Donazioni alle Onlus vincolate alle attività istituzionali? Ma quando mai!

0

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Circolare relativa all’IRPEF e a questioni interpretative su detrazioni. In questa Circolare (11/2014) parla anche di Onlus, limitatamente alla detraibilità – per il 2013, dichiarazione 2014 al 24% – delle erogazioni effettuate a favore di questi enti.

Ad una domanda sull’argomento – relativa alla necessità per l’ente di emettere un documento di avvenuta ricezione dei contributi – risponde in modo logico. Riporto domanda e risposta, sottolineando il fatto che giustamente l’ente può riassumere in un unico documento all’anno la “certificazione” (le virgolette sono d’obbligo) delle avvenute erogazioni.

7.3 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a ONLUS
D. 
Le somme versate ad una ONLUS, tramite bollettino di conto corrente postale, quali “contributi per l’adozione a distanza” sono alternativamente:

• deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro (precisamente l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti);

• detraibili nella misura del 24% nel 2013 e nella misura del 26% dal 2014 per un importo non superiore a euro 2.065,83 (fino al 2012 la detrazione era prevista nella misura del 19%).

La circolare n. 55/E del 2001, risposta 1.6.2, stabilisce che la detrazione è riconosciuta a condizione che l’erogazione in denaro sia utilizzata, nell’ambito dell’attività istituzionale della ONLUS, a favore dei soggetti che versano in una condizione di bisogno e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa. A tal fine viene previsto l’obbligo, in capo alla stessa ONLUS che percepisce l’erogazione, di certificare la spettanza o meno della detrazione d’imposta. Si chiede se, la possibile opzione per la deduzione (introdotta dall’art. 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, con decorrenza dal 2006 e, quindi, successivamente alla posizione di prassi) debba essere parimenti subordinata all’attestazione da parte della ONLUS e se tale attestazione potrà essere formalizzata tramite un resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati alla ONLUS ed inviato al contribuente.

R. Coerentemente con quanto precisato dalla circolare n. 55/E del 2001, in relazione ai presupposti per la fruizione della detrazione di cui alla lett. i-bis del comma 1 dell’art. 13-bis del TUIR (corrispondente alla detrazione di cui all’attuale comma 1.1 dell’art. 15 del TUIR), anche per la fruizione della deduzione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005 è necessario il rilascio da parte della ONLUS della documentazione attestante la spettanza della deduzione. In caso di successive erogazioni liberali effettuate nel corso di un medesimo periodo di imposta potrà essere rilasciata al contribuente un’unica attestazione con il riepilogo annuale delle erogazioni stesse. Quanto alla circostanza che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili delle ONLUS, si evidenzia che in base al successivo comma 2 “Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, …”. Si ricorda, infine, che in base al comma 6 dell’art. 14 del richiamato decreto- legge n. 35 del 2005 “In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.”.

Se da un lato è da salutare positivamente il riferimento a “potrà essere rilasciata al contribuente un’unica attestazione con il riepilogo annuale delle erogazioni stesse”, dall’altro non posso non notare qualche follia.

1. In merito alla documentazione (quelle che chiamiamo “ricevute per le donazioni”) si legge “anche per la fruizione della deduzione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005 è necessario il rilascio da parte della ONLUS della documentazione attestante la spettanza della deduzione”. Ma dove? ma quando? Non ho mai letto che l’ente debba emettere la documentazione attestante ecc, ed infatti l’Agenzia non cita una prescrizione legislativa che non c’è. Che sia assolutamente utile (per sé, per i controlli e per il rapporto con i terzi) è sicuro. Ma che ci sia un obbligo, questo no. Infatti, fino allo sfinimento ripetiamo che ciò che prova il passaggio di soldi dal donatore alla Onlus non è la “ricevuta” ma l’attestazione del terzo (banca o posta) dell’avvenuto passaggio. La necessità di qualificare la ragione per cui da un privato cittadino arrivino soldi all’ente c’è, ma può persino essere soddisfatta da ciò che il privato cittadino scrive nel bonifico o nella causale del ccl oppure da una lettera che lo stesso scrive all’ente dicendo che dona quei soldi per spirito di liberalità.

2. Pur tenendo conto del caso specifico (adozioni a distanza), una volta che il donatore ha detto “è una donazione” o l’ente scrive al donatore “grazie per la donazione”, l’impiego dei soldi nelle attività istituzionali – espresso qui come obbligo – è davvero assurdo.

Qui si torna ad un’idea di donazione (dov’è finito il mio euro!) davvero distorta.

Rimando ad un mio precedente post ed articolo sul tema; qui voglio dimostrarvi come a mio avviso questo concetto non esista nella realtà.

Il principio dell’Agenzia delle Entrate è: se io ti dono dei soldi, tu devi impiegarli per le attività istituzionali.

Il principio è sbagliato: dal punto di vista della norma (la 460 e le leggi sulle donazioni) non esiste questa prescrizione. L’obbligo per le Onlus è di un altro tipo, quello dettato dall’art 10, c 5 del D Lgs 460/97 che dice che i proventi delle attività connesse non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione, e che le attività istituzionali (l’impiego di personale, le persone assistite ecc) devono essere prevalenti rispetto alle attività connesse.

Soddisfatti questi due requisiti, la Onlus non deve preoccuparsi di dove va l’euro donato, se tra le attività istituzionali o tra quelle connesse, detto peraltro che i soldi sono il bene fungibile per eccellenza. Fermo restando che la Onlus deve fare quello che dice lo statuto (controllato dalle autorità competenti) e che non deve distribuire neppure indirettamente i fondi / utili (si veda art 10, c 6), la Onlus può finanziare qualsiasi attività consentitale che vada a migliorare la qualità della vita alle persone assistite.

Se la legge vincola in termini numerici le entrate (ogni tre euro di entrate, al massimo 2 possono venire da attività connesse), mi volete dire perché mai l’Agenzia delle Entrate si inventa un vincolo sui costi?

Perché quando parlano di Onlus si mettono a fantasticare di universi paralleli?

Carlo Mazzini

 

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi