Alla fine è arrivato.
Il decreto ministeriale sulle attività diverse (art 6 del D Lgs 117/17) per gli enti del terzo settore è realtà, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2021. Eccolo qui.
Il decreto era davvero molto atteso dagli enti (primariamente quelli che si considerano fin d’ora ETS, cioè ODV, APS ed ONLUS) in quanto segna una sorta di nuova frontiera che permetterà alle organizzazioni di intraprendere attività che nulla hanno a che fare né con le attività tipiche (ora chiamate attività di interesse generale) né con le attività ed entrate da raccolta fondi, quest’ultime caratterizzate per il fatto che si basano su un rapporto di donazione, quindi non di corrispettività.
In sostanza, gli ETS potranno vendere beni e servizi che nulla hanno a che fare con la propria missione; nei corsi di formazione spiego che se un ente che aiuta i bambini o che fa ricerca scientifica intende vendere sedie, tavoli, mouse per computer o prodotti per l’ufficio (esempi in qualche modo paradossali ma utili proprio nel loro paradosso) potrà farlo. Con il tempo avremo modo di conoscere le potenzialità del decreto – e quindi delle attività diverse.
Per ora salutiamo con approvazione i seguenti princìpi statuiti dal decreto.
- l’articolo 2 del DM parla di indipendenza dell’oggetto dell’attività diversa, nel senso sopra citato: sedie, tavoli ecc.
- le AD devono essere esercitate “per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo”;
- la natura secondaria – dal punto di vista quantitativo – è verificata se ricorre una delle due seguenti condizioni (la scelta di quale condizione è libera)
- i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
- i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.
- Nel momento in cui un ente in un anno superasse il limite, l’anno successivo (quindi solo un anno!) dovrà applicare (e stare sotto) la soglia dello stesso criterio al netto dello sforamento verificatosi l’anno precedente. Tradotto: se si applica il primo criterio (quello del 30%) e si è arrivati al 43%, l’anno successivo il mite è portato a 30-13 (sforamento) = 17%.
Come detto, saranno molte le considerazioni che potranno farsi nel futuro su quali attività diverse esercitare.Fin d’ora bisogna capire chi tra APS, ODV e ONLUS possa già applicare il DM.
Ma questa, come si diceva una volta, è un’altra storia che non mancherò di raccontarvi.
Carlo Mazzini
3 commenti
Dottor Mazzini, buongiorno. Come presidente di una OdV mi chiedo come inquadrare fiscalmente le attività diverse che ora, con il decreto approvato e il RUNTS attivo, dovremmo poter svolgere.
Fino a ieri il commercialista mi ha sempre detto che, come OdV, non avrei dovuto aprire la partita IVA e limitarmi ad attività commerciali marginali.
Oggi, a suo parere, potremmo già aprire partita IVA, svolgere attività diverse e pagare le tasse (magari con un regime agevolato tipo quello delle associazioni sportive (398/91) o anche con tassazione ordinaria?
La ringrazio per l’attenzione, un saluto cordiale
Mauro
Gentile Presidente, poteva realizzare attività diverse dal momento dell’approvazione dello statuto e – per essere prudenti – dal momento in cui è stato pubblicato il DM sulle attività diverse (agosto 21).
Usi pure la 398, fin quando potrà
Cordiali saluti
(scusi il ritardo)
Grazie, Dottor Mazzini.
Mauro