Le multiformi personalità giuridiche

0

Il Codice del Terzo settore e la riforma dello Sport hanno introdotto meccanismi e concetti diversi di riconoscimento della personalità giuridica di fondazioni e associazioni.
L’istituto giuridico necessita di un radicale ammodernamento.

Sulle pagine del sito www.fiscosport.it in passato mi sono già occupato dell’istituto giuridico della personalità giuridica degli enti senza finalità di lucro che, a seguito delle riforme legislative, ha visto un cambio complessivo del quadro di riferimento.

Anzi, la notizia è che non c’è più un solo quadro di riferimento, tanto che occorrerebbe costruirne uno nuovo per “rimettere in bolla” ciò che si è perso nel tempo, vale a dire la tutela della fede pubblica da parte dello Stato.

La situazione attuale
Evito ai lettori la ripetizione di concetti contenuti nei precedenti interventi, arrivando subito a definire i tre regimi oggi presenti in tema di personalità giuridica:

Il regime d.P.R. 361/2000
Il primo è quello più datato e risente dei peccati di una devolution al buio, cioè di quel processo di devoluzione di talune funzioni dello Stato centrale, in modo scoordinato in verità, alle Regioni e alle Province autonome senza tenere presente degli effetti collaterali.
Vale la pena ricordare che gli enti, che svolgono la loro attività in ambito regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno a che fare con norme regionali completamente slegate tra loro, a partire dai limiti patrimoniali necessari per avviare il riconoscimento della personalità giuridica.
Sono differenti le procedure per esperire l’iter, sono differenti le modalità di valutazione del patrimonio e quindi la sua determinazione.
Differenti sono pure le modalità di accesso (per un comune cittadino) per la verifica dei dati presenti nel registro: il più delle volte non si accede in modo telematico ma la consultazione deve avvenire in situ.
In altri termini occorre recarsi sul posto per avere conto della composizione del consiglio direttivo/di amministrazione di associazioni e fondazioni, dei poteri di firma e quant’altro.
Una concezione a dir poco arcaica e insostenibile in un contesto in cui le informazioni e la fede pubblica devono essere tutelate in funzione della trasparenza.

Moltiplicate il tutto per 20 (le regioni italiane – salvo il Trentino Alto Adige) e aggiungete 2 (le province autonome di Trento e Bolzano) e ce n’è già abbastanza per rendere la vita complicata agli operatori che devono intessere rapporti con detti enti.
Per non parlare degli enti che operano su base pluriregionale.

Qui le bizzarre procedure vengono moltiplicate per il numero (sono 103) delle prefetture – uffici territoriali del governo (UTG) che sono competenti per la tenuta di altrettanti RPG.

Facciamo un breve pensiero alle persone giuridiche che tra non molto dovranno comunicare ai registri delle persone giuridiche (RPG) i titolari effettivi delle persone giuridiche private: qual è il livello di trasparenza che avremo ottenuto con questo adempimento? saremo sempre al livello zero, posto che la possibilità di accesso a quei dati sarà nullo.
Stendiamo poi un velo pietoso sul fatto che il d.lgs. 90/2017 nasce già obsoleto: nel frattempo le persone giuridiche private possono by-passare i RPG ex d.P.R. 361/2000 iscrivendosi nel Runts e nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche (Ras).
Norme di coordinamento? non pervenute.
Alcuni elementi però accomunano questa babele di enti competenti.
E non si tratta di buone notizie.

Una per esempio è la misura dei patrimoni necessari (differenti per associazioni e fondazioni) per attivare l’iter del riconoscimento: ogni ufficio ha determinato propri importi che ultimamente, in virtù delle misure presenti nel d.lgs. 117/2017, sono stati rivisti al ribasso.

Un’altra è legata al patrimonio che deve essere rappresentato da fondi liquidi vincolati.
Ma vincolati a chi? e per quanto tempo? non è dato saperlo.
Anche se lo si chiede, il funzionario, che normalmente ha una formazione umanistica (un eufemismo) e quindi poco avvezza ai concetti basilari dell’economia aziendale, vi risponde che occorrono x-euro vincolati e fine dei giochi.

Aggiungiamo infine che il d.P.R. 361/2000 manca di due elementi fondamentali:

  • il deposito annuale del bilancio cioè lo strumento fondamentale per capire se la persona giuridica privata ha ancora intatto il patrimonio di dotazione, se si sia incrementato come tutti speriamo o se si sia consumato nel tempo, tanto che i terzi potrebbero non trovare nulla nel caso di insolvenza;
  • l’obbligo di ricostituzione del patrimonio se questo, per effetto di disavanzi di gestione (perdite), si è ridotto al di sotto del minimo.

Questi in definitiva sono i peccati originali di cui soffre l’istituto giuridico che avrebbe dovuto modificare un sistema retto da un regime concessorio (l’Autorità governativa concedeva quasi in modo discrezionale la personalità giuridica) in uno basato su un regime normativo (l’ente ottiene la personalità giuridica perché risponde ai requisiti della legge).

Ad onor del vero va registrato che alcuni RPG (regioni/province autonome/UTG), dopo alcuni casi di default eclatanti che si sono verificati in questi anni, a macchia di leopardo, chiedono praeter legem il deposito dei conti annuali.

Il regime degli ETS
Il secondo regime è quello previsto per gli ETS, un regime totalmente normativo di acquisizione della personalità giuridica.
Da una parte è agevolativo, nella misura in cui gli enti la acquisiscono mediante un apposito iter avviato attraverso un notaio che, verificati i presupposti patrimoniali e statutari, ne chiede l’iscrizione al Runts.

Dall’altra penalizza gli enti che già avevano ottenuto la personalità giuridica ma che ora, se intendono farla annotare nel Runts devono avviare ex novo il procedimento previsto dall’art. 22 d.lgs. 117/2017. Ebbene, a norma del comma 1-bis dell’art. 22, gli effetti del riconoscimento ex d.P.R. 361/2000 sono sospesi fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

Questo significa però che, una volta entrati nel Runts e fintantoché non si ripete l’iter per il riconoscimento ai fini ETS, gli enti non sono muniti di personalità giuridica.
Il che significa pure che se una fondazione (per forza dotata di personalità giuridica) intendesse iscriversi nel Runts, deve obbligatoriamente reiterare l’iter di riconoscimento della personalità giuridica. L’alternativa sarebbe quella di dover scegliere un altro modello giuridico di riferimento (associazione) o lo scioglimento.

Eppure, i limiti patrimoniali previsti dal d.P.R. 361/2000 sono normalmente superiori a quelli previsti dal d.lgs. 117/2017.
Per essere precisi: nel d.P.R. 361/2000 il patrimonio richiesto deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo (cfr. art. 1, comma 3) e, di fatto, gli uffici che sovrintendono i RPG hanno fissato limiti superiori a quelli indicati nel d.lgs. 117/2017.
L’unica risposta plausibile a ciò che appare una distorsione è che, in ambito d.P.R. 361/2000, nessuno ha mai controllato la continuità dell’esistenza del patrimonio dichiarato/accertato in sede di prima iscrizione. Di questo ho già scritto nel paragrafo precedente.
Non si tratta di un problema prettamente legato al costo dell’operazione, non insormontabile quindi, piuttosto legato alla perdita di affidabilità del sistema: è di tutta evidenza che gli enti che hanno acquisito la personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 siano meno affidabili di quelli che la acquisiscono in base al regime ETS.

Con il riconoscimento della personalità giuridica infatti lo Stato, dopo aver verificato l’esistenza di particolari requisiti, appone il proprio “sigillo” che esprime sia la limitazione della responsabilità patrimoniale dell’ente, sia il suo ammontare massimo.
Se allo stesso ente, al momento di entrare nel Runts, viene richiesta la ripetizione della valutazione del patrimonio, pur risultando persona giuridica sulla base di un altro registro delle persone giuridiche, almeno sulla carta, allora significa che ciò che risulta dal precedente registro aveva/ha una validità inferiore, il tutto a scapito della fede pubblica.
Che sia una questione di tutela della fede pubblica, se ne ha la prova leggendo il comma 5 dell’art. 22 CTS, dove troviamo l’obbligo di ricostituzione del patrimonio qualora il patrimonio minimo si riduca di oltre un terzo per perdite, salvo fusione o scioglimento dell’ente.

Il regime delle associazioni sportive dilettantistiche
Il d.lgs. 39/2021 introduce un ulteriore regime di accesso alla personalità giuridica, totalmente avulso dai precedenti: sulla base dell’attuale contenuto normativo dell’art. 14, il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l’iscrizione dell’ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l’ente nel registro stesso ai sensi dell’articolo 6.
Non è richiesta alcuna patrimonializzazione dell’ente: gli amministratori chiedono il riconoscimento della personalità giuridica e la ottengono con l’iscrizione al Ras.

E’ evidente che siamo nell’ambito di un’agevolazione per chi svolge l’attività sportiva dilettantistica che sarà certamente opzionata, in considerazione degli evidenti vantaggi che ne derivano, soprattutto in tema di tutela del patrimonio personale.
E’ come fondare una società a responsabilità limitata con capitale sociale di 1 euro.
Anzi, meglio ancora, perché non è richiesto nemmeno l’euro.

E ora la tempesta perfetta…
Facciamo il caso di un’associazione di promozione sociale che è pure sportiva dilettantistica.

La Aps molti anni prima, avendo una buona solidità patrimoniale, aveva chiesto e ottenuto la personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000.
Stante l’attuale assetto normativo, essendo iscritta nel relativo registro regionale delle Aps, è trasmigrata nel Runts ma non ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 117/2017.
L’effetto è quello della sospensione della personalità giuridica ai fini del d.P.R. 361/2000 fintantoché resta iscritta nel Runts.
La scrivo in modo diverso: non avendo chiesto il riconoscimento della personalità giuridica ex art. 22 dlgs 117/2017, finché non lo farà, agirà SENZA personalità giuridica.
Però potrebbe chiedere (al netto di talune eventuali incompatibilità) l’iscrizione al Ras e lì chiedere “a patrimonio zero” il riconoscimento della personalità giuridica senza particolari problemi.

Ecco… mi piacerebbe sapere quale sarà il comportamento di un giudice nel momento in cui i creditori (l’Agenzia delle entrate, per esempio, a seguito di un avviso di accertamento) cercheranno di escutere il patrimonio degli amministratori cercando di far valere l’inesistenza della personalità giuridica ex Runts mentre gli amministratori cercheranno di far valere l’esistenza della personalità giuridica ex Ras.

Secondo voi, questi tre sistemi possono essere scoordinati e coesistenti tra loro in un Paese teoricamente avanzato nell’a.D. 2023?

Qual è il sistema da riformare
E’ certamente quello ancora in mano allo Stato e ai suoi Enti locali (d.P.R. 361/2000).

  • Lo sforzo da compiere è quello di riorganizzare questi registri su una base simile a quella del Runts con accesso telematico per l’esecuzione di visure da remoto, da parte di tutti i cittadini che ne abbiano interesse: è così che la fede pubblica si può dire tutelata.
  • Sarebbe il caso di stabilire procedure uniformi per la valutazione dei patrimoni degli enti e importi univoci circa i limiti patrimoniali minimi per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
  • Sarebbe il caso di coordinare questi tre sistemi tra loro e con le norme sull’antiriciclaggio che altrimenti rischia di rimanere ancora una volta un passo indietro rispetto alla trasparenza.

E, intanto che ci siamo… sarebbe anche necessario effettuare una ricognizione dei contenuti di tutti i registri (regionali e UTG) perché, come sta accadendo per le trasmigrazioni nel Runts, le sorprese potrebbero essere parecchie.

(In collaborazione con www.fiscosport.it)

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi