IRAP ETS: un pasticcio tutto piemontese

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La tradizione pasticcera piemontese non teme rivali, ma si spera che in nessuna altra Regione si replichi la “pasticciata” che la Regione Piemonte ha “servito” agli ETS con la nuova norma IRAP.

L’Irap è l’imposta del momento nel non profit, nel senso che i diversi legislatori regionali – come ben riferito qui da Sara De Carli in un articolo su Vita – si sono svegliati da un torpore lungo 6 anni e si sono accorti che il non profit, cambiando norma di riferimento, necessitava di una nuova disciplina per le diverse agevolazioni (riduzione dell’aliquota o esenzione).

A leggere le nuove disposizioni regionali sul tema si capisce come l’autonomia (differenziata o meno) sia uno strumento a doppio taglio. C’è chi ha legiferato in modo semplice, chi si àncora alla vecchia norma (potendolo fare) e limita le esenzioni alle ex Onlus e poi c’è chi fa casino.

Nella regione dove ad un deputato a Capodanno è partito un colpo colpendo di striscio un malcapitato, il Consiglio Regionale ha “sparato” un articolo sui benefici IRAP al non profit colpendo in pieno il buon senso e facendolo secco.

Si partiva da qui. L’aliquota ordinaria in Piemonte è del 3,9%. Le Onlus che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria avevano e hanno l’aliquota azzerata, le altre Onlus sono soggette all’aliquota del 2,9%, Cooperative sociali all’1,9% e Centri di servizio al 3%.

Ma ora ci sono gli ETS e allora il legislatore ha confermato per i suddetti soggetti le aliquote, aggiungendo con la legge regionale 33/2023 (art 1, c 1):

“a) (IRAP) azzerata per gli enti che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 117/2017 pur rimanendo in essere l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale”.

Quindi si fa riferimento alle attività di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari svolti dagli ETS in generale.

Per le ODV:

“b) 2,9 per cento per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017”.

Ritengo che qui ci sia un errore. Non può esistere un ETS / ODV che non realizza attività di interesse generale (quelle dell’art 5, c 1 del Codice). Oppure bisognerebbe contorcersi e interpretare che quando dicono “che svolgono attività diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1” intendono parlare delle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice.

A mio avviso dovrebbero essersi dimenticati NELLA LEGGE le lettere citate precedentemente (settori a, b e c) o almeno così sembrerebbe da una sintesi nello stesso sito della Regione che invece cita le lettere a, b, c di attività ETS.

Quindi: cosa facciamo valere? La legge o il sito?

E già qui, come sparata di fine anno non c’è male.

Inoltre quando la legge  fa riferimento alle cooperative sociali (lettera c dell’art 1, c 1 della LR 33/23) le associa al D Lgs 117/17 invece che al D Lgs 112/17 (imprese sociali). Errore marchiano, con l’aggravante ulteriore che comunque anche qui si sono dimenticati le lettere a, b, e c (e bene ha fatto a notarlo il Forum locale in un articolo su Vita).

Ma un’altra domanda può essere: quante sono le casistiche relative ai diversi tipi di enti?

Allora mi sono messo lì e ho ricavato questo elenco che prego gli amici dei CSV e del Forum piemontesi di verificare e nel caso di segnalare ai propri governanti.

  • ODV settori a, b, c = 0%
  • ODV altri settori = 2,9%
  • APS settori a, b, c = 0%
  • APS altri settori = 3,9%
  • Enti filantropici settori a, b, c = 0%
  • Enti filantropici altri settori = 3,9%
  • Cooperative sociali settori a, b, c (ma di quale legge???) = 0%
  • Cooperative sociali altri settori = 1,9%
  • Reti associative settori a, b, c = 0%
  • Reti associative altri settori = 3,9%
  • Società di mutuo soccorso settori a, b, c = 0%
  • Società di mutuo soccorso altri settori = 3,9%
  • Altri ETS settori a, b, c = 0%
  • Altri ETS altri settori = 3,9%

Non male come semplificazione. Poi fanno il pasticcio del continuum delle agevolazioni onlus.

Si legge

“4. Le agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) con norma regionale in periodi di imposta precedenti a quello in corso all’entrata in vigore della presente legge sono riconosciute, senza soluzione di continuità fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (…), come disposto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 117/2017, alle organizzazioni iscritte nell’archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la loro iscrizione nel Runts”.

Qui siamo nel valhalla degli strafalcioni!

Una vera chicca questo “archivio unico delle Onlus”. Avvisiamo il legislatore piemontese che da 26 anni si chiama Anagrafe unica delle Onlus!!!

E poi qui va in cortocircuito il sistema fino alla data dell’abrogazione dell’art 10 della legge onlus (che è il 31 dicembre di non si sa quale anno).

Le agevolazioni precedenti dicevano: 0% per le Onlus che si “occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria” (LR 9/07, art 5 come modificato da art. 32 LR 4/2018); le altre Onlus 2,9%.

Le questioni sono numerose.

Nel decreto Onlus non esiste un settore chiamato “assistenza educativa sociale e sanitaria” e non so come se la siano cavata gli enti Onlus negli ultimi 25 anni!

Ma passando oltre, ci chiediamo se una ex ODV (Onlus di diritto) ora ODV oppure una ex Onlus ora ETS generico realizzassero attività di assistenza educativa dovrebbero applicare lo 0% o il 2,9% (se ODV) o di nuovo il 2,9% (in quanto ex Onlus) oppure il 3,9% perché il settore di attività – quello educativo – non rientra nelle lettere a, b, c dell’art 5, c 1 del Codice ma alla lettera d):

“d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”.

Quindi vediamo le casistiche sulla base delle qualifiche di “ex”:

  • ODV settori a, b, c = 0%
  • ODV settore d (se prima era ODV o ONLUS) = 0% ???
  • ODV altri settori = 2,9%
  • APS settori a, b, c = 0%
  • APS settore d (se prima era ODV o ONLUS) = 0% ???
  • APS altri settori = 3,9%
  • Enti filantropici settori a, b, c = 0%
  • Enti filantropici settore d (se prima era ODV o ONLUS) = 0% ???
  • Enti filantropici altri settori = 3,9%
  • Cooperative sociali settori a, b, c (ma di quale legge???)= 0%
  • Cooperative sociali altri settori = 1,9%
  • Reti associative settori a, b, c = 0%
  • Reti associative settore d (se prima era ODV o ONLUS) = 0% ???
  • Reti associative altri settori = 3,9%
  • Società di mutuo soccorso settori a, b, c = 0%
  • Società di mutuo soccorso altri settori = 3,9%
  • Altri ETS settori a, b, c = 0%
  • Altri ETS settore d (se prima era ODV o ONLUS) = 0% ???
  • Altri ETS altri settori = 3,9%

Bene: solo 19 casistiche, giusto per rendere facile la vita alle organizzazioni.

Penultima questione.

Quando la legge parla di settori (con le confusioni prima riferite) intende che le relative attività debbano essere esercitate in via esclusiva, oppure maggioritaria o ancora che debbano comunque realizzare quelle attività, non importa “quanta”?

Capite che fa una bella differenza.

E poi … l’esenzione opera solo sulle attività esentate (e quindi sul relativo costo del personale) o, se io agisco in prevalenza nel settore sanitario (esentato) posso ritenermi esentato anche per i costi del personale relativi all’attività di ricerca scientifica (non esentata) e per l’attività diversa?

OK, ora la finisco. Ma leggete quest’ultima battuta dei simpatici umoristi.

Comma 7: “Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”

Ma ci credono davvero? Rifacciano i conti e vedranno che tra riduzioni ed esenzioni sorgeranno nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quindi …

C’è qualcuno tra gli interessati (enti non profit e proprie rappresentanze) e tra gli autori (Regione) che ha qualcosa da dire, a conferma o per confutare quanto ho riportato?

Chiedo per più di un amico.

Carlo Mazzini

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