Inquadriamo velocemente la questione. Dal 3 di novembre c’è l’obbligo di procedere con il cambio di intestazione (temporanea) sul libretto del veicolo che sia stato affidato a suo uso personale ed esclusivo ad altro soggetto per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi.
Sul Sole 24 Ore di lunedì 17 novembre c’è uno speciale de L’esperto risponde che prende in esame le diverse casistiche generali e fa il punto della situazione per il non profit, per i casi in cui l’ente sia dante causa (proprietario) che avente causa (colui che riceve il veicolo).
La parte sul non profit è stata curata da me, e spero di aver presentato i casi più frequenti ed utili.
Qui ne aggiungo due che non hanno trovato spazio nel giornale, legati a due casi distinti di convenzioni nei quali l’ente riceve il veicolo come parte del contratto di convenzione.
Caso 1
La nostra organizzazione ha una convenzione con il Comune relativamente ad un servizio continuativo di accompagnamento degli studenti residenti nei comuni limitrofi, per il quale l’ente locale ci ha concesso in comodato gratuito un pulmino di sua proprietà. Avendo la convenzione carattere di contratto per corrispettivi, siamo soggetti agli adempimenti relativi all’utilizzo temporaneo dei veicoli?
Come per il caso dei fringe benefit, anche qui sembra che in un contratto per corrispettivi (convenzione) con l’ente locale, l’assegnazione del veicolo all’ente non profit rappresenti una parte del corrispettivo complessivamente concordato, e pertanto non si sia in presenza di un vero e proprio comodato. Pertanto, nel caso non ricorrano le altre condizioni di cui all’art 247-bis, comma 2, lett a) del DPR 495/92, non si applicano gli obblighi in oggetto.
Caso 2
La nostra organizzazione di volontariato ha ottenuto l’uso continuativo ed esclusivo di un pulmino da un Comune, nell’ambito di una convenzione ex art 5 e 7, c 2, L 266/91. Il Comune ci rimborsa pertanto soltanto una parte delle spese effettivamente sostenute. Siamo soggetti all’obbligo di comunicazione?
L’organizzazione di volontariato, che nel caso specifico correttamente non realizza attività per corrispettivi, neppure per via convenzionale, ottiene pertanto dall’ente pubblico il bene in comodato, e dato l’utilizzo personale (dell’organizzazione) ed esclusivo del bene per più di 30 giorni consecutivi, la OdV è soggetta all’obbligo di comunicazione.
Qui i riferimenti
art 247-bis, comma 2, lett a) del DPR 495/92
Circolare prot. 23743 del 27 ottobre 2014
Circolare prot. 15513 del 10 luglio 2014
Carlo Mazzini