Cariche onorifiche per gli enti non profit; precisazione sui revisori e sindaci

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Nulla di nuovo né di eclatante sotto il sole, giusto una conferma.

Parliamo di soldi e organi collegiali (Consigli direttivi, organi di controllo). Quando è lecito pagare / riconoscere soldi ai membri di questi organi?

L’art 35, c 2-bis del DL 5/12, va ad interpretare autenticamente l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che disponeva che dovesse essere resa “onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, nonché la titolarità degli organi medesimi, e, nel contempo, ha stabilito che tale partecipazione o titolarità possano dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute (ove previsto dalla normativa vigente) e che gli eventuali gettoni di presenza (anche essi solo se già previsti) non debbano superare l’importo di 30 euro per seduta giornaliera” (dal servizio studi della Camera).

L’interpretazione autentica esclude da questo limite (quindi possono essere pagati) gli organi costituiti dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, nonché dai revisori dei conti.

Rimangono esclusi da queste disposizioni – quindi potrebbero pagare i componenti dei CD – le Onlus e le associazioni di promozione sociale.

Quindi, fate attenzione Fondazioni, associazioni (soprattutto le riconosciute che hanno maggiori disponibilità); c’è un Direttore che finora ha fatto parte del CD e che pagate in quanto Direttore? Un consiglio: estromettetelo dal CD e invitatelo al CD stesso come esterno. Giusto per dormire sonni tranquilli.

Carlo Mazzini

PS: parlai dell’argomento almeno già in tre diverse occasioni

Qui, qui e qui

 

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4 commenti

  1. donatello ferrari on

    salve, non trovo la norma in questione (comma 2 bis); mi sfugge qualcosa più del solito?
    Grazie
    Donatello

  2. donatello ferrari on

    trovato ora il comma smarrito nel disegno di legge in discussione in senato.
    Donatello

  3. maria teresa giacomazzi on

    L’art 35, c 2-bis del DL 5/12, va ad interpretare autenticamente l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che disponeva che dovesse essere resa “onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, nonché la titolarità degli organi medesimi, e, nel contempo, ha stabilito che tale partecipazione o titolarità possano dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute (ove previsto dalla normativa vigente) e che gli eventuali gettoni di presenza (anche essi solo se già previsti) non debbano superare l’importo di 30 euro per seduta giornaliera” (dal servizio studi della Camera).
    A PROPOSITO DI QUANTO SCRIVI, ALLA FINE HO CAPITO GIUSTO CHE UNA ONLUS PUO’ RICONOSCERE UNA INDENNITA’ DI CARICA AL PROPRIO PRESIDENTE???
    O MI SFUGGE QUALCOSA?

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