Altra legge ad entem.
Grazie alla segnalazione di Nicola, nostro cortese lettore, sono venuto a sapere che nella scorsa manovra d’estate, qualche manina ha inserito ex post tra i beneficiari del 5 per mille le università e fondazioni di ricerca scientifica comunque già inserite l’anno precedente nell’elenco del 5 per mille (stiamo parlando dell’elenco B).
Perché l’hanno fatto? Cui prodest?
Ovvio … qualcuno tra gli iscritti dell’anno precedente non era riuscito a iscriversi nel 2010!
Questo qualcuno ha mosso mari e monti (deputati e senatori) e ha fatto aggiungere questa simpatica previsione.
Chiamiamo le cose con il loro nome: porcata.
Perché porcata? Perchè a differenza del settore della ricerca sanitaria che prevedeva fin dall’inizio l’inserimento dei già iscritti (all’edizione precedente), qui si interviene ben dopo il termine massimo. Ciò vuol dire che c’è stato chi si è sbattuto ad iscriversi all’anagrafe della ricerca (da quest’anno precondizione) e poi a procedere con l’iscrizione al 5×1000, e chi invece non ce l’ha fatta ha trovato la scappatoia.
Si potrebbe obiettare: caro Mazzini, ma non sei stato tra i promotori del ricorso per il volontariato promosso due inverni fa che poi ha portato alla leggina di reinserimento dei ritardatari? (come vedete mi faccio le domande e marzullianamente mi do le risposte)
Anche qui il caso era diverso. Per gli enti del primo settore – volontariato – la procedura prevista è continuata ad essere vessatoria nei loro confronti e recava elementi di illegittimità fin troppo palesi primo tra tutti la mancata applicazione della 241/90. Le organizzazioni in oggetto avevano comunque assolto il primo dovere, l’iscrizione telematica. Il ricorso alla integrazione della documentazione (in poche parole al reinvio della documentazione mancante) è eticamente più sostenibile rispetto ad un “tutti dentro” generalizzato per far favore ad uno o pochi più che erano rimasti fuori. Mi ricorda qualcosa … del tipo “processo breve”.
In calce il testo dell’articolo
Carlo Mazzini
—
Articolo 38, c 13-quinquies, DL 78/2010, conv in L 122/2010
13-quinquies. Per l’anno finanziario 2010 possono altresi’ beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti gia’ inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Universita’, predisposto per le medesime finalita’, per l’esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell’elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.