Mentre stavo per partire per le ferie, esce il 1 di agosto una circolare (la 38/11) particolarmente interessante per il non profit (volontariato, Onlus, ONG …) sia dal punto di vista dell’interpretazione che da quello del “gioco politico” tra Agenzia delle Entrate e Agenzia del Terzo Settore.
Vediamo il primo aspetto.
La Circolare affronta alcuni temi
1. ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI COSTITUTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
2. PARTECIPAZIONE DI ENTI “ESCLUSI” NELLE ONLUS
3. ISCRIVIBILITÀ DEL TRUST NELL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
4. PARTECIPAZIONE DI UNA ONLUS IN UN’IMPRESA SOCIALE
1. ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI COSTITUTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
In Italia, anche quando il bianco è bianco, c’è chi – per presunta furbizia o per conclamata idiozia – mette in dubbio la “bianchitudine” del bianco. Da quando 20 anni fa fu scritto che “gli atti costitutivi … sono esenti dalle imposte di bollo e di registro” (art 8, c 1, L 266/91). sono seguite alcune dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate dove affermava che in effetti, il senso di quella frase era da interpretare nell’unico modo col quale poteva leggersi, cioè che gli atti costitutivi ecc erano esenti dall’imposta di bollo e di registro. Poi, pervicacemente alcuni uffici locali delle entrate non si capacitavano di incorrere in una norma tanto pulita, essenziale, diretta, inequivocabile, e allora iniziarono a chiedere alle organizzazioni l’iscrizione al registro omonimo per ottenere l’esenzione dalle imposte di bollo e di registro; queste, essendosi appena costituite, ovviamente non potevano essere già iscritte al registro omonimo, anche perché per chiedere l’iscrizione si necessita dell’atto costitutivo registrato … insomma un caso tipico di “comma 22”.
In un paese normale, il funzionario che avesse fatto pagare queste imposte alle organizzazioni di volontariato sarebbe stato mandato a far volontariato obbligatorio, a pulir cessi da mane a sera, oltre a restituire lui personalmente soldi all’organizzazione. Da noi no; la linea più breve tra due punti è l’arabesco, come diceva Flaiano.
E allora, di fronte a numerosi casi di disobbedienza incivile degli uffici locali delle entrate, anche l’Agenzia del Terzo Settore si era mossa (Atto di indirizzo 11.2.09), ricostruendo per punto e per segno tutte le caratteristiche della norma, le interpretazioni e concludendo che le organizzazioni di volontariato non dovessero pagare queste imposte. Purtroppo, per sembrare più realista del re disse anche che sarebbe stato bene obbligare le organizzazioni di volontariato
“a) le Organizzazioni di Volontariato provvedono, ove richiesta, alla registrazione degli atti fondativi in esenzione della relativa imposta;
b) è cura delle stesse Organizzazioni produrre all’Agenzia delle Entrate, al termine del procedimento di iscrizione, copia del decreto di iscrizione che attesti l’inserimento nel citato Registro del volontariato;
c) il mancato invio dell’attestazione dà luogo al recupero dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini previsti per l’accertamento;
d) la mancata iscrizione nel citato Registro comporta da parte dell’Organizzazione l’immediato pagamento dell’imposta da cui era stata temporaneamente esentata la quale, diversamente, verrà riscossa nei termini dell’accertamento”
Per a) e d) – essendo banalità – nulla quaestio.
Per b) e c) – essendo obblighi che nessuna legge richiede – una grossa pernacchia avrebbe dovuto elevarsi dal mondo del volontariato in direzione dell’Agenzia del Terzo Settore.
Con la Circolare del primo di Agosto, l’Agenzia delle Entrate conferma le ovvietà – le precedenti a) e d) cioè il fatto che siano esenti le Odv dal pagamento delle imposte di registro e bollo e che se uno non consegue l’iscrizione, allora devono essergli fatte pagare – e en passant anche la b), cioè l’obbligo per le ODV di tornare dall’ufficio locale delle entrate per far vedere che si è stati iscritti al registro locale del volontariato.
Dato, però, che anche nelle panzanate bisogna avere una misura, l’Agenzia delle Entrate non fa l’errore di quella del Terzo settore; evita cioè di riprendere il punto c) quello che senza timore del ridicolo affermava che “il mancato invio dell’attestazione dà luogo al recupero dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini previsti per l’accertamento”.
2 PARTECIPAZIONE DI ENTI “ESCLUSI” NELLE ONLUS
La questione è vecchia ma subisce una significativa svolta nella Circolare 38.
Fino al 31 luglio, a parere dell’Agenzia, una Onlus non poteva essere partecipata da enti pubblici o da società commerciali se questi esercitavano un’influenza dominante sulla Onlus stessa.
Anche qui l’Agenzia del Terzo Settore era intervenuta (atto di indirizzo del 4.10.10), dando – almeno questa volta – solide e condivisibili basi alle proprie argomentazioni giuridiche per affermare che non vi era ragione per negare la qualifica di Onlus ad un ente partecipato anche in misura maggioritaria da enti pubblici o enti commerciali.
Le Entrate, per fare retromarcia rispetto alle proprie precedenti convinzioni senza perdere la faccia, ha tirato fuori che il mondo cambia, si ha sempre maggior bisogno del non profit, che anche l’UE con propria risoluzione lo ha detto (nel 2008!!!), che c’è la responsabilità sociale d’impresa; in poche parole, ha tirato fuori le supercazzole pur di … ma questo ve lo dico alla fine, al capitolo MORALE.
Dimenticavo; alla fine del paragrafo, per non smentirsi, l’Agenzia delle Entrate la fa fuori dal vaso. Afferma che dato che le ONG – che sono Onlus di diritto – non devono essere dipendenti da enti con finalità di lucro e non devono essere collegate agli interessi di enti con scopo di lucro, allora per le ONG deve intendersi confermata la prescrizione alla partecipazione di enti con scopo di lucro.
Due questioni. Primo: l’Agenzia non può dire che il Ministero degli Esteri non può dare la idoneità ad una ONG, anche fosse partecipata da Belzebù in persona. Sono “fatti” (cioè competenze) del Ministero degli Esteri.
Secondo. Nella mia ONG siede in rappresentanza di una SpA un imprenditore, il quale produce ed esporta phon. La mia ONG agisce in centrafrica, dove notoriamente il phon è utile come il portaghiaccio all’Artico. Secondo voi non devono dare l’idoneità alla mia ONG?
Contestualizzare, ragazzi, prima di cadere in facili generalizzazioni.
3 ISCRIVIBILITÀ DEL TRUST NELL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
Qui la voglio far breve. L’Agenzia delle Entrate fa realmente vedere che, quando vuole, sa andar dritto al bersaglio, senza sbavature, con solide basi giuridiche ed interpretative, facendo distinguo utili e pertinenti. Vi lascio alla lettura della parte del documento che comunque ad oggi interessa una minoranza veramente esigua del non profit. L’Agenzia del Terzo Settore si era recentemente e parimenti ben espressa con Atto di indirizzo del 25 maggio 2011.
4 PARTECIPAZIONE DI UNA ONLUS IN UN’IMPRESA SOCIALE
Premetto che non sono obiettivo.
L’impresa sociale mi è stata sui cabbasisi fin dal suo concepimento, nel senso che è stata promulgata una pessima legge per sostenere un’ottima idea. E da lì son derivate tutta una serie di spighe fin troppo evidenti. Nessuna agevolazione fiscale, maggiori adempimenti. Tanto per capirci; tra fare una srl che fa anche belle azioni sociali e un’impresa sociale, meglio – anche ad occhi chiusi – la prima. Andate a leggervi i decreti che obbligano la redazione di bilanci sociali speciali, o a seguire criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi, o la trasformazione ecc.
E poi, con tutti i costi in più di una srl, l’impresa sociale non può distribuire nemmeno una piccola parte degli utili.
L’impresa sociale in definitiva è attractive come il ministro Brunetta in un convegno sui precari.
Avete capito quindi la questione dei cabbasisi?
In tutto questo, l’Agenzia delle Entrate sposa la tesi dell’Agenzia del Terzo Settore (atto di indirizzo del marzo scorso) e in merito alla partecipazione di una Onlus in una impresa sociale dice … che male fa? In fondo, all’impresa sociale non è stato dato alcun beneficio fiscale; i settori di attività sono in parte coincidenti (in parte, appunto!), entrambi gli enti non possono dividere gli utili …
Non sono persuaso. Non solo perché l’impresa sociale è un ronzino per giunta zoppo, ma perché ad oggi nulla mi vieta – rabbrividisco – a me Onlus che seguo bambini diversamente abili di investire e partecipare in una impresa sociale che fa formazione universitaria …
Con quale faccia posso tornare dai miei donatori o dai genitori dei bambini che seguo con la Onlus e dire … “abbiamo perso soldi nell’impresa sociale che aveva per oggetto la formazione universitaria. Ma, tranquilli! Era un’operazione permessa dall’Agenzia delle Entrate e anche da quella del Terzo Settore! Non era per nulla un’operazione elusiva!”
Con quale faccia? Appunto.
MORALE
E qui arriviamo al secondo aspetto, quello politico.
Come avete visto, 2 buone notizie (volontariato e partecipazione di società ed eepp in onlus), 1 neutra (un chissenefrega sui trust potremmo anche gridarlo), ed 1 tu quoque sull’impresa sociale partecipata dalla Onlus.
Ma la vera morale è che l’Agenzia del Terzo Settore è considerata meno di niente dall’Agenzia delle Entrate. Direte: che novità!
Vi ho dimostrato che tra alti e bassi l’Agenzia del Terzo Settore si era già espressa sui 4 temi. Bene: citazioni della stessa Agenzia (e delle sue conclusioni) nella importante Circolare delle Entrate n. 38/11?
Zero virgola zero zero.
Detto diversamente: l’Agenzia del Terzo Settore ha collaborato con quella delle Entrate e questa seconda non accenna neppure minimamente che il frutto delle sue elucubrazioni sono merito (o anche colpa) dell’altra Agenzia?
Io capisco che abbiano dignità diversa (nelle gradazioni delle agenzia di Stato).
Ma parbleu, un poco di buona creanza, di rispetto per il lavoro degli altri.
L’Agenzia del Terzo Settore conferma invece – proprio in questo episodio di mancata citazione – la sua “leggerezza” politica, diafana, impalpabile.
Per fortuna non ha più il termine Onlus nel suo nome; la “U” stava infatti per “utilità” ma affiancare questa Agenzia all’utilità sarebbe proprio un vero ossimoro!
Carlo Mazzini