Una curiosa idea del volontariato

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deputati_camera_NNavigando tra le oltre 330 pagine di emendamenti alla manovrina d’estate (oggi in votazione alla Camera), si incontra un originale contributo dell’onorevole Lupi che va a modificare (stravolgere) il senso delle “attività commerciali e produttive marginali”, quelle del DM 25.05.95.

Stiamo parlando di organizzazioni di volontariato, che beneficiano di una condizione di favore che consiste nel poter commercializzare e produrre in misura marginale e anche in modo marginale, senza che i ricavi di questa produzione siano tassati in relazione a IRES e IVA.

La condizione è la marginalità, anche nel senso di modalità di presentarsi sul mercato.

Anzi, dice il decreto, non deve neppure presentarsi sul mercato la Odv che intenda realizzare queste attività; la lettera b del comma 2 dice infatti che le attività devono essere svolte

“senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita’ sul mercato, quali l’uso di pubblicita’ dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa”

L’emendamento – che credo non sia passato – dice di eliminare questo comma e di aggiungerne altri.

Per capire genesi e quant’altro, prima leggiamo la proposta

Art. 25-bis.

1. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) del comma 2 è soppressa;

2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora l’organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) le disposizioni di cui all’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d’impresa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l’organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all’interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l’andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all’interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d’esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.

25. 06. Lupi.

La proposta è: eliminiamo la questione della non professionalità ecc; aggiungiamo l’ipotesi di poter realizzare le attività commerciali e produttive marginali; ci paghiamo sopra  IVA e IRES e il gioco è fatto.

Che pensare?

Dal punto di vista tecnico, a mio avviso, non sta in piedi, in quanto si modifica un decreto che “deriva” da qualcos’altro. Nella legge sul volontariato, al’art 8, comma 4 si legge

I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali

Da questa delega è scaturito il DM 25 maggio 1995. E dove sono andati a prendere i principi, le modalità (assenza di professionalità) ecc per scriverlo, i tecnici del Ministero?

Da una direttiva europea (2006/112, rifusione delle precedenti direttive) che ha per tema l’IVA, che come sanno anche i sassi è imposta “europea”; ogni modifica sul testo nazionale (DPR 633/72 o altre norme) deve rispettare i principi della Direttiva europea.

All’art 133, dopo aver elencato nei precedenti articoli le attività esentate dall’IVA, consente agli stati membri di favorire le organizzazioni private, rette da volontari, sempre che dette esenzioni non siano tali da “provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA”.

In poche parole, eliminare la lettera b del comma 2, del DM 25 maggio 1995 appare confliggere con i principi europei delle esenzioni IVA; forse si dovrebbe partire da più in alto, cioè dall’origine della normativa.

Ma da dove viene questa idea? Chi ha interesse a modificare anche il senso del volontariato (che si regge sulla gratuità delle prestazioni, lo rammentiamo ai più smemorati)?

Viene dalle Misericordie, le quali, nei giorni scorsi, hanno lanciato un’agenzia un pò caotica che ha scombussolato chi si interessa di non profit. Le agenzie recitavano che il decreto anti crisi conteneva una norma che avrebbe fatto “fallire” il volontariato ecc. Uno si pensava che stessero parlando di quello sopra citato, ora alla Camera. No, parlavano di quello dello scorso inverno che all’art 30 riportava tra l’altro un’interpretazione autentica – e per puro caso corretta – della norma che rende automaticamente ONLUS gli organismi di volontariato (art 10, c 8, D Lgs 460/97).

Nel comma 5 dell’art 30 del DL 185/08 (conv L 2/09), si legge che è Onlus la ODV che rispetti i canoni del DM 25.05.95 in merito alle attività commerciali e produttive marginali. Quelli delle Misericordie hanno atteso un tempo congruo (sei mesi) per uscire con

a. lancio d’agenzia nella quale si denuncia il fatto che una norma di 14 anni fa vieterebbe loro di fare attività che hanno sempre fatto

b. documento di alcuni fiscalisti (molto interessante e completo) che allego, nel quale si suggeriscono modifiche al DM 25 maggio 95

c. presentazione di emendamento che copia / incolla la proposta delle Misericordie.

Nessun mistero, quindi; tutto pubblico (il documento lo trovate sul sito delle Misericordie).

Sarebbe stato bene che Convol, CSVnet e quant’altri fossero stati coinvolti in questa “sortita”, che avrà anche un senso (come dice Vasco) ma che sarebbe bene – questo senso – condividerlo con altre organizzazioni.

Le Misericordie sono organizzazioni importantissime, certo; ma, parafrasando John Donne,

nessun ente è un’isola.

Carlo Mazzini

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