Credito telefonico e nuovo adempimento per le non profit dalla legge sulla concorrenza

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Mettetevi comodi perché abbiamo una buona e una cattiva notizia dalla legge annuale sulla concorrenza (L 124/17).
Iniziamo con la buona notizia: sarà possibile ricevere donazioni attraverso il credito telefonico (art 1, cc 49 e segg).
I soggetti che potranno riceverlo saranno le Onlus, le APS e le fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle Onlus. Per legge, la donazione non è deducibile né detraibile e non sconta l’IVA (essendo una donazione, ci mancherebbe altro!).
I nostri amici fundraiser ci diranno di che cosa si tratta, anche se è meglio aspettare che esca il decreto del Ministero dello sviluppo economico che darà indicazioni operative. Non si tratterebbe dell’SMS solidale – che rimane – ma di altra modalità di donazione della quale nei prossimi mesi sentiremo parlare con l’ evoluzione del mobile payment.

Contenti per la buona notizia? Io sì. Certo, a voler essere pignoli … essendo uscito i primi di Agosto i nostri eroi (i parlamentari) avrebbero potuto sforzarsi e richiamare gli enti del terzo settore, anche in assenza di decreto legislativo. Avrebbero quindi potuto definire – come hanno fatto, Onlus ecc – i soggetti beneficiari fino a istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore per poi prevedere di far posto, a partire dall’operatività dello stesso, agli iscritti al Registro unico
In fondo, stiamo parlando di una legge (quella del codice del terzo settore) votata dagli stessi senatori e deputati, che hanno votato quella sulla concorrenza, o no?

Ora, se non volete rovinarvi la giornata, fermatevi qui.
Se invece siete dei masochisti, continuate pure.

Ok, siete dei masochisti!

Nella stessa legge annuale sulla concorrenza (art 1, cc 125 e segg) è riportato un testo – in forma involuta come da insana tradizione del nostro legislatore – nel quale si dice che a partire dal 2018:

  • associazioni ambientaliste, associazioni dei consumatori, associazioni tout-court, Onlus e fondazioni (manco qua citano gli enti del terzo settore: perché cavolo l’hanno fatta a fare quell’altra legge lì!)
  • che ricevono somme superiori a 10.000 euro
  • da amministrazioni pubbliche territoriali e non, e da società partecipate da amministrazioni pubbliche
  • devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  digitali,  le   informazioni   relative   a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi economici di  qualunque  genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell’anno  precedente.

Se entro tre mesi dal 28 febbraio non vengono pubblicate le informazioni, le somme vengono richieste indietro dalle amministrazioni eroganti.

Questa è stata pensata come una misura anti corruzione.
Qui si apre un problema di asimmetria di adempimenti.
Agli enti non profit si aggiungono oneri su oneri (e oneri stupidi, come dimostrerò tra poco) perché abbiamo una classe politica e un’amministrazione pubblica tra le più corrotte del mondo. Detto sommessamente, io inizierei ad inasprire le pene ai pubblici ufficiali e ai politici corrotti. Poi monitorerei la situazione. Poi aggiungerei nuovi adempimenti anche alla categoria che si è rivelata essere corruttrice.
Perché a mio avviso quest’onere è intrinsecamente stupido? Perché è scritto come al solito malissimo e comprende la qualunque.
Ad esempio.
5 per mille: rientra o non rientra? Dato che gli elenchi del 5 per mille sono pubblici, si potrebbe pensare che l’importo del 5 per mille non debba rientrare. Ma solo una circolare interpretativa (di chi?) può toglierci questo dubbio.
Si parla di vantaggi economici: anche le esenzioni, le facilitazioni ecc? Anche la valorizzazione di comodati gratuiti?
E poi: mi dite perché aggiungere un altro adempimento di rendicontazione? Gli enti già ne fanno a iosa di rendiconti, anche su sovvenzioni e convenzioni! Perché aggiungere ulteriori rendiconti?
Cosa si sarebbe potuto fare?
Ad esempio si sarebbe potuto prevedere – nel Codice del terzo settore – che nel bilancio degli enti del terzo settore, le entrate economiche ricevute da enti pubblici devono essere evidenziate nella relazione di missione voce per voce. In questo modo, un solo adempimento (redazione del rendiconto o del bilancio, con allegata relazione di bilancio) una sola data, un solo riferimento per cittadini, amministratori pubblici, pubblica fede!
Ma era così difficile?

Evidentemente sì, quando non si ha contatto con la realtà e con le regole che i stessi soggetti scrivono, a loro insaputa.
E infatti sono andato a trovare le motivazioni del senatore Mucchetti (Presidente della X commissione Senato) che così il 9 marzo 2016 (sì, 2016) si esprimeva
“Il presidente MUCCHETTI (PD) segnala che l’emendamento 37.0.6 (testo 2) è volto a consentire
la massima trasparenza nell’attribuzione di contributi pubblici a soggetti privati in rilevanti settori economici nazionali, come quello energetico e ambientale, e ad associazioni, come quelle ambientaliste e dei consumatori, da parte di Ministeri, enti pubblici, grandi imprese pubbliche. Assicura che, al momento, i dati di cui si chiede la pubblicità non sono disponibili, come personalmente verificato nel predisporre il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui prezzi dell’energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.”
Ecco la ratio della norma, capito? Dato che volevano la trasparenza in settori precisi, fregano tutti quanti! Una pesca a strascico.
Ah, se mai si impegnassero con così tanta severità nel prevenire corruttele e cattive gestioni nei partiti!

Ma non lo fanno.

Carlo Mazzini

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1 commento

  1. io trovo una contraddizione in termini. se il comma 52 disciplina che
    ” Le erogazioni liberali di cui al comma 49 non sono deducibili ne’ detraibili ai fini delle imposte sui redditi,” come fanno a chiamarsi donazioni senza averne i requisiti agevolativi?
    sono confusa io?

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