Mettiamoci l’anima in pace.
La Croce Rossa sta per diventare associazione di promozione sociale ex L 383/00. Avrà natura privata, potrà concorrere al 5 per mille e potranno esserle assegnati i fondi per il volontariato e per le APS.
Questo e molto altro è contenuto nel D Lgs 178/12 pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il 3 novembre pv. Tra il molto altro si dice come andrà in liquidazione il vecchio ente, che fine faranno i lavoratori ecc.
A noi interessano i primi profili.
Per legge si istituisce un ente che avrà natura privata. Non è la prima volta che succede, ma comunque suona un po’ strano che lo Stato istituisca un ente che sarà privato a tutti gli effetti. In realtà l’assemblea attuale della CRI dovrà costituire (proprio con atto costitutivo) e votare uno statuto di APS.
Altra stranezza è che “di diritto” debba essere iscritta al registro nazionale delle APS e in quelli locali. Io mi chiedo; e se perdono i requisiti, il povero funzionario deve farsi fare una legge per cancellare la CRI dai registri locali?
Il comma 2 afferma
Dal 1° gennaio 2014 l’Associazione e’ l’unica Societa’ nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonche’ alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell’ammissione alla Federazione Internazionale delle Societa’ di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi.
La Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale è soggetto ben distinto dallo Stato Italiano. Se la nuova APS CRI è il soggetto unico autorizzato dal movimento della CR & MR ad operare in Italia, chi lo deve dire? Lo Stato italiano o il Movimento “madre”?
3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l’osservanza da parte dell’Associazione dei principi di cui al comma 2.
Ma stiamo scherzando? Questo si chiama mettere un’ipoteca sul futuro. Se domani la CR internazionale impone alle organizzazioni locali di realizzare attività con discriminazioni razziali ecc (lo so che non lo fa e che è contro la sua natura ecc, ma poniamo che lo faccia), allo Stato italiano va bene? Li rispetta in ogni tempo? Dovevano scrivere che rispetta quei principi di azione ispirati alla solidarietà, all’uguaglianza ecc in linea con i principi costituzionale ecc. Ci facciamo dettare l’agenda dalla CR internazionale? Ma che, stiamo a scherzà?
L’art 1, c 6 afferma
L’Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all’erogazione di fondi per attivita’ di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonche’ per laprotezione civile territoriale. L’Associazione e’ inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale.L’utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale e’ condizionata all’emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e’ stabilita la misura massima della medesima utilizzazione
La prima parte è poco chiara. Dice “L’Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all’erogazione di fondi per attivita’ di volontariato”. Che al suo interno l’attività sia ispirata o mossa dal volontariato, non c’è dubbio. Ma non si pensino di equiparare una APS ad una ODV perché si è detto e ripetuto che i due profili sono inconciliabili. Va bene deroghe, ma non esageriamo; la CRI APS concorrerà come è giusto ai bandi dedicati alle APS ma non deve poter accedere a quelli del volontariato.
Poi, vabbè, il 5 per mille (del quale già parlai in un recente Vita). Questo era uno degli obiettivi principali della nuova struttura e finalmente ce l’hanno fatta. Da quale anno? Penso che saranno i scrivibili dal 5 per mille 2014 …
All’art 3, c 2 leggiamo
L’associazione e’ costituita una volta approvati l’atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalita’ giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2014, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Prima frase: “L’associazione e’ costituita una volta approvati l’atto costitutivo e lo statuto ” … e dove sta la stranezza? Succede sempre così; o io mi sono perso qualcosa?
“acquista la personalita’ giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2014, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche”
La deroga è la data! Non il fatto che la prefettura (di Roma, presumo) potrebbe (come può) eccepire qualcosa nel momento che presentano lo statuto. Se il Prefetto non iscrive nel registro delle persone giuridiche l’associazione, salta persino la data del 1 gennaio 2014. Paradossalmente, l’associazione non può acquisire personalità giuridica prima del 1° gennaio 2014. E’ questo il caso in cui una deroga ad una legge che poi contiene l’obbligo dell’ente di conformarsi alla legge (iscrizione registro delle persone giuridiche) fa più male che bene all’ente “agevolato”.
Allego il testo completo del D Lgs.
Carlo Mazzini
2 commenti
Gent.mo Sig. Carlo Mazzini,
comprendo il suo malumore su alcuni punti del Dlgs. 178/2012 ma credo vi siano alcune interpretazioni alquanto imprecise sul ruolo dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, sopratutto nei confronti della Federazione Internazionale della CR e MLR e ancor più con il CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa). L’Italia ha recepito le Convenzioni di Ginevra, le quali sono trattati internazionali, esse non entrano automaticamente nel diritto nazionale italiano ma devono essere recepite attraverso i due rami del parlamento e conseguentemente possono diventare legge solo in seguito alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Sia la Federazione che il CICR possono fornire linee d’indirizzo alle società nazionali e le stesse possono applicarele o meno in relazione ai propri statuti e ordinamenti. Pertanto l’unica eccezione che posso rilievare nel testo della norma è che pur essendo un Ente di diritto privato mantiene una condizione “speciale” all’interno dell’ordinamento italiano, mantenendo alcuni “privilegi” in funzione dell’ausiliarietà ai pubblici poteri della quale è unica detentrice.
Cordialmente
Dott. Maurizio Quartini
La ringrazio per il suo intervento, molto preciso e utile per comprendere almeno in parte la stranezza del dispositivo.
Due sono i sentimenti che pervadono i lettori della legge. Da un lato ci compiaciamo che la situazione ormai non più sostenibile dell’attuale CRI sia stata presa a cuore dal legislatore e il fatto di ricondurre il tutto in un’ottica privata è stato il modo migliore per permettere alla CRI di continuare ad operare – non più soffocata da debiti e burocrazie interne – come tutti ci auguriamo che faccia.
Dall’altro lato, mettendomi nei panni delle associazioni che sono “private” da sempre, ho qualche timore per l’arrivo di un ente che è mio “pari grado” (ente di natura privato) ma che continua ad avere privilegi che gli danno un vantaggio concorrenziale non da poco.
Comunque facciamo tutti il tifo per una rinnovata CRI e per i suoi valorosi volontari.
cm