5 PER MILLE: Riforma sì ma con partenza differita – 2

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L’istituto del 5 per mille è ora coordinato con il Codice del Terzo settore ma le nuove disposizioni saranno in vigore a partire dall’anno successivo dell’entrata in funzione del Runts. Non tutto il 5 per mille è però in questo decreto.

Dopo un primo esame del dpcm che ha sbloccato la riforma dell’istituto del 5 per mille e il suo conseguente aggiornamento in funzione dell’avvio della riforma del Terzo settore, passiamo ora ad esaminare gli aspetti pratici introdotti.

La prima novità da segnalare è che solo a partire dall’anno successivo rispetto all’entrata in funzione del Runts – Registro Unico Nazionale del Terzo settore, le disposizioni del d.p.c.m. 23/07/2020 avranno piena efficacia (cfr. art. 1, comma 2).
A proposito del Runts: alla data di chiusura di questo intervento, abbiamo la bozza – ufficiale – del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Fino ad allora si utilizzerà un sistema transitorio che non potrà che funzionare attraverso gli attuali soggetti accreditati, posto che gli ETS saranno tali solo con la loro iscrizione nel Runts.
Pertanto continueranno ad essere potenziali destinatari del 5 per mille le Onlus, le Aps e le OdV regolarmente iscritte, rispettivamente, nell’anagrafe delle Onlus e nei vari registri regionali/province autonome di Trento e Bolzano nonché le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori Onlus.
Così come continuerà ad essere competente, in tema di accreditamento, l’Agenzia delle entrate.

Come ora, anche quando la norma sarà a regime, gli elenchi saranno permanenti e pertanto, una volta effettuata l’iscrizione, come si vede nella tabella sottostante, si effettueranno solo  le variazioni dei dati, le nuove iscrizioni e le cancellazioni.
A regime, gli enti appartenenti a ciascuna categoria di destinatari si rivolgeranno rispettivamente a:

Categoria beneficiari 5 per mille
Organo competente a cui rivolgere la domanda

ETS, cooperative sociali comprese ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società di capitali  

MLPS attraverso il Runts (ufficio statale e uffici regionali/province autonome di Trento e Bolzano). L’elenco viene formato dal MLPS utilizzando i dati presenti nel Runts entro il 10 aprile di ogni anno. Entro il 20 aprile il MLPS pubblicherà l’elenco Entro il 30 aprile il legale rappresentante potrà chiedere la rettifica di eventuali dati errati. L’elenco definitivo sarà pubblicato entro il 10 maggio
 
Enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica  
al Ministero dell’università e della ricerca (MIUR) mediante apposita piattaforma
Il MIUR entro il 10 aprile di ogni anno forma l’elenco con i dati in possesso.
Entro il 20 aprile il MIUR pubblicherà l’elenco
Entro il 30 aprile il legale rappresentante potrà chiedere la rettifica di eventuali dati errati.
L’elenco definitivo sarà pubblicato entro il 10 maggio

 
Enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del d.lgs. 502/1992, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute  

al Ministero della salute mediante comunicazione PEC all’indirizzo
dgrst@postacert.sanita.it Il Ministero della salute entro il 10 aprile di ogni anno forma l’elenco con i dati in possesso. Entro il 20 aprile il Ministero della salute pubblicherà l’elenco Entro il 30 aprile il legale rappresentante potrà chiedere la rettifica di eventuali dati errati. L’elenco definitivo sarà pubblicato entro il 10 maggio  

Associazioni sportive dilettantistiche, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile
a) che siano affiliate:
– ad una Federazione sportiva nazionale oppure
– ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI,
b) che svolgono prevalentemente
– attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni,
– di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
– nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
 
al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che può stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione da effettuare via web attraverso il sito del CONI stesso entro il 10 aprile di ogni anno.
Entro il 20 aprile il CONI pubblicherà l’elenco
Entro il 30 aprile il legale rappresentante potrà chiedere la rettifica di eventuali dati errati.
L’elenco definitivo sarà pubblicato entro il 10 maggio  

I Comuni in cui risiedono i contribuenti  

Nessun accreditamento specifico richiesto  

Attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all’art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (comma aggiunto dall’art. 17-ter d.l. 148/2017)  
al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo mediante apposita piattaforma per l’accreditamento

al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante procedura telematica

Per tutti i soggetti: se uno dei termini citati cade di sabato o in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

ETS e Runts

Come già anticipato nel precedente intervento, gli ETS potranno optare per l’iscrizione agli elenchi del 5 per mille in sede di costituzione o successivamente, esercitando l’opzione mediante una delle comunicazioni che si potranno presentare, sulla falsariga delle modulistica già in uso per le comunicazioni destinate al Registro delle imprese.
Avendo le comunicazioni al Runts un carattere “costitutivo” e non meramente dichiarativo, saranno perciò eliminate le fastidiose autocertificazioni da inviare entro il 30 giugno.

Fastidiose soprattutto quelle degli ultimi anni quando, in caso di variazione del legale rappresentante, nessuno ha mai capito perché, si deve comunicare tale notizia con un’apposita autocertificazione.
Peccato invece per aver mancato un’occasione: la comunicazione della rendicontazione al Runts che avrebbe evitato tutto ciò che vedremo sull’argomento, nel prosieguo di questo intervento.

Ma il Runts c’è o non c’è?

Il Runts è in dirittura di arrivo nel senso che, al momento di chiusura di questo intervento, il decreto che ne regola il funzionamento ha ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni.
Quindi non abbiamo ancora traccia del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale e, cosa assai importante, se tutta la struttura sarà in grado di recepire d’emblée le varie migrazioni che avverranno.
Un ritardo nell’attivazione del Runts sarebbe esiziale per l’avvio completo di tutta la riforma.
Infine, c’è ancora il punto interrogativo costituito dal parere che la Commissione europea esprimerà sulla riforma.

Tuttavia non si ha ancora notizia dell’invio della richiesta del parere.

E nel frattempo?

Nel frattempo, il 5 per mille funzionerà ancora come prima, salvo il fatto che sono stati abrogati i d.p.c.m. 23/04/2010 e 07/07/2016, sostituiti sostanzialmente dalle disposizioni contenute nel d.p.c.m. in esame: gli “enti del volontariato” continueranno ad inviare all’Agenzia delle entrate (e non attraverso il Runts) le domande di iscrizione all’elenco permanente secondo la normale tempificazione:

  • 10 aprile termine per l’invio delle domande di iscrizione
  • 20 aprile pubblicazione del primo elenco dei destinatari
  • 30 aprile termine per la richiesta di eventuali errori
  • 10 maggio pubblicazione dell’elenco definitivo

L’elenco permanente

E’ confermato che l’accreditamento al riparto della quota del 5 per mille vale anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, purché siano comunque mantenuti i requisiti che hanno consentito l’accesso al beneficio.
Ogni ente può iscriversi negli elenchi di più settori sempreché sussistano i requisiti
Ciascuna amministrazione che sovrintende ai vari settori (MLPS, MIUR, Ministero della Salute e CONI) deve pubblicare sul proprio sito web l’elenco degli enti accreditati entro il 31 marzo di ogni anno.
L’elenco degli enti ammessi ed esclusi invece sarà messo online da ogni amministrazione competente entro il 31 dicembre e, nello stesso tempo, inviato all’Agenzia delle entrate affinché questa possa procedere al riparto del 5 per mille dell’IRPeF.

Nel d.p.c.m. però non troviamo traccia delle modalità di iscrizione da parte degli enti che svolgono le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici né degli enti gestori delle aree protette: nell’art. 8 del d.p.c.m.

si rimanda alle amministrazioni di cui all’art. 2 comma 1 dove però non sono citati né il Mibact – Ministero per i beni culturali e le attività culturali e per il turismo né il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Non si tratta di un lapsus calami: è che per questi due settori il 5 per mille è regolamentato

Nonostante il Parlamento avesse delegato il Governo a legiferare in tema di “completamento della riforma strutturale dell’istituto della destinazione del cinque per mille” (cfr. art. 9, d.lgs. 106/2016) il legislatore delegato ha scelto di non unificare la materia, sicché oggi abbiamo una legislazione che riguarda gli ETS, la ricerca scientifica, le università, la ricerca sanitaria e lo sport dilettantistico e altri provvedimenti che riguardano la tutela dei beni culturali e il sostegno degli enti parco.

E’ opinione di chi scrive che questa avrebbe potuto essere l’occasione per unificare “leggi sparse” nel nostro ordinamento, in modo tale che i potenziali utenti avrebbero potuto/dovuto consultare un unico testo normativo. Del resto anche nel d.lgs. 111/2017 già si era citata la materia della tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Scelte e riparti

Come è noto la scelta di destinazione del 5 per mille si effettua con l’apposizione della firma del contribuente in uno dei riquadri previsti nella scheda allegata al modello

  • di certificazione unica
  • 730/1
  • redditi persone fisiche

Apponendo solo la firma si destina il contributo all’intero settore mentre se lo si vuole destinare ad uno specifico ente si deve indicare anche il codice fiscale dello stesso.
Può essere espressa solo una preferenza.
Se il contribuente indica il codice fiscale di un ente in un riquadro sbagliato, prevale l’indicazione del codice fiscale.

Le quote al di sotto di 100 euro non saranno messe in pagamento per questioni di economicità amministrativa: in effetti il costo dell’operazione sarebbe ben più onerosa del beneficio arrecato all’ente.
Le somme non assegnate, come ora, vanno ad alimentare l’ammontare di ciò che possiamo definire i “resti” cioè le quote assegnate al settore e non direttamente agli enti e che vengono ripartite in base alle assegnazioni dirette effettuate, cioè quelle espresse con indicazione del codice fiscale.

Partecipano al riparto dei “resti” anche gli enti che sono iscritti in più elenchi, ovviamente in funzione del settore in cui è iscritto.

Per fortuna ha prevalso la matematica sulle possibili questioni ideologiche: in questi anni infatti si era pensato di assegnare i resti a quelle organizzazioni che avevano ricevuto poco o nulla per effetto delle mancate preferenze.
Ipotesi molto suggestiva, certo, ma poco pragmatica dal momento che la ripartizione dei fondi avviene su base percentuale e qualsiasi percento calcolato su zero, dà sempre zero come risultato.
Ergo: problema irrisolvibile.

Per gli enti che sono iscritti in più settori, la perdita dei requisiti per partecipare al riparto in un settore, provoca decadenza del beneficio solo per il settore per il quale sono venuti meno i requisiti.

Ai comuni spettano le quote del 5 per mille che i contribuenti ivi residenti hanno loro assegnato con l’apposizione della firma.

Altro particolare, già noto ai più: il 5 per mille è calcolato sulla casella “imposta netta” della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Pertanto le scelte effettuate dai contribuenti “incapienti” (cioè l’imposta lorda è totalmente assorbita dalle detrazioni di imposta) sono inefficaci perché, come si è detto prima, un qualsiasi percento di “un tubo” è sempre pari a “un tubo”.

L’erogazione e la rendicontazione

L’Agenzia delle entrate predispone gli elenchi dei beneficiari e delle quote spettanti in base alle preferenze elaborate con la ricezione delle dichiarazioni dei redditi.
Tralasciando tutta la liturgia dello scambio di comunicazioni tra l’Agenzia delle entrate e la Ragioneria generale dello Stato, giova sapere che saranno le singole amministrazioni (i ministeri) competenti per settore, ad erogare i fondi ai beneficiari, compresi il Mibact e il Ministero dell’ambiente di cui si era detto prima.

Per velocizzare le procedure di assegnazione del 5 per mille, a partire dal 2019 non si terrà più conto delle dichiarazioni integrative, tardive o omesse.

I beneficiari devono fornire alle amministrazioni competenti i dati necessari per il pagamento entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell’impegno delle somme. In caso di mancata comunicazione, l’ente perde il diritto al contributo e le somme sono riassegnate al Fondo di cui all’art. 1, comma 154, legge 23/12/2014 n. 190.

Il legislatore ha confermato tutte le incombenze relative alla rendicontazione che già si conoscono ma ha clamorosamente dimenticato che, quantomeno gli ETS e le amministrazioni coinvolte avrebbero potuto risolvere il tutto mediante il deposito del rendiconto al Runts, al netto dei rendiconti fino a 20.000 euro che, comunque, sarebbero rimasti e rimarranno nel cassetto delle segreterie degli enti.

Invece c’è tutto un rimando di pubblicazioni e di notizie di avvenuta pubblicazione con inutili rimpalli che qui di seguito si riportano

Termine Soggetto obbligato Adempimento Riferimento al d.m. 23/07/2020
entro 90 d dall’erogazione del 5 per mille amministrazioni competenti per settore pubblicazione sul proprio sito web dell’elenco dei soggetti beneficiari art. 15 comma 1
entro un anno dalla ricezione del contributo enti beneficiari predisposizione del rendiconto e della relazione illustrativa art. 16 comma 1
entro i 30 d successivi allo spirare dell’anno enti beneficiari Sono esclusi gli enti che hanno riscosso importi inferirori a 20.000 euro invio rendiconto e relazione illustrativa all’amministrazione competente.   art. 16 comma 2
entro i 30 d successivi allo spirare dell’anno enti beneficiari pubblicazione sul proprio sito web del rendiconto
(ma non della relazione)
art. 16 comma 5
entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto sul sito web dell’ente beneficiario enti beneficiari comunicazione dell’avvenuta pubblicazione all’amministrazione competente per settore art. 16 comma 5
entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto sul sito web amministrazioni competenti per settore pubblicazione sul proprio sito web del link dove è possibile consultare la rendicontazione dell’ente beneficiario art. 15 comma 2

Per tutti gli enti:  i rendiconti devono essere conservati per 10 anni dalla ricezione del contributo.

Cosa inserire nel rendiconto

Il rendiconto deve in ogni caso contenere

  1. i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
  2. l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
  3. le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  4. le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  5. dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Chi scrive è fiducioso che negli uffici deputati a predisporre le successive linee guida per la rendicontazione o per rispondere alle faq, siano assegnate delle risorse umane che conoscano un po’ la materia del Terzo settore e un po’ di economia aziendale.

Le sanzioni e le modalità di recupero delle somme

Se l’amministrazione competente sbaglia, è soggetta alle sanzioni previste dagli artt. 46 e 47, d.lgs. 33/2013 – sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Se l’ente beneficiario non pubblica i dati nei termini, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad adempiere nel termine di 30 giorni. In caso di inerzia provvede a comminare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

L’amministrazione competente procede al recupero del contributo quando

  1. le erogazioni sono state determinate sulla base di dichiarazioni mendaci o false attestazioni documentali;
  2. venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all’art. 16, comma 3;
  3. le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
  4. gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
  5. a seguito di controlli, l’ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio;
  6. l’ente, dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime.

Resta in sospeso…

Sia il MIUR che il Ministero della Salute dovranno riformulare le loro direttive in tema di rendicontazione poiché al momento non sono del tutto allineate alle disposizioni del d.m. 23/07/2020 e di questo ne avevo già parlato qui

Altra questione irrisolta è il criterio di imputazione delle attrezzature alle rendicontazioni: si usa il criterio finanziario puro? e quindi l’acquisto è imputato nel momento del pagamento al fornitore o si usa il criterio del tempo residuo di durata del finanziamento, che per esempio è utilizzato nella rendicontazione dell’uso dei finanziamenti europei? La cosa assume particolare importanza per gli enti che svolgono ricerca scientifica, posto che la voce relativa all’acquisto delle attrezzature potrebbe essere abbastanza rilevante e la durata delle attività di ricerca è spesso pluriennale.
Una soluzione potrebbe essere quella utilizzare il criterio dell’accantonamento delle spese su più anni (nel d.m. si dice non più di tre), sempre da indicare nella rendicontazione.

Da riorganizzare completamente il criterio di erogazione del 5 per mille alle Asd: dopo l’iscrizione all’elenco attraverso l’Agenzia delle entrate, occorreva identificarsi nuovamente (con assegnazione di apposite credenziali) al Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vedremo cosa avverrà.

Rimane poi un punto interrogativo sui due ministeri che a volte compaiono e altre volte si inabissano nel d.m. 23/07/2020: il Mibact e il Ministero dell’ambiente.
Il loro 5 per mille viaggerà in parallelo con quello degli ETS e degli altri o seguirà strade differenti? Misteri dei Ministeri.

in collaborazione con www.fiscosport.it

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