L’acquisto di ambulanze e beni strumentali per il Terzo settore: contributi e crediti di imposta

0

Richiesta del contributo statale o credito di imposta? Come utilizzare i benefici previsti per l’acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e altri beni strumentali da impiegare in attività di interesse generale.

La norma che prevede una delle forme di sostegno statale per l’acquisto di beni utilizzabili dagli Enti del Terzo settore (ETS) proviene dalla legislazione in materia di organizzazioni di volontariato (OdV) ed esattamente dall’art. 8, comma 2 legge n. 266/1991
Se in un primo momento l’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 25/02/1992 n. 3) era stata dell’avviso di mandare esenti/non assoggettare ad IVA gli acquisti delle autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell’attività sociale da queste (OdV – n.d.r.) svolte era poi ritornata sui propri passi, con la risoluzione ministeriale 08/09/1998 n. 138/E, in cui si escludevano dall’esenzione gli acquisti di apparecchiature mediche, anche se effettuati da OdV.
L’Agenzia delle entrate aveva poi fatto un completo dietrofront con la circolare del 30/11/2000 n. 217, nella quale si affermava che le estensioni delle agevolazioni in materia I.V.A. sarebbero andate in contrasto con la VI direttiva Cee n. 388/77 del 17 maggio 1977.
Per fortuna, in quella occasione fu dato ordine agli uffici periferici di non applicare le sanzioni sulle operazioni, classificate come non assoggettate ad IVA, svolte nei confronti delle OdV.

Alla fine di questo percorso un po’ accidentato, il Governo italiano intervenne sull’argomento mediante l’art. 96 della legge 21/11/2000 n. 342 che, in una prima versione e sino al 01/10/2003, introdusse un meccanismo di assegnazione dei fondi (7.746.853 euro / 15 miliardi di lire) alle varie OdV e Onlus che avessero presentato domanda per l’acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e che per le loro caratteristiche non fossero suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni.
Dal 02/10/2003 il testo del suddetto art. 96 è stato modificato introducendo, a favore del venditore, un credito d’imposta corrispondente all’importo dell’IVA che la OdV o la Onlus avrebbe pagato per l’acquisto delle autoambulanze.
Il venditore cedendo il bene con uno sconto pari all’IVA avrebbe maturato il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione con gli altri tributi pagabili attraverso gli F24.
In sede di conversione del d.l. 269/2003 (modificativo dell’art. 96 legge 342/2000) la misura agevolativa è stata estesa ai beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.
Sul punto non si è più tornati sebbene nel frattempo l’aliquota normale IVA sia passata dall’allora 20% all’attuale 22%.

Il sostegno alle OdV secondo il Codice del Terzo settore
Con l’art. 76 del Codice del Terzo settore (CTS) la materia è stata innovata ulteriormente.
La prima osservazione da fare è che se prima le destinatarie erano:

  • organizzazioni di volontariato
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),

con l’art. 76 del CTS l’ambito di applicazione è stato ristretto alle sole OdV e alle fondazioni, queste ultime interessate solo dai beni successivamente donati alle strutture sanitarie.
Sono quindi escluse le Onlus in quanto le norme che delineavano quell’insieme eterogeneo di enti destinatari di agevolazioni fiscali sono state abrogate.
L’effetto è che le cooperative sociali, Onlus di diritto, con le norme del CTS non sono più ammesse a concorrere alla ripartizione dei fondi previsti a far tempo dall’entrata del CTS stesso.

A tal proposito si segnala la sentenza n. 10809/2018 del TAR del Lazio – sez. terza bis che ha dichiarato illegittimo parte del decreto 16/11/2017 del MLPS che in un primo tempo aveva escluso le Onlus per gli acquisti agevolabili effettuati anche prima dell’entrata in vigore del CTS (03/08/2017).

In base all’attuale testo dell’art. 76 del CTS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) mette a disposizione dei fondi per l’acquisto di:

  • autoambulanze,
  • autoveicoli per attività sanitarie e
  • beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y) del d.lgs. 117/2017 e che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.

Per completezza di trattazione, le attività indicate sono:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

Il credito di imposta per il venditore: alternativa semplificata al finanziamento mediante contributo
In alternativa al contributo di cui sopra, nel caso di acquisto di:

  • ambulanze e
  • beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività  antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari,

le OdV possono chiedere un ribasso del prezzo di vendita del bene pari all’importo dell’IVA calcolata sul prezzo di acquisto. Al ribasso praticato corrisponde un credito di imposta che il venditore può utilizzare mediante compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997.
Vale la pena di ripetere che o si chiede il contributo oppure si opta per la soluzione più easy dello sconto sul prezzo di acquisto, pari all’IVA.
L’importo della contribuzione è inferiore a ciò che si potrebbe ottenere presentando la domanda di contribuzione ma offre il vantaggio di velocizzare l’operazione perché non occorre presentare alcuna domanda ministeriale ma tutto si conclude con il fornitore si conosce immediatamente l’ammontare.
Quanto al credito di imposta, vale la pena di ricordare che l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 63 del 2018, ha affermato che il credito di imposta, maturato per effetto delle vendite di cui sopra, non concorre alla determinazione del tetto massimo compensabile annualmente.

Contributi alle Odv singole o alle Reti di Odv
Torniamo alla richiesta di contribuzione da presentare annualmente mediante apposita domanda.
I fondi sono assegnati in base agli acquisti effettuati e pagati nell’anno precedente e

  • le domande possono essere presentate :
  • dalle singole OdV entro il 31/01/2019
  • dalle reti di OdV entro il 31/05/2019. In tal caso, ciascuna rete che ha ricevuto dalle OdV aderenti le domande di contribuzione, trasmette al MLPS un’unica richiesta per l’importo complessivo del contributo, distinto per linea di intervento

La pagina del sito del MLPS dedicata, alla data di chiusura di questo intervento, non riportava alcun aggiornamento rispetto a quanto stabilito per gli acquisti avvenuti nel 2018.
In base al d.m. MLPS del 16/11/2017 i fondi disponibili sono ripartiti con queste intensità:

  • nella misura del 65% per l’acquisto di ambulanze e di autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti;
  • nella misura del 30% per l’acquisto di beni strumentali;
  • nella misura del 5% per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Le linee guida
Secondo le linee guida emanate dal MLPS sono ammissibili al contributo le spese relative a:

  • ambulanze o veicoli per attività sanitarie con i rispettivi allestimenti vale a dire quei veicoli immatricolati ad uso speciale. In questi casi sul libretto di circolazione deve essere riportata una delle seguenti diciture: automedica, oppure veicolo soccorso avanzato, oppure trasporto plasma e organi. Possono essere richiesti contributi anche su fatture di solo allestimento. Rientrano in questa tipologia le attrezzature sanitarie, gli impianti e gli elettromedicali (ad esempio defibrillatori, barelle, etc.) utilizzate esclusivamente su ambulanze e veicoli per attività sanitaria. Sono esclusi i pezzi di ricambio e le manutenzioni;
  • altri veicoli speciali e relativo allestimento. Anche in questo caso, possono essere richiesti contributi anche su fatture di solo allestimento mentre sono esclusi i pezzi di ricambio e le manutenzioni;
  • gli apparecchi elettromedicali e attrezzature sanitarie riutilizzabili ma sono esclusi dalla richiesta di contributo tutti i beni di consumo e monouso (ad esempio guanti in lattice o nitrile, disinfettanti, siringhe, cannule, coperte e lenzuoli monouso, ossigeno, etc.) e pezzi di ricambio (ad esempio batterie, piastre, elettrodi, etc.);
  • divise e dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • attrezzature per la formazione che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

In ogni caso i beni che sono stati acquistati e che sono stati oggetto di contribuzione devono essere utilizzati direttamente dalla OdV assegnataria dei fondi e per i successivi 5 anni dalla data del contratto di acquisto del bene o di sottoscrizione del contratto leasing, non possono essere ceduti o affidati a terzi per il loro utilizzo.
In via eccezionale e previa autorizzazione del MLPS si può cedere il bene o il contratto leasing purché il trasferimento sia a favore di altra OdV.
Sono invece escluse le spese di acquisizione e/o ristrutturazione di immobili adibiti a sedi istituzionali e il relativo arredamento, tendostrutture per il ricovero di ambulanze e/o altri veicoli speciali, computer, server, stampanti, videosorveglianza e tutto ciò che non è utilizzato direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale già citate in precedenza.

Le interferenze con il 5 per mille
Infine si segnala un’incongruenza delle linee guida per la rendicontazione dell’uso dei fondi dal 5 per mille. Il MLPS attualmente adotta questo testo che risale al luglio del 2013 viziato però da una clamorosa inesattezza già evidenziata tempo fa in un altro mio intervento.
Nel paragrafo “acquisto autovetture” si afferma che nel caso in cui i fondi 5 per mille assegnati all’ente siano stati utilizzati per l’acquisto di veicoli o ambulanze, l’ente assegnatario deve allegare una dichiarazione nella quale certifica che, per tale acquisto, non sono stati richiesti/utilizzati altri contributi pubblici. In altri termini la richiesta di assegnazione dei fondi ex art. 76, d.lgs. 117/2017 esclude i beni acquistati e così finanziati dalla rendicontazione del 5 per mille.
L’affermazione è errata poiché i fondi del 5 per mille non hanno la caratteristica di contributo pubblico ma di erogazione liberale effettuata dai contribuenti italiani per il tramite di un terzo (l’Agenzia delle entrate) necessario all’adempimento contrattuale.
Questa è un’affermazione che deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale 18/06/2007 n. 202 e successivamente ripresa e confermata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 23/10/2017 n. 24964. Se da un lato i meccanismi differenti di attribuzione/rendicontazione del contributo ex art. 76 d.lgs. 117/2017 fa sì che difficilmente incontri anche quello della rendicontazione dei fondi 5 per mille, al contrario è vero che, quando l’ente beneficiario opta per lo sconto dell’IVA all’atto dell’acquisto, ciò possa avvenire abbastanza frequentemente.

Va da sé che il MLPS dovrebbe prendere atto dello svarione e correggere le proprie linee guida di rendicontazione del 5 per mille prima che si inneschi un inutile contenzioso sul punto.


Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi