Correttivo #riformaterzosettore: una novità molto importante sulla commercialità delle attività

0

Finalmente è arrivato.

Parlo dello schema di decreto correttivo al decreto legislativo 117/17 vulgo Codice del terzo settore.
Era stato licenziato in prima battuta dal fu Governo Paolo Gentiloni Silveri Vien dal Mare il 21 marzo scorso e ci ha messo una stagione (la primavera) per arrivare alla Camera (e presto anche al Senato). In Parlamento verrà discusso nelle prossime settimane e le Commissioni preposte dovranno dare a breve un parere non vincolante. Nel frattempo oggi (21.6) dovrebbe ricevere il parere della Conferenza Unificata (Stato – Regioni), mentre pare che il Consiglio di Stato abbia già inviato i propri rilievi al vetriolo (ne ha parlato peste e corna).

Cosa c’è di rilevante nel “correttivo” per le nostre organizzazioni?
Una delle innovazioni più importanti è quella che prevede che le singole attività di interesse generale  potranno superare l’indice di commercialità del 10% fino a due annualità senza che ciò pregiudichi per le stesse attività la non commercialità delle stesse.
Avete capito poco? E’ perché non siete venuti ad uno dei miei oltre 110 incontri ai quali ho presenziato come relatore da settembre scorso fino ad oggi! Lavativi! 😄
Faccio un esempio per chi tra voi è in possesso di un falso diploma Scuola Radio Elettra.
Tutte le vostre attività sono riconducibili alla lettera a) dell’articolo 5, comma 1 del decreto, quindi “interventi e servizi sociali”. Fate attività nei confronti di minori con disabilità. Tutte le attività riconducibili a questo settore vengono quindi inserite nella lettera a) e pertanto l’indicatore di commercialità del settore (art 79.2) prevede che al numeratore (la parte sopra della frazione, lo dico per quelli fuori corso all’ISEF) si inseriscano quanto avete incassato “per corrispettivo” dalle famiglie (ripeto, per corrispettivo, vuol dire che non ho chiesto una gentile offerta, ma ho detto che vendevo un servizio a chi mi pagava) al quale aggiungete le entrate di natura pubblica che l’amministrazione pubblica vi ha versato per implementare i servizi.
Al denominatore (la parte di sotto; questa è per chi non ha passato il test d’ingresso al DAMS) mettete tutti i costi diretti relativi al settore d’attività e quelli indiretti afferenti il settore d’attività.
Se il rapporto a fine anno è maggiore di 1, l’attività del settore è da definirsi commerciale ai sensi dell’IRES (che è un’imposta diretta).
Il correttivo interviene in termini migliorativi in quanto prevede che il rapporto possa arrivare a 1,1 per due anni consecutivi senza che il settore di attività venga reso commerciale.
Quattro precisazioni: il correttivo ha da venire. Quindi ad oggi il rapporto è 1. Sopra ad 1 è commerciale, sotto è non commerciale.
Secondo. Che il rapporto non sia facile da estrapolare dai dati contabili è fin troppo lampante. Quindi attrezzatevi per riuscirci.
Terzo: la vera battaglia si farà su cosa veramente imputare al numeratore e al denominatore. Cosa sono i costi indiretti afferenti? Di quale nozione di afferenza stiamo parlando?

Quarto: e l’IVA? E’ una domanda del tipo “e i marò?” L’IVA non rileva in quanto stiamo parlando di IRES. IVA e IRES prendono spesso e volentieri strade diverse. Pertanto, indipendentemente dalla risultante della frazione dovrò ex ante capire se l’attività resa per corrispettivo sia soggetta ad IVA e, nel caso, a quale aliquota.

Avremo modo di confrontarci anche su questo.

Nel frattempo qui potete recuperare il testo del decreto correttivo sul sito della Camera.

Carlo Mazzini

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi