Nell’ultimo numero di Vita (49 del 16.12.11, pag 27) ho cercato di spiegare cosa è lo spesometro, che il correttore ortografico del Mac si ostina a contrabbandare per “spessimetro”!
In sostanza si tratta di una comunicazione alla quale è obbligato ogni anno quel contribuente che nell’ambito dell’attività commerciale riceve beni o servizi, e/o presta servizi o vende beni oltre una certa soglia.
Più precisamente, l’adempimento interessa quelle operazioni (acquisto o vendita di beni o servizi) che SINGOLARMENTE superano la soglia.
Per l’anno 2010, dopo alcune proroghe, il termine è fissato a fine anno (precisamente il 2 gennaio 2012) al 31 gennaio 2012 (termine prorogato con Provvedimento Ag Entrate 21 dic 2011) e la soglia è di 25.000 euro IVA esclusa. Per fare un esempio sulla questione di beni o servizi acquistati o venduti singolarmente: vendo un servizio annuale per 30.000 euro con tre fatture di 10.000 euro; c’è l’obbligo di comunicazione.
Anche gli enti non commerciali sono interessati all’adempimento del 2 gennaio, sempre che
a. abbiano partita IVA
b. nell’anno 2010 abbiano realizzato o subito (in ambito commerciale) singole operazioni di valore maggiore della soglia.
Per l’anno 2011, quello che con una certa mestizia volge alla conclusione, il termine è il 30 aprile 2012, la soglia è di 3.000 euro per le attività soggette a fatturazione e 3.600 euro per quelle che – pur essendo commerciali – non richiedono fatturazione (ma solo ricevuta ai sensi della legge IVA) e comunque per quest’ultime solo quelle successive al 1 luglio 2011.
La comunicazione avviene attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Qui trovate alcune pagine di spiegazione dell’Agenzia delle Entrate
Attenzione: l’ente non profit che realizza attività esente IVA. cioè ex art 10 DPR 633/72, è obbligato comunque ad adempiere, mentre non è obbligato chi realizza attività fuori campo IVA.
Carlo Mazzini
Aggiornamento: Il Sole 24 Ore ha pubblicato un mio articolo sul quotidiano del 14 dicembre 2011 e l’ha messo a disposizione sul sito qui
