Le cessioni gratuite di beni ad una O.n.l.u.s. sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, n. 12, d.P.R. 633/72 e per metterle in pratica occorre rispettare le procedure del d.P.R. 441/97. Ma non solo: occorre anche procedere alla rettifica della detrazione dell’I.V.A..
Un’autentica iattura per i contabili: tocca riprendere le fatture di acquisto e “sterilizzare” l’I.V.A. pagata al momento degli acquisti.
Se si tratta di beni commercializzati… le cose sono abbastanza semplici. Ma se ci sono beni assemblati tutto si complica.
Sia chiaro: il sistema non fa una piega perché rimette a posto un’I.V.A. che altrimenti sarebbe stata indebitamente dedotta per beni che invece trovano una strada differente rispetto a quella della loro commercializzazione.
Ma tra questo e un sistema più lineare di strada ce n’è parecchia.
Per semplificare il tutto, non sarebbe male stabilire che le cessioni gratuite di beni alle O.n.l.u.s. sono equiparate agli omaggi e quindi il donatore può, a sua scelta, optare per operare o meno la rivalsa dell’imposta.
Questo rimetterebbe le cose a posto dal punto di vista I.V.A. perché non sarebbe più necessario effettuare la rettifica della detrazione dell’imposta.
Ovviamente il nuovo regime andrebbe coordinato con le norme che regolano la deducibilità delle erogazioni liberali affinché anche l’I.V.A., non oggetto di rivalsa, possa essere considerata deducibile come elemento aggiuntivo del valore dell’erogazione stessa.
Diversamente il mio suggerimento è questo: il donatore effettua l’erogazione in denaro e con questa l’organizzazione acquista dallo stesso donatore le merci (che sarebbero state oggetto di erogazione liberale). Il cedente emette regolare fattura senza alcuna sottofatturazione o altri escamotage.
State tranquilli: non si tratta di evasione o di elusione né di una truffa. Nel suggerimento nessuno perde e lo Stato ha la sua libbra di carne (l’I.V.A.). E’ semplice “difesa fiscale”.
Gianpaolo Concari