Modello EAS: inutile comunicare due volte le variazioni anagrafiche

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L’Agenzia delle Entrate ritorna sul famigerato Modello EAS, quello che a fine 2009 ha portato tanta ansia ad una parte considerevole del non profit.

In realtà, l’Agenzia ritorna sull’argomento – nella Circolare 125/10 riportata qui in calce – per puntualizzare una “questione minore” dell’adempimento, quella relativa agli obblighi di ripresentazione del modello in caso di variazione di alcuni dati.

Entro il 31 marzo di ogni anno, infatti, l’associazione che nel corso dell’annualità precedente avesse modificato alcune caratteristiche della sua organizzazione deve presentare un nuovo modello con i dati variati e tutti quelli non variati. Ricordo che si tratta di 38 domande più una parte anagrafica.

Essendo indifendibile – il modello – sulle astruse 38 domande, l’Agenzia delle entrate si concentra sulla prima parte, quella dove le associazioni riportano la sede, il nome dell’associazione, i riferimenti del rappresentante legale.

Come dire, l’Agenzia non può prendersela con se stessa e dire “abbiamo sbagliato tutto” nel formulare domande spesso senza senso; e allora afferma che – bontà sua – se l’associazione ha cambiato denominazione, sede legale, rappresentante legale ecc, e ha già comunicato i nuovi termini attraverso gli appositi modelli AA5/6 e AA7/10, l’associazione può evitare di redigere un nuovo EAS.

Troppa grazia, Sant’Antonio.

Ero capace anch’io a dire una ovvietà del genere. Onestamente, mi sarei aspettato qualcosa (molto) di più. Del tipo: una rivisitazione totale del modello, che resta una buona idea, anche se nella sua realizzazione e in alcuni dei suoi effetti è insostenibile.

Carlo Mazzini

———

Articolo su Fiscooggi; ad ora non hanno ancora pubblicato su cerdef.it la Risoluzione 125/10

Agg.to 7 dicembre 2010: ecco il testo della Risoluzione 125/2010

Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell’ente

Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione del Modello EAS, previsto dall’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se nel caso in cui cambi il rappresentante legale o intervenga una variazione dei dati relativi all’ente debba essere presentato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, un nuovo modello di comunicazione.

Al riguardo si osserva che la presentazione del modello EAS risponde, come precisato nei documenti di prassi in materia, all’esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l’obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.

Coerentemente a tale finalità, nelle istruzioni per la compilazione del modello EAS è stato precisato che, ad eccezione di alcuni dati espressamente segnalati, il modello deve essere nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni.

In proposito si osserva che, nel fornire chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, è stata segnalata l’opportunità di evitare duplicazioni di comunicazioni in caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione, ciò in conformità alle disposizioni in materia di Statuto del contribuente (cfr. circolare n 45/E del 29 ottobre 2009).

In base a tale indirizzo deve ritenersi che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all’ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS, non sia necessaria ove l’anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Si segnala che le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all’ente, devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate attraverso:
a) il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA

b) il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.

Pertanto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” dei modelli AA5/6 e AA7/10.

1. Variazione dei dati identificativi dei soggetti non titolari di partita IVA

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA sono tenuti, in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati, a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello AA5/6 – Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione.

Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).

2. Variazione dei dati identificativi dei soggetti titolari di partita IVA

L’art. 35, comma 3, del DPR 633 del 1972 stabilisce che, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il contribuente deve darne comunicazione entro trenta giorni dalla data di variazione. I dati variati devono essere comunicati dai soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche attraverso il modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).

Se il soggetto d’imposta è tenuto all’iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero alla denuncia al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la dichiarazione di variazione dati deve essere presentata tramite la Comunicazione Unica, da inviare all’ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, che contiene anche il modello AA7/10 con le variazioni intervenute.

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18 commenti

  1. Buon giorno Dottor Mazzini, in considerazione delle sempre puntuali e chiare precisazioni possiamo confermare quindi che nel caso di modifica denominazione e/o di sede legale (e di rappresentante legale, ma questo è ovvio) non è quindi necessario registrare all’Agenzia Entrate una nuova versione di statuto?
    Grazie,
    Ettore

    • No, Ettore, è entrato un poco in confusione.
      Qui si stava parlando di modello EAS, e della necessità o meno di andare a inviare una dichiarazione che – per le parti sopra dette e già comunicate – è possibile che sia inutile.
      Altra cosa è dare data certa al documento (verbale + nuova versione di statuto) cosa che si fa attraverso la registrazione dell’atto (che nulla c’entra con l’EAS).
      Se cambiate denominazione, lo statuto va di certo cambiato in quanto nello Statuto è riportata la denominazione.
      Se cambiate la sede, lo statuto potrebbe non essere cambiato se nello statuto fosse stato scritta una frase del tipo: “la sede è nel Comune di …; il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali non comporta modifica del presente statuto e può essere deliberato dal CD dandone sollecita notizia ai soci (hp. 2: chiedendo approvazione alla prima assemblea dei soci)”
      cm

  2. maria teresa giacomazzi on

    Gentile Carlo,
    pongo in questo blocco un altro quesito… quanti!!
    ho esaminato una bozza di statuto di una associazione che di fatto norma una attivita’ di un comitato di quartiere, che da anni opera in un comune sulla base di un regolamento comunale, che indica le modalita’ di elezione dei candidati ecc… quasi alla stregua di una commissione comunale.
    La costituenda associazione non chiede quote di adesione ( zero ), non svolge attivita’ verso i soci, ma solo verso la collettivita’ (sagre, mostre ecc). raccoglie fondi da sponsorizzazioni per costruire una sede in legno, da adibire a sede di tutte le associazioni del comune,
    la loro bozza prevede che il consiglio sia composto dai membri eletti nella commissione di cui sopra. in prima battuta la mia reazione è stata: ma non è possibile!!! si perdono le agevolazioni fiscali !!! ma poi ho pensato che di fatto non godrebbero di alcuna agevolazione fiscale !!! per le sponsorizzazioni aprono p. iva ( non con legge 398/91 ) !! che tipo di associazione è sencondo te?? diventa un ente commerciale????
    Il tutto è stato proposto dal segretario comunale che ha steso la bozza di statuto!!!
    Ti ringrazio infinitamente…
    maria teresa

    • Cara MT
      la tua sorpresa è la mia sorpresa!
      Che i segretari comunali non sappiano nulla di enti non commerciali e di enti senza scopo di lucro, è sotto gli occhi di tutti.
      Ogni giorno dagli enti locali le organizzazioni non profit ricevono proposte di collaborazioni tecnicamente irricevibili … e le sottoscrivono per ignoranza e per convenienza.
      Nel caso prospettato l’errore è marchiano. Non so quale abbaglio abbia preso chi lo sta proponendo; di certo chi si candida in questo ente si sta prendendo una responsabilità eccessiva, di certo ignaro delle conseguenze (costituzione di ente non commerciale con attività prevalente se non unicamente commerciale).
      Potremmo concludere con: il falso (o sbagliato) non profit fa male a tutti; digli di smettere!

      Cordiali saluti
      cm

  3. Salve Dott. Mazzini, una domanda, ma se la comunicazione del cambio del rappresentante legale all’Agenzia delle Entrate avviene con notevole ritardo (per es. tre anni), cosa accade? C’è una mora da pagare? E poi non ho capito se quando varia il rappresentante legale bisogna fare o meno anche la richiesta di cambio di codice fiscale.
    Grazie mille

    • Onestamente non ho trovato notizie certe relative ai termini entro i quali si debba comunicare l’avvenuta modifica. Rifacendomi al DPR 605/73, all’art 19 di legge di un termine di 6 mesi per una serie di integrazioni ma non sono sicuro che sia applicabile al ns caso. Peraltro le sanzioni di cui all’art 13 sembrano interessare altre fattispecie di inadempienze.
      Comunque andate e comunicate le modifiche.
      CM

  4. Buongiorno Dott. Mazzini, sono attualmente presidente di un’Ass. no profit, e a breve apriremo partita IVA.
    Sono anche nel CdA di una Coop. Sociale e mi chiedevo – dal momento che nelle varie formalità da espletare per l’apertura della P.iva dell’Associazione, è prevista anche l’iscrizione al REA (che mi risulta essere presso la Camera di Commercio) – se ciò potesse comportare qualche problema, dal momento che alla Camera di Commercio risulto appunto fra gli amministratori di questa cooperativa.
    In tal caso, non volendo / potendo rinunciare al ruolo di presidente dell’Associazione, dovrei dare le dimissioni dal CdA della coop? oppure i due ruoli sono tranquillamente compatibili?
    La ringrazio, Fabio

  5. Maria Teresa on

    Gentile Carlo, a proposito di eas , nel caso di variazione dei consiglieri di una associazione va presentato nuovo eas dal momento che l’agenzia delle entrate non acquisisce questa variazione tramite altra comunicazione?
    Grazie!

  6. Buongiorno Dott.Mazzini,
    nel caso di un a.s.d. che ha variato lo Statuto, ed ha presentato tale variazione all’Ag. Entrate, deve fare anche la variazione EAS? ed entro quali termini?
    La ringrazio.

    • Dipende cosa ha variato nello statuto. Se le variazioni statutarie hanno comportato una variazione dell'”assetto” cioè delle variabili per le quali il modello EAS chiede lumi, allora bisogna ripresentare il modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo alle modifiche statutarie.
      Le rammento che le sportive dilettantistiche devono compilare le sole domande 4, 5, 6, 20, 25 e 26. A pag 6 e 13 della Guida sull’EAS trova maggiori dettagli – http://www.quinonprofit.it/wp-content/uploads/2013/03/Guida-EAS-2013.pdf

      cm

  7. Gent.mo dott. Mazzini,
    sono il presidente di un’Associazione di volontariato iscritta all’Albo regionale già da alcuni anni.
    Dobbiamo modificare alcuni articoli dello Statuto riguardanti la qualifica dei soci (attualmente: fondatori, ordinari, onorari, sostenitori) riducendoli a fondatori e ordinari. Modificare inoltre l’art. riguardante la convocazione dei soci da fare in modo telematico (evitando comunicazioni cartacee).
    Chiedo: dopo aver effettuato queste variazioni e rinnovata la registrazione all’Ufficio del Registro, dobbiamo anche effettuare un nuovo invio del modello EAS ? (Siamo iscritti all’Albo regionale del volontariato).
    La ringrazio e le porgo cordiali saluti.

  8. Buongiorno Dr. Mazzini,
    sono la presidente di un’Associazione di promozione sociale, culturale e ricreativa. A seguito delle dimissioni volontarie di un socio fondatore (vice presidente), è stata indetta assemblea straordinaria con la nomina di ulteriori soci e confermato il precedente statuto sociale. Bisogna comunicare la cessazione del socio e l’acquisizione dei nuovi soci all’agenzia delle entrate e all’EAS?
    Grazie

    Cordiali Saluti

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