Taglio alle donazioni: poca cosa gli emendamenti ammessi

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In tema di disegno di legge di Stabilità, la V Commissione della Camera (Bilancio e Tesoro) ha iniziato ad esaminare gli emendamenti (oltre 1.500) presentati dai suoi componenti, distinguendoli tra ammissibili ed inammissibili.

In tema di donazioni – vi rammento il taglio (attraverso apposizione di franchigia e tetto) delle detrazioni / deduzioni anche alla “+ dai, – versi” – sono risultate ammissibili due proposte di Toccafondi, Lupi e Carfagna volte ad escludere dal taglio (dalla franchigia) le detrazioni effettuate a favore delle Onlus e degli istituti scolastici.
Bravi. Avrebbero però potuto includere le APS, e il riferimento del ddl alle norme “riconducibili” agli artt 10 e 15 del TUIR che di fatto vanno a tagliare la “+ dai, – versi”.
Della serie: uno sforzo in più?
E’ risultato ammissibile anche l’emendamento  Borghesi, Barbato, Mura, Messina che invece si ricorda di togliere il tetto alle detrazioni riconducibili all’art 15. Purtroppo si sono dimenticati di togliere anche il riferimento alla riconducibilità degli artt 10 e 15 del TUIR in merito alla franchigia.
Della serie: smemorati

Per ciò che ci interessa non è risultata ammissibile la proposta di Realacci (vi ricordate Ecodem???) che continua a voler introdurre il 5 per mille nel 2013 quando c’è già. Devo ammettere che ne aveva detto una giusta – succede – e giustamente aveva alzato il famoso tetto ad 800 milioni, esagerando giusto un poco, dato che ne basterebbero 500. Inoltre aveva scritto “a partire dal 2013”, rendendo quindi perpetuo il 5 per mille, cosa buona e giusta, se non che

– nella legge delega all’esame del Senato è prevista la delega al Governo di emanare D Lgs ad hoc

– nella proposta di Realacci si ripete l’errore di questi anni di dare il potere ai burocrati di definire le modalità di (mal)funzionamento del 5 per mille.

Della serie: ma papà ti manda solo?

 

E’ risultato inammissibile anche l’emendamento dell on Bernardo che voleva destinare sia l’8 per mille sia il 5 per mille alla riduzione del debito pubblico (proponeva un’opzione aggiuntiva, non sostitutiva delle scelte attuali).

Della serie: chissà che successone!

 

E quindi?

Parlando solo degli emendamenti ammessi rilevo che

1. troppo poca attenzione da parte dei nostri deputati rispetto al problema che – non solo su questo sito – il non profit ha palesato. Evidentemente – e scopro l’acqua calda – il Forum del Terzo settore e il non profit in generale non sono ancora riusciti a far valere le loro ragioni.

2. gli emendamenti sono stati ammessi ma ciò non vuol dire che siano stati approvati; verranno messi al voto nelle prossime sedute.

3. Credo ci sia ancora tempo per farne presentare altri. Chi ha referenti nella Commissione, SI MUOVA.

4. Altri emendamenti verranno sottoposti in Assemblea (detto poi che il testo dovrà passare in Senato)

5. E’ probabile che il Governo proponga un emendamento unico – in Commissione e poi in Assemblea – e forse ponga la fiducia su di esso.

E QUINDI?

Mi ripeto: MUOVETEVI!

Carlo Mazzini

Di seguito gli emendamenti

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF calcolata al netto del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, per l’intero ammontare, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
          a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
          b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
          c) finanziamento della ricerca sanitaria.
      2-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 2-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 2-bis, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
      2-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 2-bis.
      2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 800 milioni di euro a partire dal 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 2-sexies a 2-octies.
      2-sexies. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
          b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
          c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
          d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
          e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».
      2-septies. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro.
      2-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
          a) il comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
          b) il comma 3 dell’articolo 32 e il comma 3 dell’articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
          c) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12. 143.    Realacci. NON AMMISSIBILE
      Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
      36-bis. All’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole «conservazione di beni culturali» sono aggiunte le seguenti «, riduzione del debito pubblico».
      36-ter. A decorrere dall’anno finanziario 2013, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserita, altresì, la riduzione del debito pubblico.
12.  102.    Bernardo. NON AMMISSIBILE
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla al medesimo articolo 15, comma 1.1.

      Conseguentemente, all’articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare ad eccezione della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per un importo pari a 36 milioni di euro l’anno 2013, e 22 milioni per il 2014 e 2015.
12. 212.    Toccafondi, Lupi, Carfagna. AMMISSIBILE
      Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di cui alla al medesimo articolo 15, comma 1, lettera i-octies).
      Conseguentemente, all’articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare ad eccezione della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per un importo pari a 2,5 milioni di euro l’anno 2013, e 1,5 milioni per il 2014 e 2015.
12. 213.    Toccafondi, Lupi, Carfagna. AMMISSIBILE
      Sopprimere il comma 6.
      Conseguentemente:
          a) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all’articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e;
          b) all’articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
12. 382.    Borghesi, Barbato, Mura, Messina. AMMISSIBILE
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