Una delle battaglie degli scorsi anni da parte delle organizzazioni non profit di volontariato – soprattutto quelle che agiscono nelle attività di soccorso ecc – è stata quella di distinguersi dalla Croce Rossa in termini di natura giuridica.
La Croce Rossa è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico. Le altre “croci” hanno invece acquisito la personalità giuridica di diritto privato oppure son soggetti giuridici ma sempre di diritto privato. Su questo punto, su questa distinzione le “croci” non hanno mai mollato e hanno fatto bene, neppure quando ci fu chi proponeva di far entrare le sezioni locali della CRI nei registri del volontariato.
Di recente l’Agenzia delle Entrate (circ 56/10) aveva chiarito che al 5 per mille per il volontariato (primo gruppo) accedono solo enti (tra quelli con personalità giuridica, associazioni riconosciute e fondazioni) di diritto privato.
Ora Tremonti se ne esce con una manovra monstre con la quale cerca di salvare la cadrega; ciò si traduce nel voler risparmiare ovunque, persino sulla Croce Rossa.
Infatti, nel testo provvisorio (una sorta di pre-ddl) pubblicato sul sito del Il Fatto Quotidiano si legge che la Croce Rossa come ente pubblico è soppresso dal gennaio 2012 e che lo sostituisce un ente paro paro – direbbero a Roma – di natura privata.
Vi lascio leggere il testo qui in calce, per farvi capire con quanta lena stanno bucando – dopo averlo raschiato – il fondo del barile.
Tornando alle altre croci, la ragione fondamentale della loro opposizione al riconoscimento di ente privato – che ad oggi non è – della CRI si basa su un assunto fondamentale che è quello della concorrenza leale.
Correttamente dicono, mi sembra di capire, che un ente pubblico che per ripianare i propri disavanzi coglie nel mare magnum del debito pubblico non può essere parificato ad enti privati che con fatica – e non senza contraddizioni e posizioni anche controverse, aggiungo io – hanno acquisito nel tempo la fiducia dei cittadini, donazioni e convenzioni.
Leggete da Vita qui (sulle polemiche) e ancora di recente qui dove Vita riportava una possibile riforma della CRI, o ancora qui con Marelli che nel 2008 metteva i puntini sulle “i”.
Ora il gran ballo della Croce Rossa è incominciato.
Ma non vi è nulla di festoso, dà un’idea di decadenza, di fine impero; di una nazione che no regge il peso di un ente umanitario, e non sapendolo governare (perché è questa vera colpa dell’amministrazione pubblica anche in questo caso) lo butta nell’arena del non profit. Come se fosse la panacea di tutti i mali.
Carlo Mazzini
Testo da il sito de Il Fatto Quotidiano
1. Per assicurare il migliore perseguimento degli obiettivi fondamentali previsti in materia dagli atti di natura internazionale di cui è parte l’Italia, superando nel contempo la situazione di persistente deficit finanziario in cui versa attualmente il relativo ente pubblico, dal 1° gennaio 2012 Croce Rossa Italiana svolge le proprie attività e persegue i propri scopi in regime di diritto privato quale associazione umanitaria a carattere volontario [e di interesse pubblico], sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e l’alta vigilanza dello Stato. A decorrere dalla stessa data è soppressa la personalità giuridica di diritto pubblico di Croce Rossa Italiana [ovvero: è soppresso l’ente pubblico Croce Rossa Italiana].
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Croce Rossa Italiana: a) ha propria personalità giuridica di diritto privato e piena capacità giuridica e patrimoniale per il raggiungimento dei suoi fini; b) si configura come ausiliaria e collaboratrice delle pubbliche amministrazioni nelle attività umanitarie e sociali messe in atto da quest’ultime, conserva l’indipendenza e l’autonomia dell’ente ed uniforma le sue azioni ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, adottati durante la XX e la XXV Conferenza Internazionale del 1965 e del 1986, di cui Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Carattere volontario, Unità e Universalità; c) ha come obiettivo generale la diffusione e l’applicazione dei Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A questo scopo, le sue attività si concretizzano nel conseguimento dei seguenti fini: 1) ricerca e promozione della pace, così come della cooperazione nazionale ed internazionale; 2) diffusione e insegnamento del Diritto Internazionale Umanitario; 3) diffusione e difesa dei diritti umani fondamentali; 4) attivazione in caso di conflitti armati, preparandosi in tempo di pace come ausiliaria dei servizi di sanità pubblica, in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Aggiuntivi di cui l’Italia sia parte, in favore di tutte le vittime civili e militari; 4) premura verso le persone e le comunità che soffrono, prevenendo e alleviando la sofferenza umana; 5) prevenzione e riparazione dei danni causati da incidenti, catastrofi, calamità pubbliche, conflitti sociali, malattie, epidemie o altri pericoli o sinistri collettivi o eventi simili, così come la protezione e il soccorso di chi è colpito dagli stessi, partecipando alle azioni necessarie nella forma stabilita dalle leggi e dai piani nazionali o territoriali corrispondenti; 6) promozione e collaborazione in azioni di solidarietà e di benessere sociale in generale e di servizi assistenziali e sociali, con particolare attenzione alle comunità ed alle persone con difficoltà nell’integrazione sociale; 7) promozione e partecipazione a programmi di salute ed ad attività che a causa del suo speciale carattere altruista risultino le più convenienti per la salute pubblica; 8) promozione della partecipazione volontaria e disinteressata delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, alle attività e al supporto dell’organizzazione per lo svolgimento della sua missione; 9) promozione della partecipazione dei bambini e dei giovani al lavoro dell’organizzazione e la diffusione tra questi dei Principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, del Diritto Internazionale Umanitario e dei diritti umani fondamentali, così come degli ideali di pace, rispetto reciproco e collaborazione tra tutti gli uomini ed i popoli; 10) sviluppo di attività formative indirizzate alla realizzazione dei precedenti fini. d) nella sua azione umanitaria,si prenderà cura di tutti, senza alcuna discriminazione per ragioni di sesso, età, razza, nascita, religione, credo politico o qualunque altra condizione personale o sociale, osservando le norme previste dagli accordi internazionali; e) ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni[, con quattro bracci uguali formati da due linee, una verticale ed una orizzontale, che si intersecano nel centro e che non toccano i bordi della bandiera o dello scudo. La larghezza e la lunghezza di tali linee è libera e si concretizza in cinque quadrati uguali a forma di croce.] Denominazione ed emblema di Croce Rossa sono invariabili. In caso di uso illecito del nome e dell’emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge;
3. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e della difesa, sono emanate le ulteriori disposizioni organizzative e funzionali della associazione Croce Rossa Italiana. Il contributo statale per lo svolgimento da parte dell’associazione Croce Rossa Italiana delle sue funzioni di interesse pubblico è stabilito annualmente con la legge di bilancio. ……………
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto Croce Rossa Italiana, quale ente di diritto pubblico [ovvero: quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico], è [posto]in liquidazione. Il Commissario straordinario di Croce Rossa Italiana, in carica a tale data, prosegue nell’esercizio delle sue funzioni esclusivamente per assicurare la continuità delle attività e dei compiti dell’ente, in regime di ordinaria amministrazione, anche relativamente ai rapporti ed ai contratti in essere, attivi e passivi, fino alla data del 31 dicembre 2011; lo stesso provvede altresì, entro tale data, alla individuazione dei rapporti giuridici che dal 1° gennaio 2012 proseguono con l’associazione di cui al comma 1, con eventuali oneri ad esclusivo carico della stessa. La gestione liquidatoria, inclusa, in particolare, quella del patrimonio immobiliare dell’ente, è attribuita dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto di cui ….. Conseguentemente: a) il soggetto di cui … assume la gestione liquidatoria dell’ente agendo nei rapporti con i terzi in nome e per conto dello stesso quale mandatario ex lege, compiendo qualsiasi atto di diritto privato utile per la realizzazione di tale gestione. Al soggetto compete, a titolo di remunerazione, un corrispettivo pari ad euro … [ovvero: all’X per cento di …] su base annua, che il medesimo soggetto prededuce dagli utili della gestione liquidatoria; b) entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il soggetto di cui … [d’intesa con il Commissario straordinario] predispone una situazione patrimoniale provvisoria di Croce Rossa Italiana, di riferimento a tale data. Entro il … il medesimo soggetto effettua altresì la ricognizione [e la definizione]del patrimonio immobiliare dell’ente, distinguendo al suo interno gli immobili soggetti a vincoli di destinazione, specie quelli per i quali tali vincoli derivano da espresse disposizioni di volontà delle persone private che hanno trasferito gli immobili a Croce Rossa Italiana; c) ferme le esigenze liquidatorie, tra gli immobili soggetti a vincoli di destinazione il soggetto di cui …, in contraddittorio con il Commissario straordinario, individua quelli che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono attribuiti in uso gratuito, comunque con l’onere di provvedere direttamente alle relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, all’associazione Croce Rossa Italiana di cui al comma 1; d) entro il 31 ottobre 2011 il soggetto di cui …, in contraddittorio con il Commissario straordinario, predispone la situazione patrimoniale definitiva alla data di cui alla lettera b), relativa al patrimonio non strumentale all’attività istituzionale dell’associazione Croce Rossa Italiana di cui al comma 1, nel cui esclusivo ambito i debiti, nonchè i costi e gli oneri a qualsiasi titolo necessari per la gestione liquidatoria, compreso il corrispettivo di cui alla lettera a), saranno compensati dai valori derivanti dalla liquidazione ovvero dalla valorizzazione dell’attivo patrimoniale; e) la situazione patrimoniale definitiva è sottoposta a verifica da parte di un collegio di tre periti, dei quali uno nominato dall’ente Croce Rossa Italiana, uno nominato dal soggetto di cui …, il terzo, in funzione di presidente, nominato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il collegio dei periti verifica la situazione patrimoniale entro il 31 dicembre 2011, notificandola alle parti. L’importo massimo del compenso dei periti è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il cui pagamento è a carico della gestione liquidatoria; f) dalla data di notificazione della situazione patrimoniale definitiva il soggetto di cui … avvia la procedura liquidatoria, subentrando automaticamente nei rapporti attivi e passivi facenti parte del patrimonio verificato, ivi compresi i contenziosi pendenti, per i quali non si fa luogo ad interruzione del processo né a mutamento di rito; g) il soggetto di cui … procede alla liquidazione del patrimonio trasferito, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori, dei contenziosi in corso, del pagamento dei creditori del patrimonio verificato, ponendo in essere qualsiasi attività di valorizzazione del patrimonio medesimo finalizzata alla sua liquidazione e assicurando il rigoroso rispetto del principio della separazione di tale patrimonio dal proprio. Il soggetto di cui … non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio verificato, ivi compresi quelli sostenuti per la relativa liquidazione; h) terminata la liquidazione, il soggetto di cui … redige il rendiconto finale della liquidazione che dovrà essere verificato dal collegio di periti di cui alla lettera e). L’eventuale saldo attivo risultante dal rendiconto finale di liquidazione verificato, è trasferito all’associazione Croce Rossa Italiana di cui al comma 1. Qualora tale saldo attivo di liquidazione risulti superiore al patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale di cui alla lettera f), al soggetto di cui … è riconosciuto un importo pari al 30 per cento di tale maggior valore, in deduzione da quanto deve essere trasferito alla predetta associazione; i) tutti gli atti posti in essere e le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni del presente comma sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il personale civile con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di entrata in vigore del presente decreto, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’ente pubblico Croce Rossa Italiana in liquidazione, se non assunto [in regime di diritto privato], su chiamata e con il proprio consenso, dall’associazione di cui al comma 1, è posto in mobilità. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità vengono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti al costo del personale medesimo. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’ente pubblico Croce Rossa Italiana si risolvono di diritto alla data del 1° gennaio 2012, salvo loro ricostituzione da parte dell’associazione di cui al comma 1.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale militare in servizio continuativo presso l’ ente pubblico Croce Rossa Italiana è inserito, con blocco di carriera e con il trattamento economico in godimento, in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero della difesa, al quale sono altresì trasferite risorse corrispondenti al costo del medesimo personale presso il predetto ente. Lo stesso personale continua lo svolgimento delle proprie funzioni presso e nell’interesse dell’associazione di cui al comma 1.
3 commenti
Interessante… così ora si troveranno anche loro a combattere con la burocrazia dei Registri Regionali del Volontariato e i relativi funzionari (criticità: le attività internazionali) 🙂
ma poi si tratterà di OdV? come la mettiamo con la partita Iva e le attività commerciali abituali, considerando la circolare 45/09 in cui l’AE afferma “si chiarisce che le associazioni iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che, pertanto, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto,….”??? Quindi alla fine passeranno tutti dell’Anagrafe delle Onlus???
Dai vediamo cosa succede con la finanziaria e poi ne parliamo… ad ogni modo concordo: dopo i fallimenti gestionali dell’ente parastatale ora il Governo si scarica del problema e manda migliaia di volontari allo sbaraglio nel mondo del non profit. Bene aumentare la concorrenza per evitare “cartelli”, ma il povero servizio di urgenza emergenza italiano in questo momento di crisi generalizzata, può reggere tutto questo?
Sandro
magari si darà una pedata nel c..o ai commissari che da troppo tempo stanno seduti sulla stessa poltrona e non fanno che i propri interessi
Che dire? Di commissari o consiglieri che fanno i propri interessi son pieni i CdA di enti pubblici, non profit e aziende …
cm