Il tema è un pò nuovo, o al massimo è vecchio di un mese; comunque ha un che di innovativo.
La misura, anticipata di recente dal Ministro Ferrero, è riportata nel Decreto Legge 7 pubblicato il 1 febbraio scorso che, all’art 13, va a introdurre le disposizioni negli articoli 15 e 100 del TUIR. Essa prevede in concreto:
a) per le persone fisiche, la detraibilità al 19% delle erogazioni (senza limite alla donazione);
b) per i soggetti IRES, la deducibilità nella misura massima del 2% del reddito dichiarato e comunque non oltre i 70 mila euro.
In entrambi i casi la donazione deve essere effettuata attraverso la banca o la posta (carte di credito, di debito, bonifici, assegni, conti correnti postali, ecc); da ciò si deduce che l’espressione utilizzata dal legislatore (erogazioni liberali) consenta la sola donazione in denaro.
La donazione, inoltre, deve essere necessariamente vincolata, cioè deve essere destinata alle attività riportate nel testo di legge, che sono finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Risulta interessante – ed in qualche modo innovativo – il divieto per i donatori di entrare a far parte del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva delle istituzioni scolastiche; mancano però alcuni elementi per far chiarezza, dato che non è riferito il termine di decadenza del divieto, o l’indicazione se un soggetto che già faccia parte di uno dei due organi, una volta che eroga una donazione debba dimettersi o sia dichiarato decaduto.
In merito ai beneficiari della erogazione, il testo, riporta il più generale riferimento agli “istituti scolastici di ogni ordine e grado”; mancando pertanto di specificare la natura profit, non profit, pubblica o privata degli istituti, ci appare evidente l’intenzione di avvantaggiare tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura della veste giuridica. Così almeno a qualche giorno fa.
Sulla questione pubblico / privato, tasto molto sensibile per tutti con le note argomentazioni costituzionali, si è aperto un dibattito nella Commissione Attività Produttive della Camera.
Nella Commissione Finanze, il relatore della legge si è così espresso sullo stato attuale (22 febb) dell’arte:
“In particolare, al comma 3, si precisa che la detraibilità ai fini IRPEF e la deducibilità a fini IRES delle erogazioni liberali effettuate in favore degli istituti scolastici si applica alle erogazioni nei confronti degli istituti statali e di quelli paritari senza scopo di lucro, appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
Inoltre, la X Commissione ha aggiunto un nuovo comma 6-bis, il quale prevede che il Ministro dell’istruzione riferisca alle Commissioni parlamentari sull’andamento delle predette erogazioni liberali.
È stata infine modificata la formulazione del comma 7, al fine di prevedere che l’esclusione dei soggetti che hanno effettuato le liberalità dagli organismi rappresentativi della scuola non si applica a coloro che abbiano fatto donazioni non superiori a 2.000 euro, e che i dati dei soggetti erogatori sono considerati dati personali ai fini della tutela della privacy”
Per ora stiamo a vedere. Il testo del DL riportato qui dopo la firma sarà pertanto soggetto a sicure modifiche.
Carlo Mazzini
DL 7/2007
Art 13, c 3 e segg
Titolo:
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica
(…)
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e’ aggiunta la seguente: “i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
b) all’articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e’ aggiunta la seguente: “o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
c) all’articolo 147, comma 1, le parole: “e i-quater)” sono sostituite dalle seguenti: “, i-quater) e i-septies-bis)”.
4. All’onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l’anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:
a) per l’anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita’ esistenti sulle contabilita’ speciali di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita’ speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1 gennaio 2007