Il 24 gennaio scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un ddl (disegno di legge) di riforma della cooperazione internazionale che tocca un tema caro alle non profit, che più di altri soggetti si impegnano (uso un eufemismo) nel rendere più sostenibili le condizioni di vita delle popolazioni dei paesi non OCSE.
Vita ha postato alcuni commenti e il testo (con relazione illustrativa e tecnica: trovate i doc nel colonnino di destra dell’articolo di Vita).
Le novità sono molte, ma per le tematiche che tratto in questo sito mi concentro solo in quelle di carattere fiscale.
Nel nuovo testo di ddl – che abroga tra gli altri la L 49/87 che disciplina ancora oggi la cooperazione internazionale – non si fa cenno alla questione fiscale, cioè non c’è traccia di vantaggi assegnati alle organizzazioni della società civile che realizzano attività di cooperazione internazionale.
A mio avviso hanno fatto un piccolo pasticcio normativo – sai che novità! – cui potrà porsi rimedio nel corso dell’iter parlamentare.
Il pasticcio è: sono soggetti (andate all’art 24) della cooperazione allo sviluppo … e qui inizia una spataffiata di enti senza scopo di lucro che comprendono le onlus, le organizzazioni del commercio equo e solidale, le organizzazioni di cittadini immigrati, le cooperative e le imprese sociali, e ovviamente (anzi per prime) le ONG. Più avanti si abroga la L 49/87 che istituisce tra l’altro le ONG (dettandone i requisiti ad oggi richiesti).
C’è qualcosa che vi suona male? Avete ragione. Come si fa a elevare (rectius: mantenere) a soggetto della cooperazione internazionale un soggetto al quale fai mancare la terra sotto i piedi, la legge istitutiva, la legittimizzazione istituzionale e normativa?
Nei nuovi elenchi dei soggetti della cooperazione internazionale dovrebbero trovare posto quindi le ONG non più perché ONG ma perché Onlus. Ma sono Onlus in quanto ONG riconosciute idonee dal Ministero sulla base della L 49/87 che però sarà abrogata. Quindi non saranno più Onlus! Quindi saranno iscrivibili non perché ONG (non esisterà più la norma che le eleva a ONG), non perché ONLUS (non ci sarà più collegamento tra la 460 e la 49), ma perché alla pari di altre organizzazioni – che magari già ora operano per la cooperazione internazionale senza essere riconosciute idonee dal MAE – hanno tra i fini quello di fare attività di cooperazione internazionale. Un bel arretramento, direi.
Inoltre, le Onlus mantengono le loro belle agevolazioni: e le ONG?
Non potranno più avere quelle delle Onlus, né potranno godere – almeno a prima vista – di quelle assegnate da una legge abrogata, o di quelle che si riferiscono alla norma abrogata.
C’è qualcuno che ha pensato a questo pasticcio tutto italiano? A me sembra la riproposizione del famoso paradosso del comma 22.
Per fortuna che c’è tempo per riflettere su questo e su altri argomenti, ed in fondo, cosa temiamo? Non è questa la legislatura nella quale abbiamo tanti – e tanto qualificati! – rappresentanti del non profit in parlamento?
Vi ho visti!!!
Basta gesti apotropaici!
Carlo Mazzini
5 commenti
….Sul pasticcio ONG….ma non esiste(va) un organismo di vigilanza e controllo sul non profit…che si occupa(va) anche di dare un’occhiatina ai provvedimenti in uscita? e magari di fare una relazioncina? una postillina? un’ideuzza? che possa aiutare il sommo legislatore del non profit a prendere la retta via….
Non è bello sparare sulla croce rossa, caro Paolo. L’Agenzia Zamagnana (quella che rimandava le pressioni politiche alla mañana, appunto) era competente dal punto di vista tecnico ma non voleva svegliare il potente di turno, non sia mai, signora mia! Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è dato per disperso, tra un cinque per mille male amministrato e una globale difficoltà a proporsi come l’interlocutore tecnico del non profit. Un altro gran successo del quale dobbiamo ringraziare l’inconsapevole (quindi colpevole perché premier) Monti, le maggioranze che l’hanno sostenuto anche su questo provvedimento, e la mitica, insuperabile Professoressa Fornero, quella che ha detto che se non si chiudeva l’Agenzia delle Onlus si sarebbe dimostrato che in Italia non si era capaci di chiudere nulla.
Alto sillogismo professorale.
Per fortuna che Easy Tears se ne è tornata a casa ad insegnare all’Università, a preparare la classe dirigente del domani.
Andiamo bene!!!
Gentilissimo Dott. Mazzini, se una Onlus rilascia ai propri sostenitori (che fanno donazioni liberali) una fidelity card che dà accesso ad agevolazioni presso esercizi convenzionati ricade nel caso di distribuzione indiretta di utili (per il divieto di dare prestazioni e servizi a chi esegue donazioni liberali a favore dell’ente)?
Grazie mille
A mio avviso, no. Non è quello il caso.
E’ verosimile, però, che sia un caso di sponsorizzazione, vietato alle Onlus, a detta dell’Agenzia delle Entrate. E quindi a mio avviso una Onlus non dovrebbe farlo. In più, se la Onlus fosse un ente di volontariato, detta pratica andrebbe a cozzare – almeno per gli aderenti – con il principio di assenza totale di ritorno economico della partecipazione nella organizzazione.
cm
Gentilissimo, come suo uso!
Grazie
ab