Nella bozza di decreto legge sul Corona Virus che nella giornata odierna sarà approvato dal Consiglio dei Ministri, sono presenti alcune disposizioni che interessano gli enti non profit e il terzo settore.
Donazioni
Le persone fisiche potranno detrarsi – il prossimo anno – il 30% per donazioni in denaro fino a 30mila euro effettuate a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza.Le aziende potranno dedursi senza limiti le erogazioni liberali in denaro e in beni.
Scadenze
Per Onlus, ODV e APS – slitta al 31 ottobre 2020 (dall’originario 30 giugno 2020) il termine di adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore, utilizzando le maggioranze delle assemblee ordinarie.
Le assemblee annuali di Onlus, ODV e APS previste per l’approvazione dei bilanci – se previste entro il 31 luglio 2020 – possono essere svolte entro il 31 ottobre 2020.
Rimane un “buco” per gli enti che non sono Onlus, ODV e APS; per loro non sembra applicarsi la proroga ex lege. In altro articolo del decreto si legge che però per le società il termine è prorogato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e si può ritenere di applicarlo per analogia agli altri enti non profit.
Qualche giorno fa scrissi questo breve post sull’argomento
Qui in calce i testi provvisori
Carlo Mazzini
Art. 63 (Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al comma 2 sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Art. 34 (Disposizioni in materia di terzo settore)
1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.