Non c’è pace per i titolari effettivi

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Il punto della situazione dopo le sentenze del TAR del Lazio e le possibili migliorie ad un sistema che ancora soffre di trasparenza.

Dopo che il TAR per il Lazio con le sentenze n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845 pubblicate lo scorso 9 aprile, ha respinto i ricorsi presentati dalla Assoservizi Fiduciari, forse sono tornate a muoversi le lancette dell’orologio per scandire il tempo restante (solo due giorni!) per effettuare la comunicazione del titolare effettivo delle società di capitali, degli enti privati con personalità giuridica e dei trust.

In realtà la rivista Eutekne nel suo numero dello scorso 30/03/2024, citando come fonte la Assoservizi Fiduciari, ha riferito che il TAR per il Lazio si è riservato di decidere su di un ultimo ricorso che riguarda la stessa materia e che, nello scorso dicembre, aveva sortito la sospensiva del termine.

Pertanto, in base a quanto riportato, le famigerate “lancette dell’orologio” dovrebbero essere ancora ferme almeno sino alla formulazione del giudizio riguardante quest’ultima parte del contenzioso.

Tuttavia, come si dice in questi casi, l’uso del condizionale è d’obbligo, visto che il Ministero dell’Industria e del Made in Italy (MiMit) ha diramato un comunicato diretto alla Camere di Commercio italiane lo scorso 11 aprile, nel quale si conferma il termine fissato all’11/04/2024 per l’adempimento (sì, avete letto bene … lo stesso giorno!) e “al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento.”

E’ appena il caso di sottolineare che di questa comunicazione se ne ritrova traccia in rete attraverso i siti delle Camere di commercio ma nulla è riportato nel sito del MiMit nel quale risulta decisamente difficile eseguire una qualsivoglia ricerca (sic!).

Infine si registra anche il comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dove si chiede una proroga del termine in considerazione del brevissimo lasso di tempo tra la formazione del giudicato e la scadenza dell’adempimento.

Il differimento del termine, mediante un provvedimento legislativo, in effetti potrebbe essere, per gli enti privati dotati di personalità giuridica, un’ottima occasione per definire meglio l’area dei soggetti interessati.

In un precedente mio articolo sul tema ho evidenziato come, per molti enti privati, si sarebbe potuto evitare l’adempimento il cui costo va al di là dei 30 euro per i diritti di segreteria.

Per gli ETS dotati di personalità giuridica, stante l’obbligo di deposito annuale del bilancio, il problema del “termine fluttuante” della comunicazione, potrebbe essere risolto come disposto per le società di capitali: i titolari effettivi sarebbero così comunicati contemporaneamente al deposito dei conti annuali.

Resterebbero invece soggetti gli enti privati con personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 e le ASD perché l’attuale legislazione non prevede il deposito dei conti annuali, sebbene gli UTG presso le prefetture, le Regioni e le Province autonome hanno via via imposto questo adempimento come buona prassi degli enti che sono iscritti nei loro registri di competenza.

Va anche sottolineato il fatto che i 103 UTG presso le prefetture più le 19 Regioni e le 2 Province autonome sono titolari, ciascun per sé, di un proprio registro delle persone giuridiche, e non è detto che questo sia organizzato in forma digitale, tale da poter colloquiare ed essere accessibile da chi ne abbia interesse.

Questo è un problema che andrebbe risolto con una riforma strutturale dell’intero sistema introdotto con il d.P.R. 361/2000 che sebbene sia “millennial” soffre già di una vecchiaia legislativa precoce.

Al contrario, le ASD che acquisiscono la personalità giuridica ex art. 14, d.lgs. 39/2021, saranno giocoforza soggette al “termine fluttuante” perché, al momento, non sono soggette all’obbligo del deposito dei conti annuali, il che, a parere di chi scrive, non è un’agevolazione ma una stortura del sistema, considerato il fatto che se non vi è trasparenza nei conti, è impossibile verificare se il fondo comune sia ancora tale da garantire i terzi per le obbligazioni assunte.

Qui due interventi sul tema:

(In collaborazione con Fiscosport.it)

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