di Gianpaolo Concari (commercialista e revisore contabile)
e Carlo Mazzini
Le erogazioni liberali alle popolazioni colpite dagli eventi sismici aiutano anche chi le fa, perché portano benefici fiscali.
Le norme di riferimento sono però diverse a seconda del soggetto che provvede all’erogazione.
Le persone fisiche devono effettuare le erogazioni liberali in denaro attraverso operazioni tracciabili e quindi: assegni circolari non trasferibili, bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, carte di credito ecc.
Le erogazioni liberali se effettuate a favore di O.n.l.u.s. e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, legge 383/2000 e loro affiliate locali sono deducibili sino al 10% del reddito imponibile, con un massimo di 70.000 euro. La misura è contenuta nell’art. 14, d.l. 14/03/2005 n. 35 (+ dai – versi)
Può essere utilizzata, in alternativa, la disposizione prevista dal T.u.i.r. all’art. 15, lettera i-bis per le Onlus e i-quater per le Associazioni di promozione sociale (anche non afffiliate a enti nazionali), nella quale si prevede la detrazione di imposta del 19% per le erogazioni liberali sino a 2.065,83 euro.
E’ evidente che è più conveniente la deduzione dell’onere piuttosto che la detrazione d’imposta. Si badi comunque che la scelta per la deduzione o per la detrazione è di tipo “globale”, vale a dire che nella propria dichiarazione dei redditi non si possono utilizzare entrambi i regimi per ottenere il massimo dei benefici fiscali.
Le imprese possono utilizzare le disposizioni previste dall’art. 27, legge 133/1999 per effetto delle quali sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in natura o in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi ed effettuate attraverso fondazioni, associazioni, comitati ed enti.
Non rileva perciò che il “tramite” sia per forza una O.n.l.u.s., deve invece trattarsi di un ente che sia stato individuato e riconosciuto attraverso un apposito decreto prefettizio della provincia in cui si è verificato l’evento calamitoso.
Non vi sono precisazioni circa il mezzo di pagamento da utilizzare, ma, anche sulla scorta di recenti interpretazioni della Agenzia delle Entrate (Ris 96/08) sarebbe opportuno utilizzare sempre mezzi tracciabili.
Una particolare attenzione deve essere posta alle donazioni in natura, cioè donazioni di beni o di servizi.
Da una parte è prevista la deducibilità piena, ai fini delle norme del T.u.i.r., in quanto i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee a quelle dell’impresa.
Dall’altra però la norma non prevede un meccanismo che annulli gli effetti della “destinazione a finalità estranee a quelle dell’impresa” ai fini I.V.A. con la conseguenza che le operazioni di questo tipo comportano la rettifica della detrazione di imposta effettuata al momento dell’acquisto.
Questo può perciò comportare qualche problema amministrativo e contabile che potrebbe frenare le donazioni in natura.
Chi scrive è però del parere che la donazione in denaro sia assai più efficace e utile ad entrambi i soggetti, perché con il denaro si può sempre acquistare ciò che di cui si ha più bisogno al momento, magari anche gli stessi beni che si volevano donare, ovviamente prezzo di mercato e quindi senza sottofatturazione ecc., rendendo assai efficace ed efficiente l’operazione.
Articolo pubblicato in contemporanea anche sul sito di aggiornamento e informazione sul non profit tenuto da G. Concari. Articolo
Inoltre, ieri è stato pubblicato sul sito di informazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate questo articolo sullo stesso tema.
