All’interno del DL detto del “semestre europeo” (in questa presentazione del sito della Camera trovate le ragioni del nome), sono stati inseriti provvedimenti di natura ed effetti quasi esclusivamente economici. Il DL (70/11) è ora all’esame della Camera.
Entrato in Commissione (V e VI, Bilancio e Finanze), sta solleticando la solita fantasia dei nostri onorevoli, ed in particolare su due punti, per ciò che ci interessa.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Cinque per mille). – 1. Al comma 1, lettera b) dell’articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ricerca scientifica e dell’università» sono inserite le seguenti: «incluse le Università e le Facoltà pontificie».
1. 09. Di Biagio, Proietti Cosimi.
Non è la prima volta che ci provano. Evidentemente, qualche Università Pontificia è rimasta scottata nel 5 per mille 2009 dal fatto di essere stata esclusa dalla Ricerca Scientifica e comunque dal 5 per mille. Dato che si ritengono – ad oggi senza alcuna ragione – in pieno diritto di ricevere il 5 per mille, lo fanno scrivere direttamente nella legge. Non credo che passerà. Comunque evidentemente l’8 per mille non gli basta!
La seconda novità – ci auguriamo che anch’essa non passi e poi spieghiamo il perché – è relativa al volontariato.
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, previa convenzione con i comuni, fatto salvo l’obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.
6. 138.Alessandri, Bitonci, Comaroli, D’Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
Perché non mi convince? Facile: cosa se ne fa una ODV di raccogliere oggetti o indumenti ceduti da privati? Una minima parte la utilizza per i “poverelli della città”. E la restante (gran) parte?
La vende. Dobbiamo chiederci se e in quale modo questa vendita sia compatibile con il profilo ODV ex L 266/91. La risposta è che il 99% delle volte questa vendita non è compatibile, in particolare con le previsioni di commercializzazione defiscalizzata di cui al DM 25.5.95.
Paradossalmente se passasse questa norma metterebbe a rischio lo status onlus delle ODV, in forza dell’art 30 del DL 185/08 che diceva che le ODV non sarebbero state più onlus se avessero realizzato attività commerciali e produttive marginali fuori dal dettato del DM 25.5.95.
La morale è sempre quella: capisco l’azione di lobbying di enti pontifici e di organizzazioni di volontariato. Ma le norme che prevedono modifiche di natura amministrativa devono prevedere anche un addendum fiscale. Bisogna quindi chiedersi quali sono i riflessi fiscali di una nuova attività che a livello amministrativo ci viene concessa.
Altrimenti è solo confusione che si aggiunge ad un già discreto casino!
Infine, del DL 70/11 mi occupai poco tempo fa (qui) in merito ad alcune semplificazioni amministrative. Anche sull’argomento esistono numerose proposte emendative. Ve le evito e me le evito in quanto sono troppe; non sembra comunque esserci la volontà di abrogarle, ma di definirle meglio nell’operatività. Staremo a vedere.
Carlo Mazzini