Ci son volute due interrogazioni parlamentari e una risposta del sottosegretario Ceriani per scorgere dalla nebbia una lama di luce.
La novità – diversamente da quanto riportavo prima di Pasqua qui – risiede nel fatto che rimane per il 2011 il limite inferiore dei 3000 euro sotto i quali le fatture possono non essere comunicate nel cd Spesometro di prossima scadenza (30 aprile 2012).
Quindi, l’ente non commerciale con partita IVA che ha emesso o ricevuto fatture (nel 2011) per singoli importi maggiori a 3.000 euro (senza tener conto dell’IVA) deve adempiere alla comunicazione “Spesometro”.
Chi invece ha ricevuto o emesso fatture (sempre 2011) per singoli importi inferiori a 3.000 euro non deve adempiere alla comunicazione.
Chi – come è nella normalità dei casi – ha sia le une che le altre (sopra e sotto soglia) ha due possibilità: può far proprio il limite dei 3.000 euro e pertanto comunicare solo quelle sopra soglia, oppure, grazie ad uno sblocco del software già predisposto dall’Agenzia delle Entrate può infischiarsene della soglia e comunicare – per comodità – tutti gli importi sopra e sotto soglia.
Si è arrivati a questa conclusione solo dopo che sono stati chiesti chiarimenti da un senatore e da un deputato al Ministero dell’Economia; il sottosegretario Ceriani lo scorso 28 marzo ha detto – intervenendo alla VI commissione Finanze della Camera:
Con riguardo alla esatta decorrenza delle modifiche apportate all’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in corso di conversione, concernenti l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si osserva che la novella normativa – il cui intento è la semplificazione degli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA – produce effetti con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2012 da trasmettere entro il 30 aprile 2013.
Per quanto concerne le operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2011, l’obbligo della comunicazione, da effettuare entro il 30 aprile 2012, riguarda le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA.
A questo fine l’Agenzia delle entrate ha predisposto e sono già disponibili, sul proprio sito internet per la consultazione, due distinte sezioni riguardanti, l’una, le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 e l’altra le operazioni effettuate dal 1o gennaio 2012.
Pertanto, la comunicazione dei dati delle operazioni IVA effettuate nel 2012 sarà inviata nel 2013, secondo modalità e specifiche tecniche che saranno stabilite con apposito Provvedimento
Tutta la questione parte dal fatto che hanno scritto il comma 6 dell’art 2 del DL 16/12 con i piedi e pertanto a ben vedere poteva essere interpretato in due modi (ibis redibis …). Vi si legge
6. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «,di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo …
Messa così, tutti – io buon ultimo compreso – l’avevamo interpretata dicendo: qui stan parlando di un adempimento e pertanto il termine cui si fa riferimento è quello dell’adempimento (comunicazione, spesometro), NON il termine di emissione delle fatture! Tanto è vero che il servizio studi del Senato diceva
Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori devono comunicare telematicamente l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore, mentre per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
A decorrere dal 1.1.12 gli operatori … devono comunicare! Così invece non è: il riferimento sono le fatture e non l’adempimento conseguente di comunicazione delle stesse. Ne prendiamo atto.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate?
Il 5 aprile ha emesso un comunicato sibillino
Spesometro 2011: chiarimenti
Al fine di dissipare i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, si comunica che per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relative all’anno 2011, previste dall’art. 21 del decreto legge n. 78 del 2010, deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell’Agenzia.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2012 utilizzando il software di trasmissione reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia.
Al fine di rendere più agevole l’imminente invio, in previsione dell’entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012 (nuovo spesometro), il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.
E’ sibillino perché la parte da me evidenziata sembrerebbe far capire che il nuovo spesometro sia già attivo, vigente (il DL ha forza di legge e comunque verrà convertito in legge entro il 1 maggio). Se l’Agenzia delle Entrate non ritenesse in vigore la disposizione del DL 16/12 – perché il termine “dal 1.1.12” è riferito alle fatture e non all’adempimento di comunicazione – non la citerebbe! Cosa mi importa dire qualcosa e “di corsa” in relazione ad un adempimento che si riferisce al 30.4.2013 (termine del “nuovo spesometro”)!
Nell’Agenda del contribuente, invece, aggiornata al 28.3.12 riporta per il 30 aprile la seguente scadenza
SOGGETTI PASSIVI IVA (SPESOMETRO) Termine per inviare la comunicazione telemati- ca delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva (3.600 euro al lordo dell’imposta appli- cata, per le operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura)
Quindi darebbe ragione all’interpretazione Cerani.
Ma se andiamo a vedere lo scadenziario di aprile – sempre sul sito dell’Agenzia – leggiamo per il 30 aprile / Soggetti passivi IVA:
“Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 2011”
Nessun riferimento al limite dei 3.000 euro, facendo intendere che l’obbligo è per tutte le fatture, sopra e sotto soglia.
Prendiamo per buono quindi quello che dice il Sottosegretario, anche se rammentiamo come il 1 febbraio 2012 lo stesso sottosegretario avesse dato parere favorevole ad un provvedimento futuro che facesse rientrare le organizzazioni escluse negli anni precedenti dal 5 per mille per questioni formali. Come è andata a finire? Che nello stesso DL 16/2012 il reintegro per dimenticanze formali è consentito soltanto a partire dal 5 per mille 2012!
Vatti a fidà!
Carlo Mazzini
3 commenti
In concomitanza dell’invio dello spesometro ritorna questo dubbio: una onlus che assoggetta ad iva la propria
attività istituzionale è comunque obbligata a presentare lo spesometro per le attività istituzionali poste in essere? La normativa e le circolari che io conosco recitano che va indicata in spesometro la sola attività commerciale, citando generalmente solo i soggetti con opzione Legge n. 398/91.
Non trovo chiarimenti specifici su spesometro e attività istituzionali rese da Onlus.
La ringrazio,
Gentile dott. Mazzini,
Provo a reinoltrare la questione spesometro e attività istituzionali onlus soggette ad IVA.
Vedo diverse e contrastanti pareri, se possibile attendo il suo ( il più affidabile )
Grazie,
Scusi il ritardo
In merito al quesito, non trovo ragioni per le quali non debba essere fatto lo spesometro dalle Onlus per le attività (che siano istituzionali o connesse) commerciali ai sensi IVA.
Le attività istituzionali o sono commerciali (anche se esenti hanno l’IVA che è pari a zero, ma restano commerciali) o non sono commerciali (e quindi sono escluse e non ci sono obblighi di fatturazione, registrazione ecc).
Le agevolazioni sulla non commercialità delle attività istituzionali riguardano il lato IRES, non l’IVA.
La risposta su fiscoggi.it a mio avviso è sbagliata.
Cordiali saluti
cm