Ma le donazioni effettuate via crowdfunding sono deducibili / detraibili oppure no?
Questa è LA domanda che sta piano piano si stanno facendo i fundraiser e gli uffici fiscali delle aziende.
Questa è una tipica domanda alla quale si risponde … DIPENDE.
Dipende da tre condizioni.
La prima è semplice: deve essere un’attività di crowdfunding senza ritorno per il donatore. Una lettera di ringraziamento, la pubblicazione sul wall of fame dei donatori e cose simili non sono ritorni commiserabili alla donazione, sono pratiche di buona educazione e la donazione rimane tale. Questa condizione è necessaria ma non sufficiente.
La seconda condizione è altrettanto intuibile. Le donazioni devono essere effettuate a soggetti che per legge assicurano la deducibilità / detraibilità delle erogazioni. Anche questa condizione è necessaria ma non sufficiente.
Manca la terza condizione che è un po’ più complessa da spiegare. Nel crowdfunding ci sono tre attori. Il donatore, la piattaforma e il beneficiario. La piattaforma di norma è gestita da una società for profit. Dato che passano soldi dal donatore al beneficiario, come può la piattaforma garantire che la donazione sia deducibile / detraibile in capo al donatore? La terza condizione è soddisfatta quando la meccanica della erogazione garantisce che dal punto di vista giuridico – con i sottesi effetti fiscali – la donazione arriva direttamente all’ente non profit; quindi deve risultare dal punto di vista giuridico che la donazione è effettuata all’ente non profit. E dove trovate questa condizione?Suggerirei di andare nelle pagine informative dei siti di crowdfunding. Se parlano della possibilità di dedurre / detrarre cercate di capire se spiegano su quali basi lo dicono. Se non parlano di questa possibilità, mandate un’email e chiedete perché non ne parlano.
Poi traete le vostre conclusioni.
Carlo Mazzini