Non sarà facile ma – come al solito – ce la metterò tutta.
L’articolo 30 del DL 185/08 varato venerdì scorso dal Governo, riporta alcuni commi che obbligheranno alcune decine di migliaia di enti ad adempiere ad un nuovo obbligo.
L’articolo 30 reca una rubrica che svela i veri destinatari del Governo, dato che si parla di “Controlli sui circoli privati”.
Per una volta vi faccio leggere tutto di un fiato il testo, e poi lo commentiamo.
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell’agenzia delle Entrate dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
3. L’onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. L’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.
5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.
Tradotto significa che abbiamo tre tipologie di organizzazioni.
– Le associazioni che vendono ai propri associati beni e servizi in cambio di un corrispettivo.
– Le organizzazioni di volontariato
– Le associazioni sportive dilettantistiche
L’associazione che vende ai propri associati beni e servizi in cambio di un corrispettivo.
Corsi di formazione, di ballo, di pratica sportiva, ecc offerti ai soci sono di norma defiscalizzati (IRES e IVA) se l’associazione si conforma alle norme dell’art 5 del D Lgs 460/97 che andava a modificare l’odierno 148 del DPR 917/86 (Testo unico imposte sui redditi).
Queste norme devono essere riportate sugli statuti e devono essere concretamente messe in pratica; si parla di democraticità dell’associazione, di obbligo di formazione del bilancio, di effettività dell’esercizio associativo (escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e il voto differito), e di altre prescrizioni che in un paese civile comparirebbero in un codice (appunto) civile, mentre da noi sono materia con effetti diretti fiscali.
Ripeto: una legge di 11 anni fa obbligava le associazioni a concedere libero accesso ad elettorato attivo / passivo, e a darsi più di una parvenza di democraticità interna effettiva, al fine di smascherare e debellare le organizzazioni che falsamente si dicevano “senza scopo di lucro”. A quelle vere, il fisco dava e offre la cd decommercializzazione, ovvero l’uscita dall’ambito della commercialità di queste entrate, alla pari delle normali quote sociali, delle donazioni ecc.
Il caso tipico era (ed è ancora) quello delle palestre. Ti iscrivi ad una palestra e ti sottopongono l’iscrizione ad una associazione (sportiva dilettantistica); solo che lo fanno ogni mese. Ti iscrivi ogni mese a quella associazione! In un ente normale ti iscrivi una sola volta all’ente, e nel corso dell’anno puoi sottoscrivere la partecipazione ad uno o più corsi, che pagherai se vuoi anche periodicamente. E’ chiaro che il caso delle palestre – ancora molto diffuso – è il tipico esempio di utilizzo di norme agevolative per evadere il fisco. E’ odioso in generale, figuriamoci se lo fai con gli strumenti che il legislatore ha pensato apposta per il non profit!
Hai tutto il mio disprezzo, la mia (pessima) considerazione.
Stracciatomi le vesti, e prontamente ricompostomi, vado avanti.
La norma appena scritta dal Governo afferma che per fruire della decommercializzazione sia per le associazioni che si costituiranno in futuro sia per quelle già costituite, non basterà l’obbligo di conformarsi a quelle regole di democraticità ecc, ma si dovranno anche comunicare (per via telematica) “i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate”.
E’ chiaro che questa norma nasce dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha il polso della situazione e ritiene che più adempimenti vengono richiesti ai contribuenti, maggiori saranno le possibilità che i malfattori non si adeguino alle nuove norme, per timore che sia messo in risalto la discrasia tra l’effettività dell’attività e ciò che si dichiara.
E’ anche vero, però, che nella rete della “moltiplicazione degli adempimenti” cascano più facilmente i piccoli mariuoli (e vabbè) e le piccole associazioni che realmente fanno attività meritorie senza scopo di lucro e che mai e poi mai hanno intenzione di nascondere un’attività “for profit” (inesistente) con un ente “non profit”.
La palestra “for profit”, l’ente di formazione “farlocco” ecc, hanno i mezzi per adeguarsi agli adempimenti, ed il rischio vale la candela, dato che gli accertamenti sono – per mancanze di risorse dell’amministrazione finanziaria e della polizia tributaria – ridotti contro un risparmio fiscale (leggasi “ruberia”) davvero notevole. Come dire che vi è un’alta possibilità di farla franca; e, aggiungo, purtroppo.
Passiamo quindi al volontariato.
Le organizzazioni di volontariato sono richiamate al comma 5 del decreto legge in oggetto.
Qui si afferma un po’ tautologicamente che sono onlus di diritto le organizzazioni di volontariato che “non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995“; e fin qui siamo d’accordo, dato che la L 266/91 afferma che le sole attività commerciali e produttive marginali che possono essere svolte dal volontariato iscritto ai registri omonimi (regionali o provinciali) sono quelli (successivamente) individuati da una norma specifica, il richiamato Decreto Interministeriale 25.05.95.
Pertanto, è onlus di diritto chi segue – nell’effettività della sua vita associativa – il dettato della L 266/91. Qui finisce la tautologia e inizia la complicazione.
Si afferma nel decreto legge che oltre a questo obbligo (sacrosanto) deve essere assolta anche la comunicazione (per via telematica) dei dati e delle “notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate” (comma 1).
Qui l’Agenzia delle Entrate ci dice due cose.
1. non è vero che tutte le associazioni di volontariato fanno solo – tra le attività simil commerciali – quelle prescritte dal DI 25.05.95; ma soprattutto,
2. Regioni o Province non controllano sufficientemente l’applicazione della normativa sul volontariato, con la conseguenza naturale di far entrare nell’alveo delle Onlus anche chi non dovrebbe entrarci.
Una bella dimostrazione di fiducia, non c’è che dire!
Così come per le associazioni sportive dilettantistiche.
Viene abrogata una norma – l’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 – dove si afferma che la sola iscrizione ai registri del CONI fa applicare in automatico le disposizioni fiscali (molto) agevolative dedicate alle associazioni (e società) sportive dilettantistiche.
Altra bella dimostrazione di fiducia tra amministrazioni pubbliche!
Questa norma, in sostanza, ribadisce in legge ciò che uno dei massimi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate aveva pubblicamente esplicitato in un incontro pubblico, quando disse (parlando del volontariato) che l’Agenzia poteva “garantire” il pieno rispetto delle norme prescrittive sulle Onlus da parte di quelle Onlus (cd di opzione) i cui statuti passavano al vaglio delle Direzioni regionali delle Entrate.
Dal dire al fare, in mezzo, non c’è stato il mare. Solo un breve articolo.
Carlo Mazzini
Qui il testo completo del decreto legge 185/08, pubblicato sulla GU n 280 di sabato 29.11.08
TestoTesto
2 commenti
Mi chiedo ancora una volta se, vivendo in un paese pieno di furbi, dove la furbizia nel fare i propri affari é ormai un valore che ha permeato il mondo dell’impresa (anche grazie agli esempi illustri), un cittadino onesto possa ancora sperare o debba definitivamente gettare la spugna.
La piccola associazione, ma anche quella più grande, perde i benefici del 5 per mille se dimentica di allegare la carta di identità, quando sappiamo che nel mondo delle dichiarazioni fiscali tutto è ravvedibile, sanabile, correggibile nei termini; veniamo sommersi da avvisi bonari, inviti al contradditorio, comportamenti concludenti.
Il non profit no. Ora si aggiunge un’altra comunicazione telematica per la quale serve ricordare, fare, pagare chi fa, ecc.
Tutto assolutamente inutile, come ben dici!
Forse potremmo fare un pò di informazione e spiegare al cittadino (onesto) di evitare di frequentare le palestre/associazioni (ammesso di trovarne qualcuna organizzata diversamente) e dire chiaramente che sono soldi e agevolazioni sottratte al non profit vero, che poi ne fa le spese.
Oppure invitarli a fare dei blitz nelle assemblee di nomina dei consigli direttivi di queste pseudo associazioni e far prendere un pò di strizza ai furbetti.
Forse negli anni 70…
Oggi si vuole che la palestra, tanto importante per essere sempre più belli, costi il meno possibile… così magari ci sta anche un massaggio!
Cara Gabriella, non riesco mai a darti torto; figurati questa volta!
Segnalo a tutti la lodevole e spero utile iniziativa del CSVnet
Leggete qui