Non siete riusciti a spendere il 5 per mille? Il Ministero del Lavoro spiega come fare per non perderlo.
Il CONI invece ci ricorda (male) come ricorrere contro le esclusioni dagli elenchi dei beneficiari. Ma non spiega come mai negli elenchi ci sono (ancora) le società sportive dilettantistiche.
Nel corso del 2020 sono avvenute due erogazioni dei fondi 5 per mille e questo al fine di andare incontro agli enti del Terzo settore le cui attività, talvolta, sono state fortemente compromesse dal periodo di blocco totale durante il lockdown.
Si è trattato delle erogazioni relative agli anni finanziari 2018 e 2019 riguardanti, rispettivamente, i redditi 2017 e 2018.
Nello stesso tempo però è scaduto il termine per la rendicontazione dei fondi 5 per mille erogati nel corso del 2019 e riguardanti l’anno finanziario 2017 (redditi 2016) che, per effetto di quanto disposto dall’art. 35, comma 3, d.l. 18/2020, è stato differito al 31/10/2020.
Per effetto del contenuto del successivo comma 3-bis, le erogazioni dei fondi avvenute nel corso del 2020 dovranno essere spese e rendicontate entro 18 mesi a far tempo dalle date rispettive di erogazione.
Con la nota n. 3142 del 04/03/2021 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS) ha ribadito i due concetti distinti tra loro e non si prevede alcun ulteriore differimento dei termini, posto che sono stati fissati per legge.
L’unico modo per posticipare ulteriormente l’impiego dei fondi 5 per mille è quello di accantonarli e differirne l’utilizzo entro un massimo di 24 mesi dalla data di riscossione del contributo.
Chi scrive ha difficoltà a comprendere il motivo per il quale la rappresentanza di un gruppo ben nutrito di enti del Terzo settore abbia richiesto un intervento ministeriale, su di una questione che appare alquanto lineare: se il termine diventa troppo oneroso da rispettare, l’intervento deve avvenire su base legislativa e non interpretativa.
E’ difficoltoso anche comprendere per quale motivo le somme assegnate non si riesca a spenderle: molte attività sono state bloccate a seguito della pandemia ma i costi fissi degli enti hanno continuato a gravare.
Però tutto è possibile.
Siccome la nota ministeriale le richiama, è bene ricordare le incongruenze che esistono in tema di rendicontazione, laddove le linee guida ministeriali letteralmente inventano nuovi obblighi a carico dei beneficiari dei fondi 5 per mille, obblighi non previsti dalla legge.
Due fra tutti sono:
- l’obbligo di allegazione delle buste paga del personale se l’ammontare delle spese inserite in rendicontazione è superiore al 50% del contributo assegnato
- la considerazione del 5 per mille come fondo di natura pubblica
Vale la pena ricordare che un obbligo a carico del cittadino può essere stabilito solo per legge e non da stravaganti linee guida: i dati in questione possono essere ottenuti attraverso i canali dell’Agenzia delle entrate o dell’INPS.
Il MLPS forse ignora (ancora?) che sia la Corte Costituzionale che la Cassazione a Sezioni unite hanno sancito che i fondi 5 per mille sono di natura privata e non pubblica: eppure nelle linee guida alla rendicontazione si scrive che
“l’Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici”
In un precedente articolo avevo già trattato la materia e avevo segnalato come vi fossero almeno tre norme violate da chi aveva predisposto quelle linee guida.
E’ evidente che le indicazioni sulla rendicontazione debbano essere riformulate completamente perché non più allineate con le norme dell’istituto del 5 per mille e gli obblighi che riguardano gli enti della ricerca scientifica, sanitaria e le Università come si è già avuto modo di segnalare in quest’altro articolo.
Il CONI
Un paragrafo a parte merita la perla che si legge nella pagina del CONI
dove si afferma un concetto fondamentalmente sbagliato.
Prima di tutto però occorre rimarcare ancora una volta come nell’elenco permanente delle organizzazioni sportive pubblicato dall’Agenzia delle entrate lo scorso 25/05/2020 risultino almeno una cinquantina di società sportive dilettantistiche che, almeno nominalmente, potrebbero essere destinatarie del contributo.
Per gli smemorati, vale la pena ricordare che il contributo del 5 per mille è destinato alle associazioni sportive dilettantistiche e non alle società costituite in forma di S.r.l., ancorché senza fini di lucro.
La perla è ciò che si legge in fondo alla pagina dove il CONI invita le associazioni sportive a fare ricorso, in caso di esclusione/cancellazione, scrivendo all’apposito indirizzo indicato.
Il punto è che, se si tratta di chiedere un intervento in autotutela, allora l’iter è corretto: in prima istanza mi rivolgo al competente ufficio del CONI al quale si chiede bonariamente di riconsiderare la decisione.
Ma se trattiamo di un ricorso contro un provvedimento formale di esclusione, allora siamo completamente fuori strada: per i ricorsi in tema di 5 per mille è competente la magistratura ordinaria e sul fatto non c’è possibilità di discussione perché il principio è stato sancito dalla Cassazione a sezioni unite e dalla Corte costituzionale.