Riforma del non profit: cambiare il codice civile?

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Parte oggi una mia personalissima disamina – leggera, non vi preoccupate – su alcuni dei 29 punti della riforma del non profit targata Renzi.

Primo punto. Lo riporto

Riformare il Libro I Titolo II del Codice Civile, anche alla luce dell’articolo 118 della Costituzione, introducendo o rivisitando le norme in materia di:

costituzione degli enti e valorizzazione della loro autonomia statutaria con specifico riguardo a quelli privi di personalità giuridica;

requisiti sostanziali degli enti non profit ed eventuali limitazioni di attività;

struttura di governance, affermando pienamente il principio democratico e partecipativo negli organi sociali;

responsabilità degli organi di governo e obblighi di trasparenza e di comunicazione economica e sociale rivolti all’esterno;

semplificazione e snellimento delle procedure per il riconoscimento della personalità giuridica, anche attraverso la digitalizzazione telematica delle pratiche;

diversificazione dei modelli organizzativi in ragione della dimensione economica dell’attività svolta, dell’utilizzazione prevalente o comunque rilevante di risorse pubbliche e del coinvolgimento della fede pubblica;

criteri per la gestione economica degli enti non profit;

forme di controllo e accertamento dell’autenticità sostanziale dell’attività realizzata;

regime di contabilità separata tra attività istituzionale e imprenditoriale;

codificazione dell’impresa sociale.

 

Tempo fa la riforma Vietti – gruppo di lavoro per la riforma del Libro primo, titolo II del CC – fallì per assenza di interesse di chi l’aveva proposta. Dico anche “per fortuna”, in quanto a fianco di alcune buone intuizioni ed intenzioni, a me parve una complicazione degli affari semplici. Una persona che partecipò alle riunioni (c’erano tutti i mammasantissima delle università ecc) mi disse che si faceva un giro di tavolo sulle singole questioni e che nessuno apertamente controbatteva alle opinioni dell’altro perché erano tutti “pari grado” e non si poteva dire ad un collega “contrariamente a quanto sostenuto da …”.

Potete capire a cosa avrebbe portato un consesso del genere.

Ma oltrepassiamo la Vietti e arriviamo ai giorni nostri.

Il CC ci serve – per la parte che ci interessa – per capire alcune cose degli enti che non sono società (Libro V).

Il testo del CC è del ’42 e c’è chi vede in questo un aspetto scandaloso. Andate a leggere il Codice e mettetelo a confronto con qualsiasi legge promulgata di recente e direte “noto una differenza” e non necessariamente a favore dei nostri tempi. Nel ’42 sapevano scrivere le leggi molto meglio di oggi. Questo non è un aspetto secondario, in quanto vi è necessità che il Codice sia chiaro, dato che se devo costituire un ente e non so la differenza tra riconosciuto e non riconosciuto devo trovare lì la risposta.

Se bisogna proprio riformare il CC, chiediamoci cosa vorrebbe trovarci un cittadino qualunque, perché un articolo della Costituzione sancisce una libertà dei cittadini che ci interessa: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.”

Partiamo da qui. Devo essere messo nelle condizioni di poter esercitare liberamente questo diritto. Quando mi dicono “ci sono troppe associazioni …”, io ricordo l’articolo 18 (ma questo discorso ci porta fuori contesto).

La riforma non deve avere il fine di limitare il numero di associazione ma di rendere più consapevoli i cittadini cosa stanno facendo quando costituiscono un’associazione.

Dei punti richiamati sopra, mi sembra fondamentale la parte relativa al riconoscimento e alle procedure innovate con il DPR 361/00.

Tra i tanti temi, è fondamentale che si uniformino le modalità di iscrizione ai registri delle persone giuridiche. Oggi – molti lettori lo sanno – ogni funzionario di prefettura e di regione la pensa in modo differente in tema di:

– fondo di dotazione (quanto devo mettere da parte per essere ente riconosciuto, si va da 10.000 euro a 150.000 !!!)

– liquidibilità del fondo (alcuni non accettano immobili, altri sì)

– partecipazione dei familiari del fondatore nel CDA

– inserimento di norme stringenti delle Onlus in ente non Onlus (una volta mi è successo che per rendere sicuramente non profit un ente NON onlus, abbia inserito alcuni riferimenti di non lucratività dell’art 10 della 460 nello statuto! Tuoni e fulmini!!!)

– accesso al registro con evidenza di chi ricopre cariche sociali (su questo punto approfondirò!)

Questi temi – ed altri – devono a mio avviso essere contenuti nel CC, in modo chiaro.

Così come dovrebbe essere chiarito una volta per tutte la questione della competenza. La 361/00 afferma – art 7 c 1:

Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano
nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e le cui finalita’ statutarie si esauriscono nell’ambito di una
sola regione

Quindi: materie attribuite alle Regioni E finalità statutarie che si esauriscono nei confini regionali, then competenza regionale. Cosa vuol dire? Basta uno solo dei due elementi o devono esserci entrambi? Se la competenza è regionale ma l’ambito è nazionale, a chi va la competenza, alla Regione o alla Provincia? Ad oggi abbiamo ovviamente circa 120 posizioni diverse (un centinaio di prefetture e 20 regioni). Sarebbe opportuno essere chiari su questo punto.

Torno sui soldi. All’art 1, c 3 del DPR 361/00 si legge

3. Ai fini del riconoscimento e’ necessario che siano state
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento
per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

Chiariamoci su questo punto, perché le parole hanno un significato.

Sempre che io non costituisca un’associazione o fondazione per erigere una statua, tendenzialmente il mio scopo è ideale, pertanto lo perseguo e non lo conseguo.

Combattere la fame del mondo vuol dire ridurre via via le persone malnutrite o denutrite. Secondo il valore letterale del testo della 361, la ONG che costituisco dovrebbe avere abbastanza soldi per realizzare lo scopo. Ma scherziamo? Ma quei soldi non ce li ha neppure l’ONU! Bisognerebbe scrivere che io debba avere abbastanza soldi per perseguire lo scopo, se proprio devo metterlo. In realtà tutto questo discorso sul fondo di dotazione è sbagliato fin dall’inizio.

I soldi che la Prefettura o la Regione mi chiedono di mettere da parte servono per garantire i terzi della mia solvibilità. Data la presunzione che l’ente non profit non faccia business e che quindi se contrae debiti deve solo sperare di essere baciato dal 5 per mille (cosa che non è così), si dice che il patrimonio serve appunto ad assicurare il terzo di recuperare almeno parte del credito. Si trovi il modo di chiedere somme congrue – ma non eccessive – magari differenziate per tematica o attività, ma siano quelle per tutti e basta con i balletti tra Prefetture e Regioni! Si trovi il senso a questa cosa, se un senso ce l’ha! Il più e non lasciare discrezionalità a chi in questi anni ha dimostrato in tutti i modi di non saper far buon uso del potere!

Sul tema delle organizzazioni di secondo livello e su quelle nazionali che hanno diffusione nazionale, bisognerebbe fare dei ragionamenti sul concetto di sistema di principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, per renderlo palese e regolato in modo sicuro (assicuri la partecipazione a livello locale e la rappresentatività nei piani superiori).

Queste le prime parzialissime riflessioni. E voi che ne pensate? Volete aggiungere vostre riflessioni su questo punto?

Carlo Mazzini

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