Secondo le regole europee relative agli aiuti di Stato, l’esenzione ICI agli enti non commerciali era illegittima; è legittima invece l’esenzione IMU agli enti non commerciali.
Era già uscita a metà dicembre la comunicazione sulla decisione della Commissione Europea in merito alla compatibilità – o meno – dell’esenzione ICI agli enti non commerciali. Qualche giorno fa ne è stata pubblicata la versione completa, di oltre 40 pagine, ma, diversamente dalle sentenze scritte dalle nostre corti più alte (si pensi alla Cassazione, al Consiglio di Stato ecc) questo documento è comprensibile.
Certo, il tema è complesso, peraltro politicamente controverso, e verte per la sua quasi totalità sul fatto se l’esenzione sull’ICI, prima, e quella sull’IMU, ora, siano compatibili con il trattato europeo che regola e – il più delle volte – vieta i cd “aiuti di Stato”.
Vi lascio alla lettura del documento, e vi segnalo la sintesi giornalistica del dicembre stesso a cura della Commissione Europea.
Due o tre cose sul tema e sulla decisione vorrei comunque raccontarvele.
Primo.
Dato che aspettavo da tempo la pubblicazione sul sito della Commissione, una mattina della settimana scorsa mando una email agli indirizzi riportati in fondo alla pagina della press release.
Due ore dopo (dico DUE ORE DOPO!) mi rispondono che sono proprio in procinto – non riescono a dirmi quando – di pubblicare la sentenza completa. Vogliamo fare confronti con i nostri uffici pubblici? Meglio di no.
Secondo.
La decisione della Commissione fa un bel ritratto dello Stato italiano (gli ultimi 20 anni di governo), in quanto ne evidenzia l’inaffidabilità e l’allergia alle regole europee.
Infatti, lo Stato italiano avrebbe dovuto segnalare fin dal ’92 all’UE che la legge ICI prevedeva un’esenzione selettiva sugli enti non commerciali. E’ un obbligo degli stati segnalare la possibilità (quindi farsi mettere sotto esame) che una qualche esenzione sia interpretabile come aiuto di stato. Ovviamente nessuno l’ha mai fatto.
Lo Stato italiano si conferma inaffidabile ed autolesionista in quanto non riesce a recuperare i soldi da chi eventualmente ha evaso o eluso l’ICI indebitamente (realizzando attività commerciali anche parziali) perché i dati catastali sono vecchi e la natura degli stessi non serve ad individuare le tipologie e la natura delle attività realizzate negli immobili. Qui la Commissione alza bandiera bianca, allarga le braccia e esenta lo Stato italiano dall’obbligo di recuperare i soldi che non riuscirà mai a recuperare.
A parte la figura degli incapaci, vogliamo parlare di giustizia?
Terzo.
La Commissione Europea dà il via libero all’esenzione agli enti non commerciali dall’IMU in quanto lo Stato italiano promette e giura che le regole del DM 200/12 (quelle che abbiamo criticato perché ingiuste e inapplicabili) saranno applicate, e che metterà in ordine la banca dati catastale.
Come sappiamo, giusto per dire quanto siamo affidabili, manca ad oggi il modello di dichiarazione IMU per gli ENC. Per una cosa che doveva essere tanto semplice – e che peraltro è tanto importante per le organizzazioni al fine di poter valutare quanto devono nei casi di uso misto dell’immobile – il Ministero continua la sua latitanza. Poi sul mettere ordine nella banca dati catastale mi vien proprio da ridere. E’ chiaro che sia quella la chiave di volta, anche per evitare le sperequazioni e le ingiustizie; ma tutti i governi l’hanno promessa e nessuno ha mai centrato l’obiettivo.
In definitiva, la CE dà l’ok all’Italia, mostrandosi fiduciosa nelle promesse della stessa. E’ un’illusa o deve farlo per obbligo diplomatico?
Quarto.
Nella decisione si parla anche dell’ultimo comma dell’articolo 149 TUIR definendolo compatibile con la norma sugli aiuti di Stato. Per i meno addentro alla materia tributaria, l’art 149 detta le condizioni (indicative) per le quali un ente non commerciale può perdere lo status di ente non commerciale.
L’ultimo comma dice
“4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (cioé il mutamento di qualifica a seguito del mancato rispetto delle regole di prevalenza di non commercialità delle attività, ndr) non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.”
Tra chi conosce questa norma, essa è sempre apparsa a dir poco vergognosa. Invece lo Stato italiano l’ha spiegata alla Commissione europea – e questi hanno abboccato – dicendo che la non applicabilità non è assoluta (sic!).
Infatti nel primo caso (enti ecclesiastici) è il Ministero degli interni che vigila e può far perdere il profilo di ente non commerciale all’ente, nel secondo caso è il Coni che può segnalare all’Agenzia delle Entrate la situazione di prevalenza commerciale delle sportive dilettantistiche.
A me viene sommessamente da ridere. La Commissione sancisce la compatibilità del 149 con il trattato europeo in quanto crede veramente alle promesse dello Stato italiano e alla sua capacità di controllare. Io no.
Finale di partita rinviato?
A mio avviso, la Commissione europea tornerà – presto o tardi – sul tema dell’imposizione sugli immobili degli enti non commerciali. Si accorgerà che anche alcuni principi dettati dalla Commissione stessa sono inapplicabili, e che lo Stato italiano aveva promesso senza mantenere.
Cara Commissione europea, non ti preoccupare. Ci caschiamo anche noi. Ogni volta. Ogni giorno.
Di notte sogniamo di far parte di un paese civile.
La mattina ci svegliamo e iniziamo la nostra battaglia – persa fin dall’inizio – contro una burocrazia autoriferita ed incapace e una politica inconcludente.
Carlo Mazzini
3 commenti
Buona sera.
Forse la mia domanda per Lei è scontata, ma io non riesco a capire se l’esenzione IMU per gli enti non commerciali riguarda gli immobili di proprietà dell’associazione o gli immobili di proprietà di un altro soggetto all’interno dei quali un’associazione svolge solo attività non commerciale.
Grazie come sempre. Paolo
Non diamo mai nulla per scontato né ovvio!
L’esenzione IMU opera sui soli immobili di proprietà E utilizzati dagli ENC.
cm
Buongiorno Carlo e grazie come sempre. Paolo