ricoverate nella casa di riposo; b) un attestato del Direttore Sanitario delle condizioni dei ricoverati, con allegati, anche in fotocopia, i certificati originali sullo status dei singoli ospiti, rilasciati dalle UU.SS.LL competenti.
Per motivi di privacy, il decreto legislativo 196/2003, infatti, prevede una particolare tutela in materia di dati personali in ambito sanitario, la fondazione potrà esimersi dalla consegna al cedente di tale documentazione (da conservare però agli atti per eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria) e rilasciare al cedente una dichiarazione sostitutiva.
Sistema alternativo di certificazione delle attività spettacolistiche
Con circolare 37/e del 9 agosto 2005, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede un sistema alternativo di certificazione delle attività spettacolistiche per problemi funzionali di natura tecnica e commerciale. Non potendo riassumere in queste poche righe ben 16 pagine di circolare, segnaliamo che tale sistema alternativo avrà valenza per i prossimi due anni (sino al 2 aprile 2007) e che prevede l’applicazione del DPR 13 marzo 2002, n. 69, recante “Regolamento per la semplificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche” anche ad altri soggetti commerciali e non commerciali operanti nell’ambito dello spettacolo. Per quanto riguarda le operazioni di “intrattenimento” la certificazione dei corrispettivi continua a vedere applicato il regime previgente. Le principali agevolazioni, per quei soggetti che riscontrano e saranno tenuti ad attestare problemi funzionali di natura tecnica e commerciale con gli appositi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate, consistono nella possibilità di utilizzare titoli d’ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all’art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 (al posto dei titoli di accesso) e di usufruire di facilitazioni per l’annotazione delle movimentazioni e per la rendicontazione dei titoli di ingresso e degli abbonamenti.
+DAI – VERSI
Come già indicato nell’articolo dedicato alle erogazioni liberali al Terzo Settore, il ministero ha pubblicato la circolare 39/e del 19 agosto che fornisce numerosi chiarimenti e interpretazioni in merito all’applicazione della legge 80/05 che ha introdotto la cosiddetta “+Dai –Versi”. Ma la stessa legge 80/05 ha subito una prima modifica in sede di conversione al decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 pubblicate sulla GU del 9 agosto c.a in cui si estende l’applicazione della +Dai –Versi anche alle associazioni e fondazioni riconosciute di diritto privato operanti nel settore della ricerca e individuate da specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Questi enti di diritto privato, anche se non onlus, potranno usufruire dell’agevolazione anche per le donazioni effettuate da parte di soggetti IRPEF a partire dal 10 agosto 2005.
Sandro Massi