Ogni anno, l’Agenzia delle Entrate comunica alle sedi locali (regionali e provinciali) gli obiettivi che l’Agenzia si dà in relazione alla lotta all’evasione.
Ogni anno, il non profit è presente con proprio paragrafo dedicato; evidentemente gli stiamo proprio a cuore!
Anche quest’anno – con Circolare 21/11 dello scorso 18.5 – ci dedicano un pò di attenzione, e in particolare fanno riferimento al volontariato con particolare riferimento alle attività commerciali e produttive marginali. Riporto qui di seguito il paragrafo:
2.4 ENTI NON COMMERCIALI, ONLUS E ALTRI SOGGETTI CHE FRUISCONO DI REGIMI AGEVOLATIVI (SOCIETÁ COOPERATIVE E SETTORE AGRICOLO)
L’attività di controllo volta ad intercettare i soggetti che abusano delle norme agevolative a valenza generale assume, anche nel 2011, una rilevanza strategica e da essa sono attesi risultati sempre più significativi, in termini sia di recupero dell’evasione pregressa, sia dissuasivi, determinando la fuoriuscita dei soggetti privi degli specifici requisiti previsti dai settori agevolati.
2.4.1 Enti associativi
Quanto al contrasto all’utilizzo abusivo delle agevolazioni riservate agli enti associativi, anche quest’anno il budget di produzione contempla una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai soggetti in argomento.
Pur rilevandosi che l’attività svolta nel corso del 2010 ha permesso di conseguire a livello nazionale risultati complessivamente positivi, nell’anno in corso è atteso il conseguimento di obiettivi superiori, prevalentemente sotto il profilo qualitativo.
Occorre, pertanto, adottare ogni iniziativa diretta ad assicurare che l’analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi in materiasia eseguita con la massima cura, atteso che solo l’attenta valutazione degli indici di rischio determina una selezione mirata e la massima efficacia dell’azione di controllo.
In proposito va scrupolosamente tenuta presente la diffusa esistenza di abusi di particolare rilevanza economica, alla quale va data priorità assoluta nella attività operativa, evitando di perseguire situazioni di minima rilevanza, senza avere prima destinato il numero dei controlli programmati alle dette, più rilevanti situazioni di abuso, la cui individuazione va effettuata seguendo le indicazioni fornite dalle apposite metodologie emanate dalla Direzione Centrale Accertamento.
La platea degli enti associativi presenti nella Provincia, appositamente censiti secondo le direttive impartite, va dunque analizzata approfonditamente a cura della funzione di governo ed analisi delle Direzioni provinciali, in stretta sinergia con l’Ufficio controlli (Area persone fisiche ed enti non commerciali, ove istituita) e gli Uffici Territoriali, sotto il necessario coordinamento del Direttore Provinciale, il quale è responsabile della qualità delle selezioni effettuate.
In soldoni, si continua con l’EAS come punto di partenza e si vanno a controllare le posizioni più dubbie e quelle che possono “rendere” più recupero imposte allo Stato. Tutto bello, se solo l’EAS servisse a ciò!
2.4.2 ONLUS
Nell’ambito dell’analisi di rischio relativa ai soggetti in argomento va riservata una cura particolare nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti presso le Regioni o le Province, ai sensi della legge n. 266 del 1991, onde intercettare specifici profili di rischio circa lo svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali, come indicato nel decreto del 25 maggio 1995.
Nelle ipotesi in cui venga riscontrato lo svolgimento delle dette attività, si procede al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite e al disconoscimento della qualifica di Onlus di diritto, come definita dall’art. 30, comma 5, del decreto legge n. 185 del 2008, previa comunicazione alla struttura regionale o provinciale competente per i controlli previsti dalla citata legge n. 266 del 1991.
Qui, come anticipato, si rivolgono soprattutto alle ODV e a quelle che fanno attività commerciali e produttive marginali. Ovviamente cercano quelle che realizzano attività extra rispetto a quelle indicate dal DM 25.5.95.
Ho detto osso! Come fosse facile riportare alla realtà dei fatti il testo del DM! Per l’Agenzia sembra sempre tutto facile, ma così a mio avviso non è. Il DM ha alcuni principi condivisibili ma è anche lacunoso in alcune parti, soprattutto per la lettera e) del comma 1 quando dice che si considerano attività commerciali produttive marginali
“attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111 (ora 148, ndr) comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione”. Vi assicuro che è veramente difficile capire di cosa si tratti, cioé come calare l’assunto nella realtà dei fatti.
Un bel modo per festeggiare l’Anno europeo del volontariato!
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti tali organizzazioni presso le strutture pubbliche regionali o provinciali deputate alla tenuta dei suddetti registri, si ricorda che è sempre possibile procedere alle relative richieste ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto attiene alle organizzazioni iscritte presso l’Anagrafe delle Onlus, si evidenzia l’importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici all’iscrizione nonché degli ulteriori adempimenti di competenza delle Direzioni Regionali previsti dal decreto 18 luglio 2003, n. 266.
Si ribadisce che, per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni Regionali costituiscono un osservatorio privilegiato al fine di individuare tempestivamente posizioni particolarmente a rischio e permettere i successivi controlli sostanziali da parte delle competenti strutture locali.
Qualora in sede di controllo risultino elementi rilevanti con riferimento alla possibile inosservanza delle condizioni e dei requisiti previsti per le Onlus, gli uffici informano tempestivamente la Direzione regionale competente, che valuta gli elementi riscontrati al fine dell’eventuale emanazione del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe nei confronti dell’organizzazione.
(omissis)
Vogliamo parlare di come fanno i controlli le DRE sulle iscrizioni all’Anagrafe o sui già iscritti? Evitiamoci i mal di pancia! Che vi sia un eccesso di formalismo nell’iter di controllo è un dato assodato, e fa sembrare il più delle volte la DRE un cerbero persino poco coerente. E’ esperienza comune di tutti i consulenti di enti non profit (inclusi i Centri di Servizio) che un ente è iscrivibile all’Anagrafe delle Onlus presso una DRE di una regione, mentre la DRE di un’altra regione nega l’accesso alla qualifica Onlus ad ente con lo stesso (identico!!!) statuto.
W il federalismo?
Qui la circolare completa
Carlo Mazzini
3 commenti
Caro Carlo, condivido il principio del tuo scritto soprattutto per quanto riguarda la riflessione relativa al federalismo… ogni regione è una sua storia, ma anche ogni provincia se consideriamo i registri del volontariato.
Ad ogni modo sono lieto che si sia giunti finalmente a controllare le OdV iscritte, visto che anche tra di loro si annidano numerosi casi di enti che approfittano del loro status per ledere la libera concorrenza… e alcuni sono enti di rilievo a livello nazionale con importanti confederazioni. Non è però il caso di farne il nome pubblicamente, ma mi meraviglio che nessun verificatore si sia accorto di loro sinora.
Comunque più che le “attività commerciali e produttive e marginali” del DM del 25 maggio del 1995, il controllo dovrebbe concentrarsi sulle altre attività di natura commerciale di moltissime OdV. Sappiamo dal 2009 che non sono più Onlus di diritto quelle OdV iscritte che svolgono hanno partita IVA. L’Agenzia delle Entrate ce lo ha detto dopo 14 anni di discussioni sul DM in un passaggio di una semplicissima circolare relativa agli EAS. La circolare 45/09 sancisce infatti che “Per quanto riguarda le organizzazioni del volontariato, si chiarisce che le associazioni iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che, pertanto, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione del modello EAS omissis”
Mi sono stupito che nel 2009 non ci sia stata una levata di scudi da parte di molti enti “non profit”. In fondo l’Agenzia delle Entrate aveva sancito un principio di primario rilievo. L’irrilevanza a livello fiscale dell’atto amministrativo di iscrizione al registro regionale del volontariato (ricordo ai distratti che annualmente si invia una scheda per il mantenimento, quindi il controllo dovrebbe essere costante). Perdere la qualifica di Onlus di diritto non è un elemento di poca importanza se pensiamo alle agevolazioni tributarie (imposta registro, bollo, concessioni governative, IRAP (in alcune regioni), e poi accesso alla +Dai-Versi, al 5 per mille, etc..
Forse molti, sapevano di non essere a norma e hanno preferito tacere, iniziando magari a ristrutturarsi dopo più di un decennio di “forzature” interpretative.
Quindi ben vengano i controlli, soprattutto se accompagnati da buone conoscenze della normativa vigente. Come sempre però non sarebbe male, se il legislatore facesse chiarezza evitando di lasciare ad atti puramente amministrativi la definizione dei paletti che gli amministratori degli enti non profit sono tenuti a rispettare.
Sandro Massi
Carissimo Dott. Mazzini,
ho letto su fisco e tributi una notizia relativa alla chiusura delle partite IVA inattive. Se chieste entro 90 giorni a partire dal 6 luglio si pagherebbero solo 129,00 Euro. Mi chiedo visto che alcune Associaizoni di Volontariato possiedo una partita IVA mai utilizzata rientrano in questa disciplina? Inoltre, visto che alcune hanno ancora la doppia valenza codice fiscale/partita IVA è bene che provvedano a modificare la propria “posizione” presso l’Agenzia delle Entrate? Se si anche questo avrebbe un costo di 129,00 Euro?
Grazie mille
Anna
Sul primo punto mi sembra una buona idea. A volte le ODV mal consigliate hanno aperto la P IVA senza – per fortuna – utilizzarla.
Questa può essere l’occasione di chiuderla a basso costo.
Quando la P IVA coincide con il CF vuol dire – azzardo ma correggetemi – che l’ente quando è stato costituito ha chiesto entrambi nello stesso momento.
Vuol dire che cmq c’era la presunzione di realizzare attività commerciale.
Quindi anche in questo caso bisognerà chiudere la P IVA inattiva
cm