Dell’abrogazione della + dai – versi e dei suoi effetti

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Riforma del Terzo Settore ed eliminazione delle agevolazioni fiscali per i donatori. Cosa accade dopo l’abolizione della “+ dai – versi”.

Con effetto 3 agosto 2017, non ci sono dubbi in merito: come anticipato qui da Carlo Mazzini l’art. 14, decreto legge n. 35/2005 (la “+ dai – versi”) è stato svuotato della parte normativa che interessa le Onlus (quindi anche le Odv e le Ong) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, legge n. 383/2000.
Viva “la + dai – versi” !

Resta in piedialmeno fino al 31.12.2018, l’agevolazione per le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004 e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Dal 1° gennaio 2018 va invece in vigore, in via transitoria, l’art. 83 del d.lgs. 117/2017 che si applica alle Onlus (Odv e Ong comprese) e alle Aps iscritte nel registro nazionale già citate in precedenza.

Il periodo transitorio lo dispone l’art. 104, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e terminerà con l’entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore che dovrebbe vedere la luce tra un anno e mezzo o due, salvo complicazioni e secondo la seguente tabella di marcia:

  • l’art. 45, comma 1, d.lgs. 117/2017 dispone che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della riforma (entro il 30/01/2018 – vi tolgo il disturbo di fare i conti) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà individuare la struttura in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  • successivamente, entro il 2 agosto 2018, secondo l’art. 53, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovranno essere individuate le procedure di iscrizione, modifica e cancellazione dal registro;
  • poi, entro i successivi 180 giorni (cioè entro il 30/01/2019) dall’entrata in vigore del decreto di cui al punto precedente, le Regioni e le Province autonome dovranno disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore e…
  • entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro. Su questo punto non è chiaro se tale struttura informatica vedrà la luce in contemporanea con la definizione della procedura dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione (quindi entro il 2 agosto 2019) o se potrà partire prima.

Le complicazioni potrebbero essere rappresentate da qualche Regione o Provincia autonoma che si metta di traverso e faccia ricorso al TAR o alla Corte costituzionale, ma francamente spero di no perché ho già il mal di testa così …

Come detto in precedenza, nel comma 2 dell’art. 83 troviamo una versione più aggiornata della “+ dai – versi”, versione nella quale è eliminato il tetto massimo di 70.000 euro/anno per le erogazioni liberali ed è introdotto il concetto di “riporto delle perdite per erogazioni liberali”. In altri termini se l’erogazione liberale è maggiore del reddito complessivo dichiarato, la relativa perdita può essere riportata nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

Nello stesso comma si dispone che un successivo decreto interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) saranno individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

L’occasione di tale decretazione potrebbe essere utile per meglio coordinare il criterio di valorizzazione dei beni donati (costo specifico per la produzione o l’acquisto? valore normale?) che dovrà essere utilizzato ai fini delle imposte sui redditi.

Attualmente abbiamo criteri diversi:

  • nell’art. 13, comma 3, d.lgs. 460/97 e successive circolari dell’Agenzia delle Entrate si parla di costo specifico per la produzione o l’acquisto mentre,
  • per quanto riguarda le erogazioni liberali ex art. 14, d.l. 35/2005, nella circolare 39/E del 2005 dell’Agenzia delle Entrate (paragrafo 4) si parla di valore normale dei beni oggetto di erogazione liberale.

Personalmente sarei ben felice se si predisponesse una procedura alternativa e più pragmatica alla rettifica della detrazione IVA che al momento fa venire il mal di testa.

Sarebbe utile che, per esempio, stabilita come base il valore normale dei beni oggetto di erogazione liberale, si disponesse che tutti gli obblighi IVA sono assolti se il donatore (soggetto passivo IVA) eroga una somma di denaro (mediante strumenti di pagamento tracciabili) all’ente del Terzo Settore beneficiario il quale acquista, mediante la provvista in denaro ricevuta, una determinata quantità di beni presso lo stesso donatore il quale fatturerebbe la cessione al prezzo normalmente praticato per le cessioni a titolo oneroso, assoggettando ad IVA la cessione secondo l’aliquota tempo per tempo vigente.

Questo perché se da un lato risulta relativamente semplice rettificare la detrazione IVA sui beni oggetto di normale compravendita, il meccanismo si complica notevolmente quando si ha a che fare con beni compositi, prodotti dal soggetto erogante.

Potrebbe anche essere l’occasione per stabilire alcuni concetti di valorizzazione delle prestazioni di servizi, concetti che fino ad oggi sono rimasti relegati nei principi e nelle raccomandazioni contabili.

Ma nel frattempo? Dove il “frattempo” è il periodo che va dal 3 agosto al 31 dicembre 2017? Perché nel frattempo le erogazioni liberali effettuate durante questo periodo non potranno essere dedotte secondo l’art. 14, d.l. 35/2005 ma si potrà usufruire solo delle detrazioni di imposta previste dal TUIR.

Si tenga presente che non è possibile utilizzare un po’ la “+ dai – versi” e un po’ la detrazione di imposta del TUIR.
O l’una o l’altra, sicché per eventuali donazioni ripetitive, come per esempio gli SDD – Sepa Direct Debit (i vecchi RID per capirci), si potrà utilizzare la detrazione di imposta, se si vogliono far valere anche i versamenti effettuati dopo il 2 agosto.

Se invece le erogazioni liberali sono state effettuate solo nel periodo 1° gennaio – 2 agosto allora si potrà optare per la detrazione o per la deduzione.

Gianpaolo Concari

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2 commenti

    • Gianpaolo Concari on

      Direi proprio di sì.
      E comunque, come scrivono i medici quando completano una cartella clinica, “s.c. – salvo complicazioni” 🙂

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